§ 2.1.30 - L.R. 22 maggio 1982, n. 39.
Integrazione trattamento pensionistico a favore del personale già trasferito dallo Stato alla Regione e cessato dal servizio senza aver maturato [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:22/05/1982
Numero:39


Sommario
Art. 1.      A favore del personale transitato, anche a domanda, dallo Stato alla Regione Toscana, cessato dal servizio in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della presente legge con diritto a [...]
Art. 2.      L'erogazione dell'integrazione di cui alla presente legge è subordinata al rilascio da parte del beneficiario di mandato irrevocabile a favore della Regione per la riscossione, a titolo di [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'esercizio 1982 in L. 120.000.000 si farà fronte con i fondi stanziati sul cap. 02000 «Spese per il personale addetto ai [...]


§ 2.1.30 - L.R. 22 maggio 1982, n. 39. [1]

Integrazione trattamento pensionistico a favore del personale già trasferito dallo Stato alla Regione e cessato dal servizio senza aver maturato almeno un anno di iscrizione presso le C.P.D.E.L. o la C.P.S.

(B.U. 1 giugno 1982, n. 32)

 

Art. 1.

     A favore del personale transitato, anche a domanda, dallo Stato alla Regione Toscana, cessato dal servizio in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della presente legge con diritto a pensione da parte della Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (C.P.D.E.L.), ovvero della Cassa Pensioni Sanitari (C.P.S.), senza aver maturato un intero anno di iscrizione alle suddette casse, è liquidata, a carico del bilancio regionale, con decorrenza 1° gennaio 1982, una integrazione di pensione pari alla differenza tra l'ammontare della pensione virtuale determinata secondo quanto previsto al successivo comma e quello della pensione conferita alla competente cassa di previdenza.

     L'importo della pensione virtuale di cui al primo comma è determinato secondo le norme previste dall'ordinamento della C.P.D.E.L. ovvero della C.P.S., con l'applicazione delle aliquote indicate nell'allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965, prendendo per base:

     a) la retribuzione pensionabile spettante per effetto

dell'inquadramento nel ruolo regionale alla data di cessazione dal servizio, maggiorata degli eventi benefici attribuiti ai sensi della legge 24-5-1970, n. 336 e successive modificazioni;

     b) il servizio utile complessivamente computato per la liquidazione della pensione da parte della C.P.D.E.L. o della C.P.S.

     In caso di morte del dipendente interessato, la suddetta quota integrativa è liquidabile in forma indiretta o di reversibilità secondo le norme in materia previste dall'ordinamento della C.P.D.E.L. ovvero della C.P.S.

     Alla quota integrativa come sopra determinata si applicano i miglioramenti disposti per le pensioni a carico delle stesse casse di previdenza, compresi quelli intervenuti dalla data di decorrenza delle singole pensioni da integrare ai sensi dei precedenti comma.

 

     Art. 2.

     L'erogazione dell'integrazione di cui alla presente legge è subordinata al rilascio da parte del beneficiario di mandato irrevocabile a favore della Regione per la riscossione, a titolo di reintegro, nei limiti dell'ammontare delle integrazioni erogate ai sensi della presente legge, delle somme che le Casse di Previdenza liquideranno in conseguenza della rideterminazione del trattamento pensionistico sulla base della retribuzione pensionabile spettante per effetto dell'inquadramento nel ruolo regionale.

 

     Art. 3.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'esercizio 1982 in L. 120.000.000 si farà fronte con i fondi stanziati sul cap. 02000 «Spese per il personale addetto ai servizi della Regione. Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente».

     L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1983 e successivi, graverà sui corrispondenti capitoli di bilancio e sarà determinato, di anno in anno, dalle singole leggi di bilancio.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.