§ 2.1.37 - L.R. 13 agosto 1984, n. 52.
Trattamento previdenziale del personale regionale proveniente dall'ex Ente Maremma.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:13/08/1984
Numero:52


Sommario
Art. 1.      L'iscrizione all'INADEL, ai fini previdenziali del personale assegnato alla Regione Toscana ai sensi dell'art. 6 della legge 30-4-1976, n. 386, ha effetto dal 21-12-1977, data di decorrenza [...]
Art. 2.      Il personale di cui al precedente articolo ha facoltà di chiedere alla Regione Toscana l'immediata liquidazione delle somme accreditate dall'INA, versando alla Regione stessa un importo [...]
Art. 3.      Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli effetti della ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento previdenziale di cui alla legge regionale 10-5-1982, n. 35, è [...]
Art. 4.      (omissis).


§ 2.1.37 - L.R. 13 agosto 1984, n. 52. [1]

Trattamento previdenziale del personale regionale proveniente dall'ex Ente Maremma.

 

Art. 1.

     L'iscrizione all'INADEL, ai fini previdenziali del personale assegnato alla Regione Toscana ai sensi dell'art. 6 della legge 30-4-1976, n. 386, ha effetto dal 21-12-1977, data di decorrenza dell'inquadramento nel ruolo unico regionale ai sensi della legge regionale 29-5-1980, n. 79, e pertanto cessano i rapporti previdenziali di cui all'ordinamento dell'ente di provenienza.

     Di conseguenza la Regione Toscana deve estinguere la polizza relativa all'indennità di cui all'ordinamento di provenienza accesa presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA), con gli accantonamenti proseguiti fino al 31-12-1980, a norma di quanto disposto dall'art. 22 della legge regionale 18 ottobre 1977, n. 72.

     L'INA corrisponde al personale assicurato, tramite la Regione Toscana, le somme dovute sulla base dei servizi coperti dalla suddetta polizza ai fini di previdenza.

 

     Art. 2.

     Il personale di cui al precedente articolo ha facoltà di chiedere alla Regione Toscana l'immediata liquidazione delle somme accreditate dall'INA, versando alla Regione stessa un importo corrispondente all'indennità premio servizio, determinato secondo le disposizioni dell'INADEL, per il periodo dal 21 dicembre 1977 al 31-12-1980, sulla base della posizione economica in atto alla data del 31-12-1980. In tal caso è esclusa la ricongiunzione a qualunque titolo dei periodi di servizio presso l'ente di provenienza, ai fini dell'indennità di fine rapporto a carico della Regione.

     Il predetto personale, in alternativa a quanto disposto dal comma precedente, ha facoltà di chiedere alla Regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che i periodi già riconosciuti utili ai fini del preesistente trattamento di fine rapporto siano riconosciuti utili ai fini del trattamento previdenziale previsto per i dipendenti regionali dalla Legge Regionale 10-5-1982, n. 35. In tal caso la Regione trattiene sulle somme accreditate dall'INA, incamerandolo in apposito capitolo di sopravvenienze attive, l'importo corrispondente all'indennità premio di servizio determinato secondo le disposizioni dell'INADEL, sulla base della posizione economica in atto al 31 dicembre 1980, per i periodi ai quali si riferisce l'indennità di anzianità liquidata dall'INA [2].

 

     Art. 3.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli effetti della ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento previdenziale di cui alla legge regionale 10-5-1982, n. 35, è fatto fronte con la disponibilità del capitolo 00280 del Bilancio di previsione 1984, che presenta la necessaria disponibilità.

     Al finanziamento degli oneri di spesa di cui sopra per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

     L'importo delle indennità di anzianità liquidate dall'INA è introitato in apposito capitolo del Bilancio 1984 con la seguente denominazione: «Indennità di anzianità liquidate dall'INA in favore del personale proveniente dall'Ente Maremma».

     Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'erogazione al personale proveniente dall'Ente Maremma delle indennità di anzianità maturate ai sensi dell'ordinamento di provenienza sono imputati ad apposito capitolo del bilancio 1984 con la seguente denominazione: «Spese per la sistemazione del trattamento previdenziale del personale trasferito alla Regione dal disciolto Ente Maremma».

 

     Art. 4.

     (omissis).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[2] Comma così sostituito con L.R. 13 agosto 1984, n. 53.