§ 1.3.4 - L.R. 19 luglio 1982, n. 61 .
Indirizzi per la programmata diffusione e localizzazione nel territorio dei punti di vendita di giornali e riviste.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 partecipazione, iniziativa popolare, referendum
Data:19/07/1982
Numero:61


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Finalità della programmazione comunale.
Art. 3.  Piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita.
Art. 4.  Operazioni preliminari per la formazione dei piani di localizzazione.
Art. 5.  Indirizzi per la redazione dei piani di localizzazione.
Art. 6.  Indirizzi per l'elaborazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni.
Art. 7.  Adozione dei piani comunali.
Art. 8.  Autorizzazioni temporanee.
Art. 9.  Autorizzazioni a carattere stagionale.
Art. 10.  Autorizzazioni dovute.
Art. 11.  Installazione di apparecchiature automatiche per la vendita di quotidiani e periodici.
Art. 12.  Sistema informativo.


§ 1.3.4 - L.R. 19 luglio 1982, n. 61 [1].

Indirizzi per la programmata diffusione e localizzazione nel territorio dei punti di vendita di giornali e riviste.

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 24-7-77, n. 616 ed in attuazione dell'art. 14 della legge 5-881, n. 416 con la presente legge sono stabiliti gli indirizzi per la programmata diffusione e localizzazione nel territorio dei punti di vendita dei giornali e riviste e per il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 54, lett. g) del decreto sopracitato.

 

     Art. 2. Finalità della programmazione comunale.

     I Comuni determinano la programmata diffusione e localizzazione dei punti di vendita di giornali e riviste in modo da perseguire le seguenti finalità:

     a) la diffusione dei mezzi di informazione a stampa mediante:

     - l'aumento dei punti di vendita in un quadro di riequilibrio territoriale della rete di vendita;

     - la facilità di accesso degli utenti ai punti di vendita;

     b) la localizzazione ottimale dei punti di vendita.

 

     Art. 3. Piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita.

     In applicazione dell'art. 14 della legge 5-8-81, n. 416, i Comuni adottano un piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita, l'esercizio dei quali è soggetto all'autorizzazione alla rivendita esclusiva di giornali e riviste di cui all'art. 54 del D.P.R. 24-7-77, n. 616.

     Il piano è adottato dai Comuni secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli successivi.

 

     Art. 4. Operazioni preliminari per la formazione dei piani di localizzazione.

     Ai fini dell'adozione delle determinazioni pianificatorie di cui al successivo articolo i Comuni entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente legge sul «Bollettino Ufficiale» della Regione Toscana:

     a) dividono il territorio comunale in quattro zone facendo anche riferimento alla partizione già adottata in base alla legge n. 392 del 27- 7-79 centro urbano (Zona I), zona intermedia tra centro e periferia (Zona II), zona periferica (Zona III), zona agricola e montana (Zona IV);

     b) rilevano le caratteristiche di ogni zona con particolare riguardo a:

     - consistenza e struttura della popolazione residente;

     - strutture scolastiche e universitarie, centri culturali e di informazione, uffici pubblici e privati, strutture industriali, produttive, commerciali e ricettive, stazioni ferroviarie, autostazioni, ed altre simili strutture;

     - assetto viario e delle comunicazioni;

     - flussi di popolazione non residente, comprese le correnti turistiche stagionali e permanenti;

     c) qualificano la situazione determinatasi in ogni zona nell'ultimo biennio in relazione a:

     - numero, localizzazione, densità e caratteristiche tipologiche e gestionali dei punti di vendita esistenti;

     - andamento delle vendite.

     Tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche della parte urbanizzata del proprio territorio, i Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti possono dividere la stessa in un numero di zone inferiori rispetto a quello previsto dalla precedente lett. a) per le zone urbane.

 

     Art. 5. Indirizzi per la redazione dei piani di localizzazione.

     Sulla base delle informazioni e delle valutazioni di cui all'articolo precedente, i Comuni sono tenuti ad adottare il Piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita.

     Con il piano di localizzazione i Comuni:

     a) determinano il numero complessivo dei punti di vendita nell'ambito del territorio comunale; all'interno di ciascuna delle zone I, II e III, individuano le aree di localizzazione, il numero dei punti di vendita per ciascuna area, nonché i criteri di ubicazione dei punti di vendita all'interno dell'area stessa;

     b) nell'ambito della zona IV, determinano le sole aree di localizzazione dei punti di vendita, dovendosi tenere conto in modo particolare delle condizioni di accesso e della esigenza di non condizionare la diffusione della stampa al rispetto di standards numerici predeterminati;

     c) qualora l'attività di rivendita sia esercitata in apposite edicole, determinano altresì le caratteristiche tipologiche delle stesse al fine di assicurare la superficie più idonea all'esercizio dell'attività, compatibilmente agli altri interessi di uso pubblico del suolo, nonché al fine di salvaguardare, ove necessario, le caratteristiche ambientali della zona. A tale scopo il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune deve essere contestuale alla relativa concessione edilizia;

     d) individuano gli esercizi della grande distribuzione, le librerie e le rivendite di tabacchi all'interno dei quali può essere autorizzata la vendita di giornali, quotidiani e periodici ai sensi del settimo comma dell'art. 14 della L. 5-7-1981 n. 41, come sostituito dall'articolo 7 della L. 25-2-1987 n. 7;

     e) ai fini del rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale, indicano il numero e la localizzazione dei punti di vendita destinati ad assorbire la domanda aggiuntiva determinata da rilevanti flussi di popolazione non residente con particolare riguardo alle correnti turistiche stagionali risultanti dalle rilevazioni di cui all'art. 4;

     f) prevedono comunque la localizzazione di rivendite di giornali e periodici all'interno di stazioni ferroviarie, aeroporti, autostazioni, aree di servizio autostradali, ospedali, case di riposo, caserme, carceri ed in genere all'interno di quelle strutture in cui la vendita sia rivolta ad una cerchia determinata di utenti.

     I Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti applicano le disposizioni di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo in conformità alla diversa partizione territoriale operata ai sensi dell'art. 4, ultimo comma.

     Al fine di evitare casi di sovradimensionamento della rete distributiva su singole zone, nella predisposizione del Piano di localizzazione si deve tenere conto anche di punti di vendita posti nei comuni limitrofi qualora siano ubicati ad una distanza inferiore a mt. 200 dal confine comunale. A tal fine deve darsi notizia ai Comuni limitrofi dell'adozione del Piano di localizzazione e del suo contenuto. Al medesimo fine, fino all'approvazione del Piano, il rilascio dell'autorizzazione è subordinata all'osservanza di una distanza non inferiore a mt. 400 da eventuali punti vendita localizzati nei Comuni limitrofi [2].

 

     Art. 6. Indirizzi per l'elaborazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni.

     Nell'ambito del Piano di cui al precedente art. 5, i Comuni dettano i criteri per il rilascio delle autorizzazioni permanenti e/o stagionali.

     A tal fine:

     a) individuano i criteri di priorità fra domande concorrenti, in modo da assicurare la preferenza:

     - nel caso di concorrenza fra domande di trasferimento di punti di vendita esistenti e domande di apertura di nuovi punti di vendita inerenti la stessa area di localizzazione, ai soggetti che intendono trasferire l'esercizio.

     A parità di condizioni deve farsi riferimento all'ordine di presentazione delle domande;

     - nel caso di domande per l'esercizio dei nuovi punti di vendita esclusivi, ai soggetti non titolari che abbiano esercitato l'attività nei casi consentiti dall'art. 14, commi 4 e 5 della L. 416/81;

     - nel caso di domande per l'esercizio dei punti di vendita non esclusivi, ai soggetti titolari di autorizzazioni al commercio affini;

     b) determinano le modalità ed i termini della comunicazione al Comune da parte dei rivenditori interessati, nel caso di affidamento della gestione a terzi per chiusura temporanea e ricorrente della rivendita;

     c) disciplinano le modalità di esercizio della vigilanza sulla gestione dell'attività di rivendita [3].

 

     Art. 7. Adozione dei piani comunali.

     In attuazione del disposto di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 14 della L. 41/1981, i Comuni adottano il piano di localizzazione di cui all'art. 5 previa consultazione, mediante richiesta di parere scritto, delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori, delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dei rivenditori, nonché delle altre categorie che ne facciano richiesta, per il tramite delle loro articolazioni locali, qualora esistenti.

     I Comuni acquisiscono inoltre il preventivo parere degli enti eventualmente interessati alla localizzazione delle rivendite agli effetti del secondo comma, lettera f), dell'art. 5 [4].

 

     Art. 8. Autorizzazioni temporanee.

     In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di rivendita o comunque di impedimento temporaneo dei titolari, questi devono provvedere all'affidamento in gestione a terzi, ai sensi dell'art. 14, comma 1, L. 41/81.

     Trascorsi trenta giorni, se non si sia adempiuto a tale obbligo, ed all'erogazione del servizio non provvedano le imprese editrici e di distribuzione, il Comune ai soli fini e limitatamente al tempo necessario alla continuazione del servizio, può rilasciare a terzi, titolari o meno di altra licenza di esercizio di attività commerciale, un'autorizzazione temporanea alla vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici [5].

 

     Art. 9. Autorizzazioni a carattere stagionale.

     Le autorizzazioni a carattere stagionale rilasciate sulla base delle previsioni del Piano comunale di localizzazione non possono avere validità per un periodo superiore ai cinque mesi nel corso dell'anno [6].

 

     Art. 10. Autorizzazioni dovute.

     In attuazione del disposto di cui al nono comma dell'art. 14 della L. 416/1981 in mancanza di Piano comunale, qualora nel territorio del comune, di una frazione di comune ovvero di una circoscrizione comunale non esistano punti di vendita, il Sindaco è tenuto a rilasciare l'autorizzazione per la prima rivendita anche ad esercizi esistenti, quali esercizi della grande distribuzione, librerie e rivendite di tabacchi.

     E' parimenti dovuta, fino all'approvazione del Piano, l'autorizzazione qualora nelle aree urbane non esistano alcuni punti fissi di rivendita ad una distanza stradale, calcolata per il percorso più breve, di mt. 400 [7].

 

     Art. 11. Installazione di apparecchiature automatiche per la vendita di quotidiani e periodici.

     L'installazione di apparecchiature automatiche per la vendita di quotidiani e periodici:

     - non è subordinata ad autonoma autorizzazione purché

l'apparecchiatura sia collocata a distanza non superiore a mt. 20 dall'esercizio principale e non inferiore a mt. 100 da altri punti di vendita

     - è subordinata ad autonoma autorizzazione qualora l'apparecchiatura sia posta in essere senza che ricorrano le condizioni di cui al punto precedente.

     L'autorizzazione è rilasciata in conformità delle previsioni del Piano comunale di localizzazione [8].

 

     Art. 12. Sistema informativo.

     I Comuni inviano alla Giunta Regionale a mezzo di apposite schede predisposte da quest'ultima, informazioni relative:

     - ai dati di carattere amministrativo e localizzativo riguardanti i singoli punti di vendita

     - all'adozione del Piano comunale di localizzazione nonché alle previsioni ivi contenute.

     I Comuni danno notizia alle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e distributori ed alle organizzazioni di rivenditori, per il tramite delle loro articolazioni locali, qualora esistenti, dell'avvenuto rilascio di autorizzazioni per l'apertura di nuovi punti di vendita o per il trasferimento di punti di vendita esistenti [9].

 

 


[1] Pubblicata nel B.U. 27 luglio 1982, n. 42, parte prima.

[2] Articolo così sostituito con L.R. 9 settembre 1991, n. 48, art. 1 (B.U. n. 56/1991).

[3] Articolo così sostituito con L.R. 9 settembre 1991, n. 48, art. 2 (B.U. n. 56/1991).

[4] Articolo aggiunto con L.R. 9 settembre 1991, n. 48, art. 3 (B.U. n. 56/1991).

[5] Articolo aggiunto con L.R. 9 settembre 1991, n. 48, art. 4 (B.U. n. 56/1991).

[6] Articolo aggiunto con L.R. 9 settembre 1991, n. 48, art. 5 (B.U. n. 56/1991).

[7] Articolo aggiunto con L.R. 9 settembre 1991, n. 48, art. 6 (B.U. n. 56/1991).

[8] Articolo aggiunto con L.R. 9 settembre 1991, n. 48, art. 7 (B.U. n. 56/1991).

[9] Articolo aggiunto con L.R. 9 settembre 1991, n. 48, art. 8 (B.U. n. 56/1991).