§ 2.1.47 - L.R. 26 gennaio 1987, n. 5.
II.AA.CC.PP. - Disciplina delle indennità di carica e di presenza e dei rimborsi spese agli amministratori ed ai sindaci .


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:26/01/1987
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Indennità di carica.
Art. 2.  Divieto di cumulo.
Art. 3.  Indennità di presenza.
Art. 4.  Aggiornamento periodico delle indennità.
Art. 5.  Rimborsi spese.
Art. 6.  Decorrenza.
Art. 7.  Estensione della disciplina.


§ 2.1.47 - L.R. 26 gennaio 1987, n. 5.

II.AA.CC.PP. - Disciplina delle indennità di carica e di presenza e dei rimborsi spese agli amministratori ed ai sindaci [1].

 

Art. 1. Indennità di carica.

     1. L'indennità mensile di carica dei presidenti degli istituti autonomi case popolari (II.AA.CC.PP.) e del presidente del consorzio regionale tra gli istituti stessi è stabilita nella seguente misura:

     a) L. 1.040.000, pari all'80% di quella prevista per il presidente di una provincia tra i 250.000 e 500.000 abitanti, per i presidenti degli istituti suddetti;

     b) L. 1.440.000, pari all'80% di quella prevista per il presidente della provincia di Firenze, per il presidente degli II.AA.CC.PP. di Firenze;

     c) L. 1.584.000, pari all'indennità precedente aumentata del 10%, per il presidente del consorzio regionale tra gli II.AA.CC.PP.

     2. Ai vicepresidenti degli istituti e del consorzio è corrisposta un'indennità mensile di carica pari al 40% dell'indennità spettante al rispettivo presidente.

     3. Al presidente e ai membri dei collegi sindacali è rispettivamente corrisposta un'indennità mensile di carica pari a L. 200.000 e a L. 150.000, sia per gli II.AA.CC.PP. che per il consorzio regionale.

 

     Art. 2. Divieto di cumulo.

     1. Le indennità di carica di cui al precedente articolo non sono cumulabili tra di loro o con altre percepite per la titolarità di cariche elettive, anche di secondo grado, presso enti od organismi di diritto pubblico. Qualora queste ultime indennità siano inferiori, viene corrisposta la differenza.

 

     Art. 3. Indennità di presenza.

     1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione degli IACP e del consorzio fra gli stessi è corrisposta, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione, una indennità di presenza di L. 30.000, pari a quella prevista per i consiglieri delle province tra i 250.000 e i 500.000 abitanti.

     2. Un'indennità di presenza dello stesso ammontare è inoltre corrisposta ai componenti delle commissioni e dei gruppi di lavoro costituiti a norma dell'art. 9, secondo comma, del D.P.R. 14-2-1975 n. 226, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle riunioni formalmente convocate di tali organismi.

     3. Le indennità di presenza di cui ai precedenti commi possono cumularsi tra loro, purché non per una stessa giornata. Non sono invece dovute agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica di cui all'art. 1.

 

     Art. 4. Aggiornamento periodico delle indennità.

     1. La misura delle indennità di carica e di presenza, di cui ai precedenti articoli è aggiornata periodicamente con decreto del Presidente della Giunta Regionale, entro gli indici rilevati per la maggiorazione della indennità integrativa speciale di cui agli artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Il primo aggiornamento avrà luogo a decorrere dal 1° gennaio 1988.

     3. L'eventuale aumento non può comunque eccedere il limite del 10 per cento per ciascun anno di triennio.

 

     Art. 5. Rimborsi spese.

     1. I Presidenti degli II.AA.CC.PP. e del Consorzio tra gli stessi, nonché i componenti gli organi dei suddetti enti, formalmente e specificatamente delegati dai rispettivi presidenti, hanno diritto, qualora per ragioni del loro mandato si rechino fuori del territorio del Comune ove ha sede l'Ente, al rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento effettivamente sostenute e documentate [2].

     2. Gli stessi soggetti di cui al primo comma, qualora risiedano fuori del comune ove ha sede il rispettivo ente, hanno diritto al rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. Ai membri del Consiglio di Amministrazione che non percepiscono indennità di carica e che risiedono fuori del comune ove ha sede l'ente è inoltre dovuto, per gli stessi casi, il rimborso delle spese di vitto e pernottamento effettivamente sostenute e documentate. Il rimborso delle spese di vitto e di pernottamento effettivamente sostenute e documentate è altresì dovuto ai membri dei Collegi Sindacali previsti dal 3° comma dell'art. 1 [3].

     3. Alla liquidazione dei rimborsi spese o delle indennità di cui al presente articolo si provvede con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su richiesta dell'interessato.

     La deliberazione deve essere corredata dalla documentazione relativa alle spese di viaggio e da una dichiarazione sulla durata della missione.

 

     Art. 6. Decorrenza.

     1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa.

 

     Art. 7. Estensione della disciplina. [4]


[1] L'art. 3 della L.R. 3 agosto 1988, n. 57 così recita: Le denominazioni «Istituti autonomi case popolari (II.AA.CC.PP.)» e «Consorzio regionale tra gli II.AA.CC.PP.» di cui alle altre disposizioni della citata L.R. 26 gennaio 1987, n. 5 si intendono rispettivamente sostituite con «Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER)» e «Azienda regionale per l'edilizia residenziale (ARER)».

[2] Inciso così sostituito con L.R. 3 agosto 1988, n. 57, art. 1.

[3] Inciso così sostituito con L.R. 3 agosto 1988, n. 57, art. 1.

[4] Articolo abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.