§ 2.1.207 - L.R. 27 ottobre 2000, n. 76.
Norme per l'adeguamento dell'ordinamento regionale toscano all'introduzione dell'Euro.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:27/10/2000
Numero:76


Sommario
Art. 1.  (Oggetto della legge).
Art. 2.  (Rapporti documentali).
Art. 3.  (Pagamenti e versamenti in euro).
Art. 4.  (Comitato regionale per l'Euro).
Art. 5.  (Norma finanziaria).


§ 2.1.207 - L.R. 27 ottobre 2000, n. 76. [1]

Norme per l'adeguamento dell'ordinamento regionale toscano all'introduzione dell'Euro.

(B.U. 31 ottobre 2000, n. 30).

 

Art. 1. (Oggetto della legge).

     1. La presente legge detta norme per l'adeguamento dell'ordinamento regionale toscano all'introduzione dell'Euro nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali sul passaggio alla moneta unica europea nonché per l'adozione da parte della Regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie e dei soggetti pubblici e privati concessionari di pubblici servizi nelle materie di competenza regionale dei comportamenti idonei a favorire tale passaggio con la massima tempestività ed il minore impatto sui cittadini.

     2. Resta in ogni caso fermo tutto quanto disposto a livello legislativo nazionale per assicurare la continuità degli strumenti e dei rapporti giuridici e della neutralità del passaggio dalla moneta nazionale all'Euro ed in particolare quanto disposto dal Titolo II del decreto legislativo 1998, n. 213 a proposito di parametri di indicizzazione, calcoli intermedi e importi in lire contenuti in norme vigenti nonché dall'articolo 51 in ordine alla conversione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

 

     Art. 2. (Rapporti documentali).

     1. Dal 1 gennaio 1999 e fino alla scadenza del periodo transitorio fissata al 31 dicembre 2001, tutti gli strumenti giuridici posti in essere dalla Regione Toscana nonché ogni comunicazione o documento della stessa tanto rivolto a soggetti pubblici che privati recano la doppia indicazione degli importi in lire ed euro.

     2. Gli obblighi di cui al comma 1 per gli enti e le aziende dipendenti dalla Regione, ivi comprese le aziende sanitarie nonché per i soggetti pubblici e privati esercenti servizi pubblici nelle materie di competenza regionale decorrono dal termine fissato con deliberazione della Giunta regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed assunta previa consultazione dei soggetti interessati. Il termine non può essere comunque superiore al 1 luglio 1999 per ciò che concerne enti ed aziende dipendenti ed al 1 dicembre 1999 per i concessionari di servizi pubblici.

     3. Dal 1 gennaio 1999 e fino alla scadenza del periodo transitorio, tutte le dichiarazioni, attestazioni e documenti previsti da strumenti giuridici regionali e nazionali ed aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge possono essere prodotte con gli importi indicati esclusivamente in euro.

     4. All'adeguamento della modulistica adottata sulla base di strumenti giuridici di emanazione regionale, ancorché prevista in atti normativi, si provvede in via amministrativa con atti dirigenziali. Il mancato adeguamento della modulistica non impedisce comunque l'esercizio della facoltà di cui al comma 3.

 

     Art. 3. (Pagamenti e versamenti in euro).

     1. Ai creditori e ai debitori dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge dal 1 gennaio 1999 e fino alla scadenza del periodo transitorio è assicurata la possibilità di ottenere il pagamento o di effettuare il versamento in Euro, qualora l'adempimento non avvenga in contanti.

     2. La richiesta di utilizzazione dell'Euro da parte del creditore o debitore si intende riferita a tutti i pagamenti o versamenti successivi alla richiesta e relativi alla medesima obbligazione e rimane pertanto ferma fino all'estinzione di quest'ultima, anche nel caso di cessione del credito o del debito.

 

     Art. 4. (Comitato regionale per l'Euro).

     1. La Regione istituisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, il Comitato regionale per l'Euro.

     2. Il Comitato ha finalità di sovrintendere alla risoluzione delle problematiche e alla impostazione delle azioni correlate con l'introduzione dell'Euro per ciò che concerne la Regione, gli enti ed aziende da essa dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie e i soggetti pubblici e privati concessionari di servizi pubblici in materie di competenza regionale. A tal fine il Comitato Regionale, anche nell'ambito di eventuali indirizzi impartiti dal Comitato nazionale per l'Euro, attiva ogni opportuno coordinamento in materia con gli enti locali e con gli uffici statali operanti nella regione, anche mediante iniziative comuni con i Comitati provinciali per l'Euro.

     3. La deliberazione di cui al comma 1 specifica le competenze del Comitato regionale, ne determina la composizione e la durata, individua le strutture operative di supporto. La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito.

 

     Art. 5. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative proposte dal Comitato di cui al precedente art. 4 si fa fronte con apposito capitolo da istituire nel bilancio di previsione 1999.

     2. Per gli anni successivi si provvederà con le relative leggi di bilancio.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.