§ 2.1.21 - L.R. 10 aprile 1981, n. 39.
Istituzione del servizio di mensa per il personale regionale delle sedi periferiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:10/04/1981
Numero:39


Sommario
Art. 1.      La Giunta regionale è autorizzata ad organizzare nelle sedi periferiche presso mense aziendali pubbliche, un servizio di mensa per il personale regionale, per particolari esigenze di ufficio ed [...]
Art. 2.      Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1981, la spesa di L. 46.000.000 cui è fatto fronte con lo stanziamento iscritto nel bilancio dell'esercizio 1981 al Cap. [...]


§ 2.1.21 - L.R. 10 aprile 1981, n. 39. [1]

Istituzione del servizio di mensa per il personale regionale delle sedi periferiche.

(B.U. 17 aprile 1981, n. 27)

 

Art. 1.

     La Giunta regionale è autorizzata ad organizzare nelle sedi periferiche presso mense aziendali pubbliche, un servizio di mensa per il personale regionale, per particolari esigenze di ufficio ed in relazione con l'orario di lavoro giornaliero funzionale e flessibile, che prevede un breve intervallo tra la presenza antimeridiana e quella pomeridiana, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 50 della L.R. 6 settembre 1973, n. 54, sostituito con l'art. 34 della L.R. 17 agosto 1979, n. 38, stipulando idonee convenzioni.

     In caso di comprovata impossibilità a realizzare il servizio di mensa, nei modi e nelle forme di cui al 1° comma, la Giunta regionale è autorizzata a ricercare soluzioni congiuntamente agli altri Enti locali o con gli Enti pubblici economici.

     Le convenzioni disciplinano la composizione del pasto, il prezzo, la misura dei costi fissi e d'organizzazione, la durata ed i casi di cessazione del rapporto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.

 

     Art. 2.

     Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1981, la spesa di L. 46.000.000 cui è fatto fronte con lo stanziamento iscritto nel bilancio dell'esercizio 1981 al Cap. 02200 che presenta la necessaria disponibilità.

     Alla spesa per gli anni successivi sarà fatto fronte con i fondi disponibili sul corrispondente capitolo.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.