§ 2.1.63 - Reg. 13 febbraio 1990, n. 1.
Regolamento per le dichiarazioni temporaneamente sostitutive ai sensi dell'articolo 3 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 «Norme sulla documentazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:13/02/1990
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Oggetti.
Art. 2.  Dichiarazione temporaneamente sostitutiva.
Art. 3.  Produzione della documentazione.
Art. 4.  Documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione. Nozione.
Art. 5.  Regolarizzazione e rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione.
Art. 6.  Rettifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali.
Art. 7.  Regolarizzazioni e rettifiche. Applicazione.


§ 2.1.63 - Reg. 13 febbraio 1990, n. 1. [1]

Regolamento per le dichiarazioni temporaneamente sostitutive ai sensi dell'articolo 3 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme».

 

Art. 1. Oggetti.

     1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, stabilisce per quali fatti, stati o qualità personali è ammessa la produzione di dichiarazione temporaneamente sostitutiva della prescritta documentazione agli uffici della Regione.

     2. Il regolamento stabilisce altresì i casi, le modalità ed i termini per la regolarizzazione e la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonché, ove occorra, per la rettifica della dichiarazione la cui regolarità attenga ad elementi non essenziali.

 

     Art. 2. Dichiarazione temporaneamente sostitutiva.

     1. E' ammessa la dichiarazione temporaneamente sostitutiva, sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per i seguenti fatti, stati o qualità personali:

     a) la professione, la qualifica professionale, compresa quella eventualmente non desumibile da albi, la condizione non professionale (quale, ad esempio, quella di disoccupato, di persona in attesa di prima occupazione, di studente, di casalinga, di pensionato);

     b) il titolo di studio;

     c) i legami di parentela e di affinità;

     d) la iscrizione e la frequenza di istituti scolastici e professionali;

     e) la iscrizione e la frequenza all'Università;

     f) il codice fiscale;

     g) il possesso di concessioni, licenze e autorizzazioni amministrative;

     h) il possesso di abilitazioni professionali;

     i) lo status di mutilato o invalido di guerra;

     l) lo status di invalido civile;

     m) il possesso di decorazioni al valore civile, militare o di benemerenze di guerra;

     n) la qualifica di orfano di guerra, figlio di invalido di guerra, reduce di deportazione, profugo;

     o) l'attestazione dei servizi d'impiego pubblico prestati.

     2. La dichiarazione di cui al comma precedente può essere effettuata anche contestualmente all'istanza dell'interessato.

     3. Il presente articolo non si applica alle procedure contrattuali della Regione nonché alle procedure concorsuali ad eccezione delle dichiarazioni sostitutive relative a:

     - titolo di studio;

     - possesso di abilitazione professionale;

     - attestazione dei servizi di impiego pubblico prestati.

 

     Art. 3. Produzione della documentazione.

     1. Nei casi indicati nel primo comma dell'articolo 2, prima dell'emanazione del provvedimento richiesto e nella sola ipotesi in cui l'istruttoria si sia conclusa favorevolmente, l'ufficio richiede all'interessato la esibizione della documentazione prescritta, fissando un termine perentorio non superiore a giorni trenta, decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta.

     2. Decorso inutilmente il termine di decadenza indicato nel comma precedente, il provvedimento richiesto dall'istante non potrà più essere adottato.

 

     Art. 4. Documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione. Nozione.

     1. Per documentazione irregolare deve intendersi la documentazione viziata da errori materiali o da omissioni nonché la documentazione priva delle indicazioni della data di rilascio o della sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale competente al rilascio e ad attribuire pubblica fede alla attestazione contenuta nell'atto.

     2. Per documentazione non conforme alla dichiarazione deve intendersi la documentazione attestante fatti, stati o qualità personali diversi da quelli indicati dall'interessato nella dichiarazione temporaneamente sostitutiva.

 

     Art. 5. Regolarizzazione e rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione.

     1. Qualora sia accertata la irregolarità o la non conformità alla dichiarazione della documentazione esibita, l'ufficio richiede all'interessato di regolarizzare o di rettificare la documentazione predetta mediante apposita dichiarazione sottoscritta e autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

     2. Nella dichiarazione di regolarizzazione e di rettifica l'interessato indica, sotto la sua responsabilità, le integrazioni o le correzioni da apportare alla documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione sostitutiva.

     3. Alla dichiarazione l'interessato allega la documentazione opportunamente regolarizzata o rettificata.

     Sono fatti salvi eventuali accertamenti di ufficio.

     4. Il termine perentorio non superiore a trenta giorni per la regolarizzazione e la rettifica di cui ai precedenti commi decorre dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

Decorso inutilmente tale termine di decadenza, il provvedimento richiesto non può più essere adottato.

 

     Art. 6. Rettifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali.

     1. E' consentita all'interessato la rettifica della dichiarazione sostitutiva la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali alla formazione del provvedimento, nei modi indicati all'art. 5 e nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

     2. La mancata rettifica di cui al comma precedente non preclude la emanazione del provvedimento favorevole all'interessato.

 

     Art. 7. Regolarizzazioni e rettifiche. Applicazione.

     1. La regolarizzazione e la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione temporaneamente sostitutiva è ammessa in tutti i casi indicati dall'art. 2 del presente regolamento.

     2. Sono fatte salve le norme vigenti in tema di regolarizzazione fiscale.

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.