§ 2.1.223 - L.R. 17 gennaio 2003, n. 7.
Autonomia organizzativa del Consiglio regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:17/01/2003
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Autonomia organizzativa).


§ 2.1.223 - L.R. 17 gennaio 2003, n. 7. [1]

Autonomia organizzativa del Consiglio regionale.

(B.U. 20 gennaio 2003, n. 5).

 

Art. 1. (Autonomia organizzativa).

     1. Il Consiglio regionale esercita, per i propri uffici e per il personale ad essi addetto, i poteri di autonomia organizzativa stabiliti dall’articolo 9 dello Statuto.

     2. Ai fini del comma 1, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio ha la facoltà di assumere i conseguenti atti, sentite le rappresentanze sindacali e la rappresentanza sindacale unitaria (RSU), e previa intesa con la Giunta regionale.

     3. Fermo restando il principio del ruolo unico regionale e dell’unicità della contrattazione con le rappresentanze sindacali, l’Ufficio di Presidenza, nell’ambito dell’ intesa di cui al comma 2, può assumere indirizzi nei confronti della delegazione trattante di parte pubblica relativi all’applicazione degli istituti contrattuali in funzione delle specifiche esigenze organizzative del Consiglio regionale.

 


[1] Abrogata dall'art. 31 della L.R. 5 febbraio 2008, n. 4.