§ 2.1.141 - L.R. 19 marzo 1996, n. 23. [*]
Norme per l'accesso al ruolo unico regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:19/03/1996
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Requisiti generali per l'accesso.
Art. 3.  Titoli di studio.
Art. 4.  Modalità per l'accesso.
Art. 5.  Accesso alla qualifica dirigenziale.
Art. 6.  Concorso per esami.
Art. 7.  Concorso per titoli ed esami.
Art. 8.  Selezione per comparazione dei curricula e per prove.
Art. 9.  Concorso per titoli.
Art. 10.  Corso-concorso.
Art. 10 bis.  Concorsi interamente riservati al personale interno.
Art. 11.  Avviamento dalle liste di collocamento.
Art. 12.  Bando di concorso.
Art. 13.  Categorie riservatarie e preferenze.
Art. 14.  Posti disponibili e riserve per il personale in servizio.
Art. 15.  Modalità di ammissione alle prove.
Art. 16.  Commissioni di esame.
Art. 17.  Sottocommissioni di esame.
Art. 18.  Termini per la conclusione dei lavori delle commissioni.
Art. 19.  Compensi spettanti ai componenti di commissioni.
Art. 20.  Graduatoria.
Art. 21.  Utilizzo della graduatoria.
Art. 22.  Sede di servizio.
Art. 23.  Ritiro documentazione.
Art. 24.  Concorsi non conclusi.
Art. 25.  Abrogazioni.


§ 2.1.141 - L.R. 19 marzo 1996, n. 23. [*]

Norme per l'accesso al ruolo unico regionale.

(B.U. 29 marzo 1996, n. 19 bis).

Titolo I

ACCESSO AGLI IMPIEGHI E COMMISSIONI DI ESAME

 

Art. 1. Oggetto.

     1. La presente legge disciplina:

     - i requisiti e le modalità per l'accesso al ruolo unico regionale;

     - la tipologia dei procedimenti di selezione;

     - il contenuto dei bandi di concorso;

     - la composizione delle commissioni di concorso ed i relativi compensi;

     - la formazione, l'approvazione e l'utilizzo delle graduatorie.

     2. Sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni nelle materie oggetto di contrattazione collettiva ai sensi della normativa vigente.

     3. Con regolamento del Consiglio regionale sono disciplinate le modalità e i termini di presentazione delle domande di ammissione ai concorsi, gli adempimenti delle commissioni esaminatrici, il comportamento dei concorrenti e le modalità di svolgimento delle prove concorsuali.

 

     Art. 2. Requisiti generali per l'accesso.

     1. Per accedere all'impiego regionale è necessario possedere i seguenti requisiti generali:

     a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

     b) età non inferiore a quella prevista per l'iscrizione nelle liste elettorali; limiti superiori di età per l'accesso ad alcune figure professionali, in relazione alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'Amministrazione, possono essere previsti tramite integrazione del regolamento attuativo della presente legge [1];

     c) idoneità fisica all'impiego;

     d) titolo di studio prescritto.

     2. I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea (U.E.) possono accedere, nel rispetto delle disposizioni statali in materia, a tutti i posti dell'organico regionale a parità di requisiti, purchè abbiano un'adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare nel corso dello svolgimento delle prove.

     3. Non possono accedere all'impiego regionale coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che sono stati destituiti dall'impiego ovvero licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni.

     4. Le procedure per l'accesso all'impiego regionale devono garantire il rispetto dei principi di parità e pari opportunità tra donne e uomini.

 

     Art. 3. Titoli di studio.

     1. I titoli di studio per l'accesso dall'esterno agli impieghi regionali sono i seguenti:

     - I qualifica funzionale: assolvimento dell'obbligo scolastico.

     - II qualifica funzionale: assolvimento dell'obbligo scolastico.

     - III qualifica funzionale: licenza della scuola dell'obbligo e qualificazione professionale se richiesta.

     - IV qualifica funzionale: licenza della scuola dell'obbligo e specializzazione professionale se richiesta.

     - V qualifica funzionale: diploma di scuola secondaria superiore (diploma di maturità).

     - VI qualifica funzionale: diploma di scuola secondaria superiore (diploma di maturità).

     - VII qualifica funzionale: diploma di laurea.

     - VIII qualifica funzionale: diploma di laurea, nonchè la prescritta abilitazione nel caso di prestazioni professionali.

     2. Per licenza della scuola dell'obbligo si intende anche la licenza elementare conseguita anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

     3. I bandi di concorso per posti di profilo tecnico della V qualifica funzionale possono prevedere, con riferimento a mansioni specifiche, l'ammissione di candidati che siano in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore e di specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso esperienze di lavoro.

     4. I bandi di concorso per posti di profilo tecnico della VII Q.F. possono prevedere, con riferimento a mansioni specifiche, che presuppongono necessariamente il possesso di esperienza professionale, l'ammissione di candidati che siano in possesso del diploma di maturità e di esperienza di servizio adeguatamente documentata di 5 anni cumulabili nella Pubblica Amministrazione, enti di diritto pubblico, aziende pubbliche e private, in posizioni di lavoro corrispondenti per contenuto alle funzioni del profilo tecnico della VI Q.F. [2]

     5. La deroga al possesso del titolo di studio di cui al precedente comma non è comunque consentita quando le funzioni connesse al posto messo a concorso, comportano, a norma delle leggi che disciplinano l'esercizio delle singole professioni, il possesso di uno specifico titolo di studio.

     6. Per i cittadini degli stati membri dell'U.E. l'equiparazione dei titoli di studio è effettuata in base alle disposizioni statali vigenti.

 

     Art. 4. Modalità per l'accesso.

     1. Per le qualifiche funzionali fino alla VIII il reclutamento del personale di ruolo ha luogo mediante:

     a) concorso pubblico per esami;

     b) concorso pubblico per titoli, anche nella forma della selezione pubblica tramite comparazione di curricula e mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta;

     c) concorso pubblico per titoli ed esami;

     d) corso-concorso pubblico;

     e) ricorso al collocamento.

     2. L'atto di cui all'art. 1 comma 3, disciplina, in applicazione dei principi previsti dall'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, le modalità di selezione per le assunzioni a tempo determinato.

     3. Le procedure concorsuali sono indette con decreto del coordinatore del dipartimento competente in materia di personale e devono svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, la tempestività, l'economicità e la celerità di espletamento ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati.

 

     Art. 5. Accesso alla qualifica dirigenziale.

     1. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene mediante:

     a) concorso pubblico per esami;

     b) concorso pubblico per titoli ed esami, anche nella forma della selezione pubblica tramite comparazione di curricula e mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta;

     c) corso-concorso pubblico.

     2. Le procedure concorsuali sono indette con decreto del coordinatore del dipartimento competente in materia di personale.

     3. Possono partecipare alle procedure concorsuali i candidati in possesso del prescritto diploma di laurea e di esperienza di servizio adeguatamente documentata di cinque anni cumulabili nella Pubblica Amministrazione, enti di diritto pubblico, aziende pubbliche e private, in posizioni di lavoro corrispondenti, per contenuto, alle funzioni della ex carriera direttiva (qualifiche funzionali VII e VIII).

     4. Il 25% dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti di ruolo inquadrati nelle qualifiche VIII e VII nonchè in possesso dei medesimi requisiti richiesti per i candidati esterni.

     5. Alle procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica dirigenziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge.

 

     Art. 6. Concorso per esami.

     1. Per i profili professionali delle qualifiche inferiori alla VII il bando di concorso può stabilire che le prove consistano in appositi test bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in prove pratiche tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati.

     2. Qualora la prova si svolga sotto forma di test è consentito, con le modalità previste dalla normativa vigente, il ricorso a ditta specializzata.

     I test devono essere predisposti, ove possibile, con modalità che consentano la loro valutazione con sistemi automatizzati; in tal caso alla ditta può essere affidata, sulla base dei criteri stabiliti dalla commissione di concorso, anche la predisposizione degli elaborati e la valutazione dei test.

     La ditta deve procedere in modo da garantire segretezza e imparzialità.

     3. Per i posti di qualifica VII o superiore il bando può stabilire che la prova scritta consista in una serie di quesiti a risposta sintetica. Per particolari professionalità il bando può stabilire che la prova orale sia integrata o sostituita da prove attitudinali tendenti ad accertare le potenzialità e le capacità dei candidati all'espletamento delle attività che sono chiamati a svolgere.

 

     Art. 7. Concorso per titoli ed esami.

     1. Nei casi in cui l'ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Gli esiti di tale valutazione sono resi noti agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali assieme al punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte [3].

     2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 1/3; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

     3. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica dirigenziale non può essere attribuito ai titoli un punteggio superiore alla metà di quello complessivo.

     4. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame.

 

     Art. 8. Selezione per comparazione dei curricula e per prove.

     1. La selezione tramite comparazione dei curricula e prove volte all'accertamento della professionalità richiesta può essere effettuata per l'accesso alla qualifica VII e superiori.

     2. Nel curriculum presentato dal candidato sono indicate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, idonee ad evidenziare il livello di qualificazione acquisito in attività lavorative, di natura pubblica e/o privata, attinenti alle caratteristiche del posto messo a concorso.

     3. Al curriculum stesso sono allegate le eventuali pubblicazioni da valutare con riferimento alla originalità ed al grado di attinenza del contenuto al profilo professionale relativo al posto messo a concorso.

     4. Il bando di concorso indica i criteri per la comparazione dei curricula e prevede, nell'interesse delle esigenze organizzative della Regione, un'adeguata valutazione dell'attività di servizio prestata presso l'amministrazione regionale e dei corsi di formazione dalla stessa organizzati.

 

     Art. 9. Concorso per titoli.

     1. Nel concorso per titoli possono essere valutati i titoli di servizio, i titoli accademici e di studio, le pubblicazioni, i titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale.

     Per pubblicazioni si intendono i documenti che rientrano nell'ambito di applicazione della legge 2 febbraio 1939, n. 374 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. I criteri generali di valutazione e i punteggi sono determinati dal bando di concorso.

 

     Art. 10. Corso-concorso.

     1. Il corso-concorso consiste in una preselezione di candidati per l'ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi. Il bando definisce, in base alla qualifica ed alle mansioni relative ai posti da ricoprire, tipologie di selezione, la durata ed i programmi del corso. Al termine del corso un'apposita commissione, di cui possono far parte uno o più docenti dello stesso, procede ad esami scritti e/o orali con predisposizione di graduatoria di merito per il conferimento dei posti [4].

     2. Il numero dei posti disponibili per il corso, che non può comunque essere inferiore al numero dei posti messi a concorso maggiorato del 50%, è stabilito dal bando di concorso [5].

     3. Ai partecipanti al corso può essere concesso, per un periodo massimo di tre mesi, una borsa di studio pari al 50% dello stipendio mensile lordo, comprensivo dell'indennità integrativa, previsto per la qualifica oggetto del corso-concorso.

     4. Ai dipendenti regionali partecipanti al corso viene conservato il trattamento economico in godimento; la partecipazione al corso non può comunque determinare la corresponsione di compensi per lavoro straordinario o recuperi connessi ad eventuali eccedenze di orario rispetto al monte orario d'obbligo.

 

     Art. 10 bis. Concorsi interamente riservati al personale interno. [6]

     1. La Giunta regionale, sentite le Rappresentanze Sindacali Aziendali, sulla base di verifiche periodiche annuali, definisce il piano delle necessità qualitative e quantitative relativo alle professionalità da coprire tramite i concorsi riservati di cui al successivo comma 2.

     2. Per l'accesso alle qualifiche di cui al precedente art. 4 possono essere banditi concorsi interamente riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una specifica professionalità acquisita all'interno dell'Amministrazione regionale.

     3. Con deliberazione della Giunta sono indicati i criteri e le modalità di espletamento delle relative procedure concorsuali, fermi restando i requisiti d'accesso indicati al successivo art. 14.

     4. In deroga a quanto previsto al terzo comma del successivo art. 21, le graduatorie dei concorsi riservati hanno validità di un anno.

 

     Art. 11. Avviamento dalle liste di collocamento.

     1. Il ricorso alle liste del collocamento ordinario per l'avviamento a selezione ai sensi dell'art. 16, comma 1, 2, 3 e 7 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 - da effettuare mediante richiesta alle sezioni circoscrizionali competenti con riferimento alla localizzazione territoriale delle sedi di servizio riferite ad ambiti provinciali - può aver luogo per il reclutamento del personale dalla I alla IV qualifica mediante prove selettive (test attitudinale e/o prova pratica-colloquio) effettuate da apposita commissione.

     2. Nel provvedimento con cui si dispone il ricorso alle liste di collocamento vengono specificati, se necessario, le connotazioni culturali e professionali che devono possedere i candidati (attestati, patenti, certificati di servizio, diplomi ecc.) per ricoprire il relativo posto.

     3. I candidati nei cui confronti le selezioni hanno avuto esito negativo non possono essere sottoposti nuovamente a selezione per lo stesso profilo professionale, se non sono decorsi almeno sei mesi dalla precedente selezione.

     4. Alle prove selettive è ammesso il personale del ruolo unico regionale avente diritto alla riserva prevista al successivo art. 14, comma 5.

 

     Art. 12. Bando di concorso.

     1. Il bando di concorso deve contenere:

     a) il numero, la qualifica funzionale, il profilo professionale e l'eventuale mansione dei posti messi a concorso;

     b) il trattamento economico relativo ai posti messi a concorso;

     c) il numero dei posti riservati al personale interno in conformità alla normativa vigente;

     d) il numero dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie;

     e) il termine e le modalità di presentazione delle domande;

     f) i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione all'impiego, nonchè quelli generali e specifici per l'ammissione al concorso;

     g) le abilitazioni necessarie in caso di prestazioni professionali;

     h) la tipologia delle prove, nonchè le modalità della preselezione, in caso debba essere prevista;

     i) il programma degli esami con l'indicazione analitica delle materie o degli argomenti oggetto delle prove stesse (scritte e/o orali) nonchè il contenuto di quelle pratiche;

     j) le modalità di espletamento delle prove psico-attitudinali;

     k) la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali;

     l) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione;

     m) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

     Il bando deve altresì indicare, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale; deve inoltre contenere la citazione della legge regionale 20 luglio 1992, n. 32, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come previsto dall'art. 61 del D.Lgs. n. 29/93, così come modificato dall'art. 29 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

     Del contenuto del bando viene data preventiva informazione alle rappresentanze sindacali anche ai fini dell'eventuale esame previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 29/93 [7].

     2. Il bando può prevedere l'indicazione per ambito provinciale dei posti messi a concorso.

     3. I titoli - ivi compresi quelli di studio - i requisiti specifici, le materie o gli argomenti delle prove di esame sono stabiliti con riferimento alle qualifiche da ricoprire e/o alle mansioni da espletare.

     4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande.

     5. Il bando di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.).

     Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

     Il diario delle prove concorsuali è portato a conoscenza dei candidati non meno di 15 giorni prima della data delle prove medesime mediante avviso da pubblicarsi sul B.U.R.T. o mediante lettera raccomandata.

 

     Art. 13. Categorie riservatarie e preferenze.

     1. Nei bandi di concorso le riserve di posti di cui al successivo comma 3, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare le metà dei posti messi a concorso.

     2. Se in relazione a tale limite è necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

     3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

     a) riserva (o precedenza) di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla L. n. 482/1968 e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche delle singole qualifiche funzionali nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso;

     b) riserva di posti ai sensi della L. n. 958/1986 a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale, nel limite del 20% delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;

     4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli che sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza in ordine di priorità sono:

     a) gli insigniti di medaglia al valore militare;

     b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

     c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

     d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

     e) gli orfani di guerra;

     f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

     g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

     h) i feriti in combattimento;

     i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;

     l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

     m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

     n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

     o) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

     p) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

     q) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

     r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

     s) coloro che abbiano prestato senza aver riportato sanzioni disciplinari servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso [8];

     t) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

     u) gli invalidi ed i mutilati civili;

     v) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

     5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

     a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

     b) dall'aver prestato senza aver riportato sanzioni disciplinari servizio nelle amministrazioni pubbliche [8];

     c) dalla maggiore anzianità di disoccupazione [9];

     d) dalla più giovane età [1]0.

 

     Art. 14. Posti disponibili e riserve per il personale in servizio.

     1. Ferme restando le riserve di legge di cui al precedente articolo, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto dei collocamento a riposo previsti nei dodici mesi successivi. Questi ultimi sono conferiti al verificarsi delle singole vacanze qualora il concorso venga concluso prima.

     2. I bandi di concorso devono prevedere una riserva per il personale in servizio di ruolo pari al 35% dei posti disponibili messi a concorso. A tale percentuale possono essere aggiunti i posti eventualmente non utilizzati per la mobilità.

     In relazione alla specificità dei posti messi a concorso la percentuale di riserva può essere incrementata fino al massimo del 50%.

     La riserva non opera per l'accesso a posti unici.

     3. In caso di indizione di concorsi per posti della stessa qualifica funzionale possono essere effettuate, nell'applicazione della riserva, compensazioni fra i diversi profili professionali.

     4. I posti messi a concorso attribuiti ai vincitori che siano dipendenti regionali non sono computati sulla riserva.

     5. Alla riserva dei posti può accedere il personale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e con una anzianità di servizio di due anni.

     6. Per i posti a concorso fino alla VIII qualifica funzionale compresa è ammessa la partecipazione con diritto alla riserva del personale regionale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, con un'anzianità di almeno cinque anni nella qualifica stessa, in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso.

     Per i concorsi previsti dall'art. 3, comma 4 non trova applicazione la disposizione di cui al precedente capoverso.

     Non sono ammesse deroghe al possesso del titolo di studio quando le funzioni connesse al posto messo a concorso comportano, a norma delle leggi che disciplinano l'esercizio delle singole professioni, il possesso di specifico titolo di studio ovvero di specifiche abilitazioni professionali [1]1.

     Per i concorsi previsti dall'art. 3, comma 4 non trova applicazione la disposizione di cui al precedente capoverso.

 

     Art. 15. Modalità di ammissione alle prove. [1]2

     1. Per il conseguimento degli obiettivi di celerità ed economicità di cui al comma 3 dell'art. 4, ove il numero delle domande di partecipazione al concorso sia superiore a 250, l'Amministrazione può procedere, tramite la commissione nominata ai sensi del successivo art. 16, alla preselezione dei concorrenti mediante il ricorso a test selettivi o a prove psico- attitudinali.

     La gestione delle preselezioni, anche mediante ricorso a sistemi automatizzati, può essere affidata, sulla base di criteri stabiliti dalla commissione a ditte specializzate [1]3.

     2. Sono ammessi alle preselezioni tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso salvo quelli per i quali sia stata accertata l'irricevibilità della domanda.

     3. I candidati che hanno superato le prove preselettive sono ammessi al concorso previa verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande.

 

     Art. 16. Commissioni di esame.

     1. Le commissioni esaminatrici, che svolgono anche le funzioni di preselezione nei casi previsti dall'art. 15, comma 1, sono nominate con decreto del coordinatore del dipartimento competente in materia di personale [1]4.

     2. Le commissioni per l'accesso a posti di qualifica VII o superiore sono composte da cinque membri di cui uno con funzione di presidente; quelle per l'accesso a posti di qualifica V e VI da tre membri di cui uno con funzione di presidente.

     3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla VI.

     4. La composizione delle commissioni esaminatrici è determinata in conformità delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. d del decreto legislativo 3.2.1993 n. 29.

     5. Con il provvedimento di cui al precedente comma 1 sono altresì nominati due supplenti per le commissioni relative a posti di qualifica VII o superiore, ed un supplente per le commissioni relative a posti di qualifica V o VI; i supplenti devono essere in possesso dei medesimi requisiti professionali richiesti per i membri effettivi.

     I supplenti partecipano alle sedute delle commissioni senza diritto di voto; tale diritto viene esercitato solo nell'ipotesi di assenza o di impedimento di uno degli effettivi che viene sostituito, su indicazione del presidente della commissione, dal supplente.

     6. I componenti della commissione esaminatrice, qualora siano pubblici dipendenti, non possono essere inquadrati in qualifiche inferiori a quella del concorso bandito.

     7. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salvo motivata impossibilità, è riservato alle donne.

     8. I componenti delle commissioni, presa visione dell'elenco dei partecipanti, dichiarano sotto la propria responsabilità che non sussistono situazioni di incompatibilità con i candidati ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c.. Sono fatte salve le altre cause di incompatibilità previste dalla legge per i componenti delle commissioni di concorso.

     9. Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per materie speciali.

     10. Qualora sia ritenuto necessario, viene costituito un comitato di vigilanza composto da dipendenti regionali che collabora con la commissione esaminatrice per tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento della prova scritta.

     Ai componenti del comitato spetta un compenso di lire 50.000 per ogni giorno di presenza.

     11. I comma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del presente articolo si applicano anche alla commissione di cui al comma 1 del precedente art. 11; tale commissione viene nominata annualmente ed è integrata, se necessario, da un membro esperto con riferimento alle specifiche mansioni oggetto della selezione.

 

     Art. 17. Sottocommissioni di esame.

     1. Qualora i candidati ammessi al concorso superino le cinquecento unità, l'amministrazione su richiesta del presidente della commissione d'esame può procedere alla nomina di una o più sottocommissioni costituite con le stesse modalità previste per la commissione.

     In tal caso i criteri di massima per la valutazione dei titoli e le modalità necessarie per dare uniformità alla valutazione dei candidati sono preventivamente stabiliti in una riunione congiunta di tutte le sottocommissioni presieduta dal presidente della commissione.

     2. Le sottocommissioni provvedono inoltre all'assistenza alle prove scritte e pratiche, all'esame dei risultati delle stesse ed all'espletamento delle prove orali.

     3. La commissione fa propri i risultati delle sottocommissioni e redige un'unica graduatoria ai sensi del successivo art. 20.

 

     Art. 18. Termini per la conclusione dei lavori delle commissioni.

     1. La commissione esaminatrice nella prima riunione stabilisce, in relazione al numero dei concorrenti, il termine per la conclusione dei lavori della commissione; il termine stesso è pubblicato sul B.U.R.T..

     2. I lavori della commissione devono comunque concludersi entro:

     a) sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte in caso di concorso per titoli ed esami o per soli esami;

     b) tre mesi dalla data di prima convocazione della commissione in caso di concorso per soli titoli o dalla data di conclusione del corso [1]5.

     3. L'inosservanza dei termini deve essere giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al coordinatore del dipartimento competente in materia di personale.

 

     Art. 19. Compensi spettanti ai componenti di commissioni.

     1. Ai componenti effettivi e supplenti ed ai segretari delle commissioni di selezione o concorso è corrisposta una indennità di funzione in misura non superiore ai seguenti importi:

     - lire ottocentomila, per concorsi fino a 50 candidati ammessi;

     - lire un milione e duecentomila, per concorsi fino a 120 candidati ammessi;

     - lire un milione e settecentomila, per concorsi con oltre 120 candidati ammessi.

     2. L'ammontare dell'indennità è determinata tenuto conto della complessità delle operazioni concorsuali.

     3. L'indennità è corrisposta in proporzione alle sedute alle quali i componenti effettivi e supplenti hanno partecipato.

     4. Qualora si renda necessaria la nomina di sottocommissioni ai sensi del precedente art. 17 le indennità di cui al primo comma del presente articolo sono attribuite ai componenti delle medesime con riferimento al numero dei candidati rispettivamente assegnati.

     5. Ai componenti delle commissioni di esame ed eventuali sottocommissioni compete, in quanto spettante, il trattamento di missione alle condizioni e con le modalità previste per i funzionari regionali.

     6. L'amministrazione regionale con proprio atto può adeguare gli importi di cui al precedente comma 1 in relazione alle variazioni del costo della vita rilevate secondo gli indici annuali I.S.T.A.T..

 

     Art. 20. Graduatoria.

     1. Espletate le prove, la commissione d'esame forma la graduatoria di merito dei concorrenti con l'indicazione del punteggio da ciascuno conseguito e trasmette i verbali al dirigente dell'apposita struttura regionale, che riconosciuta la regolarità del procedimento approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso applicando eventuali diritti di riserva di posti, di precedenza e di preferenza.

     2. Qualora riscontri irregolarità, il dirigente rinvia motivatamente gli atti alla commissione di concorso.

     3. La commissione procede ad un riesame degli atti in relazione alle irregolarità segnalate, assume le decisioni conseguenti, provvedendo a modificare gli atti, ovvero confermandoli motivatamente e li trasmette poi definitivamente al dirigente.

     4. La graduatoria approvata è pubblicata in apposito supplemento del B.U.R.T.; dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

     5. La graduatoria è approvata sotto condizione dell'accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti per l'accesso all'impiego regionale. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati dalla competente struttura regionale a presentare, entro il termine prescritto dalle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, i seguenti documenti in regola con le norme in materia di bollo:

     a) originale del titolo di studio ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dello stesso o copia autentica dello stesso;

     b) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare del servizio militare o del foglio di congedo illimitato (per coloro che hanno prestato servizio militare);

     c) tutti gli altri certificati e documenti eventualmente necessari previsti dal bando di concorso per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti. Ai certificati e ai documenti dei cittadini della U.E., se in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.

     I certificati di cui alla lettera c) devono riportare la data non anteriore a sei mesi rispetto a quella del ricevimento della lettera di invito alla loro presentazione, tali certificazioni sono comunque ammesse anche oltre il suddetto termine di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in calce al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio [1]6.

     6. Per i cittadini italiani le attestazioni relative al possesso della cittadinanza e dei diritti politici, nonchè le certificazioni relative all'atto di nascita, al casellario giudiziale, all'eventuale iscrizione nelle liste di leva sono acquisite dall'amministrazione regionale.

     7. I candidati appartenenti a categorie protette, che hanno conseguito l'idoneità, vengono inclusi nella graduatoria purchè risultino iscritti negli elenchi previsti dall'art. 19 L. n. 482/1968 sia alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso sia alla data dell'immissione in servizio; a tal fine l'amministrazione regionale richiede all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione la certificazione comprovante tali requisiti.

     8. I candidati prima dell'immissione in servizio sono sottoposti, a cura dell'amministrazione, a visita medica tendente ad accertarne l'idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale si riferisce il concorso.

 

     Art. 21. Utilizzo della graduatoria. [1]7

     1. I posti rimasti scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori sono assegnati ai concorrenti dichiarati idonei nello stesso concorso secondo l'ordine della graduatoria.

     2. La graduatoria del concorso è unica. Il personale interno, esauriti i posti riservati, può coprire i posti non assegnati agli esterni; i posti riservati al personale interno, ove non siano integralmente coperti, vengono attribuiti agli esterni.

     3. La graduatoria del concorso resta aperta per tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione e può essere utilizzata, nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti, per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente all'indizione del concorso stesso, ad eccezione di quelli istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso.

     La graduatoria del concorso può essere utilizzata anche per il reclutamento di personale a tempo parziale; il rifiuto dell'assunzione non determina l'esclusione dalla graduatoria degli idonei.

     4. La graduatoria del concorso può essere utilizzata d'intesa con l'Amministrazione regionale e nel rispetto della normativa generale in materia di concorsi pubblici da tutti gli Enti ed Aziende regionali, dagli Enti Locali della Toscana e dalle Aziende sanitarie e ospedaliere della Toscana.

     Il rifiuto dell'assunzione presso le amministrazioni citate non determina l'esclusione dalla graduatoria degli idonei.

 

     Art. 22. Sede di servizio.

     1. L'assegnazione della sede di servizio ai vincitori di concorso è effettuata previo colloquio attitudinale degli interessati con gli addetti alla struttura competente in materia di formazione professionale.

     2. I dipendenti sono tenuti a permanere nella sede territoriale di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni, fatta salva la possibilità dell'amministrazione di disporre il mutamento della sede lavorativa per esigenze di servizio.

     3. Qualora le sedi lavorative dei posti messi a concorso siano ubicate in località territoriali diverse, è consentita ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria - fatto salvo quanto previsto al comma successivo - la scelta della sede.

     4. I dipendenti regionali vincitori del concorso, che sono in servizio presso le sedi lavorative previste per i posti da coprire, sono confermati, a domanda, nelle sedi di appartenenza.

     5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di utilizzo della graduatoria.

 

     Art. 23. Ritiro documentazione.

     1. I documenti, i lavori originali e le pubblicazioni, eventualmente allegati alla domanda, possono essere ritirati, ove nulla osti, dal candidato direttamente, o mediante incaricato munito di delega scritta, entro quattro mesi dall'approvazione della graduatoria di merito del concorso.

     2. Il candidato può ritirare anche prima dell'espletamento del concorso la documentazione predetta purchè rilasci dichiarazione scritta di rinuncia al concorso stesso.

Titolo II

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 24. Concorsi non conclusi.

     1. La presente legge si applica anche ai concorsi non conclusi alla data della sua entrata in vigore compatibilmente con il contenuto dei bandi e con lo stato di avanzamento delle procedure concorsuali; si applica comunque la disposizione di cui all'art. 16 comma 10.

     2. Resta fermo il disposto di cui all'art. 37 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81.

 

     Art. 25. Abrogazioni.

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

     Legge regionale 21 agosto 1989, n. 51:

     - Art. 21, comma 1, 2, 5, 9, 10

     - Art. 28

     - Art. 29

     - Art. 30

     - Art. 31

     - Art. 32

     - Art. 34

     - Art. 35

     - Art. 36

     - Art. 37

     - Art. 38

 

INDICE

Titolo I

ACCESSO AGLI IMPIEGHI E COMMISSIONI DI ESAME

Art.  1 Oggetto

Art.  2 Requisiti generali per l'accesso

Art.  3 Titoli di studio

Art.  4 Modalità per l'accesso

Art.  5 Accesso alla qualifica dirigenziale

Art.  6 Concorso per esami

Art.  7 Concorso per titoli ed esami

Art.  8 Selezione per comparazione dei curricula e per prove

Art.  9 Concorso per titoli

Art. 10 Corso-concorso

Art. 11 Avviamento dalle liste di collocamento

Art. 12 Bando di concorso

Art. 13 Categorie riservatarie e preferenze

Art. 14 Posti disponibili e riserve per il personale in servizio

Art. 15 Prove preselettive

Art. 16 Commissioni di esame

Art. 17 Sottocommissioni di esame

Art. 18 Termine per la conclusione dei lavori delle commissioni

Art. 19 Compensi spettanti ai componenti di commissione

Art. 20 Graduatoria

Art. 21 Utilizzo della graduatoria

Art. 22 Sede di servizio

Art. 23 Ritiro documentazione

Titolo II

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24 Concorsi non conclusi

Art. 25 Abrogazioni

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 11 della L.R. 14 ottobre 1999, n. 53, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del R.R. 24 dicembre 1999, n. 5.

[1] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3.

[4] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3.

[5] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3.

[6] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3.

[7] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3.

[8] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3.

[8] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3.

[1]10 Lettera aggiunta dall'art. 7 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3.

[1]11 Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 giugno 1996, n. 43.

[1]12 Rubrica così sostituita dall'art. 8 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3.

[1]13 Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3.

[1]14 Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3.

[1]15 Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3.

[1]16 Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3.

[1]17 Articolo integrato dall'art. 2 della L.R. 19 giugno 1996, n. 43 e successivamente così modificato dall'art. 12 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3.