§ 1.3.1 - L.R. 14 luglio 1972, n. 19.
Norme sull'iniziativa popolare delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 partecipazione, iniziativa popolare, referendum
Data:14/07/1972
Numero:19


Sommario
Art. 1.      L'iniziativa popolare delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi di competenza del Consiglio regionale viene esercitata dai soggetti indicati dall'art. 75 dello Statuto, mediante [...]
Art. 2.      L'iniziativa popolare non è ammessa per gli atti amministrativi concernenti:
Art. 3.      L'iniziativa degli elettori si esercita mediante la presentazione di una proposta, nella forma indicata dall'art. 1 della presente legge, sottoscritta da almeno tremila cittadini iscritti nelle [...]
Art. 4.      Gli elettori promotori dell'iniziativa, in numero non inferiore a dieci, possono presentare una richiesta scritta al presidente del Consiglio al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 20 dello [...]
Art. 5.      Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di carta uso bollo; ciascuno di essi deve riportare in epigrafe il testo della proposta. Se il testo supera le tre facciate di ogni foglio, [...]
Art. 6.      Gli elettori appongono la loro firma sui fogli cui all'articolo precedente, in calce alla proposta. Accanto alla firma devono essere indicati per esteso il nome e cognome, il luogo, la data di [...]
Art. 7.      La proposta deve essere depositata nell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale da tre sottoscrittori, i cui nomi e cognomi sono indicati in calce al progetto.
Art. 8.      Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione, qualora non sia stata dichiarata l'inammissibilità della proposta ai sensi del successivo art. 12.
Art. 9.      L'iniziativa dei Consigli comunali, dei Consigli provinciali, delle comunità montane e degli Enti comprensoriali previsti dall'art. 68 dello Statuto si esercita mediante la presentazione di una [...]
Art. 10.      La proposta, accompagnata dalla deliberazione di approvazione, deve essere inviata con plico postale con avviso di ricevimento o depositata nell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale il [...]
Art. 11.      Al fine di ottenere l'assistenza dell'ufficio legislativo e degli altri uffici del Consiglio regionale ogni Presidente di Provincia, ogni Sindaco di Comune ovvero ogni rappresentante di una [...]
Art. 12.      Il Consiglio regionale può dichiarare la inammissibilità di una proposta di iniziativa popolare, ai sensi dello Statuto e della presente legge, mediante mozione motivata approvata a maggioranza [...]
Art. 13.      La delegazione dei presentatori di cui all'articolo 76, secondo comma, dello Statuto è composta di un numero di delegati non inferiore a tre e non superiore a nove.
Art. 14.      Alle spese di cui alla presente legge si provvede con lo stanziamento previsto al capitolo 1 del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1972 ed ai corrispondenti capitoli [...]


§ 1.3.1 - L.R. 14 luglio 1972, n. 19. [1]

Norme sull'iniziativa popolare delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi.

(B.U. 17 luglio 1972, n. 27)

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1.

     L'iniziativa popolare delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi di competenza del Consiglio regionale viene esercitata dai soggetti indicati dall'art. 75 dello Statuto, mediante la presentazione di una proposta accompagnata da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.

     Le proposte di legge o di regolamento devono essere redatte in articoli.

 

     Art. 2.

     L'iniziativa popolare non è ammessa per gli atti amministrativi concernenti:

     a) la materia tributaria e di bilancio;

     b) l'assunzione di oneri finanziari di carattere continuativo a carico della Regione;

     c) l'organizzazione interna del Consiglio;

     d) le elezioni e le nomine.

 

Titolo II

L'INIZIATIVA DEGLI ELETTORI

 

     Art. 3.

     L'iniziativa degli elettori si esercita mediante la presentazione di una proposta, nella forma indicata dall'art. 1 della presente legge, sottoscritta da almeno tremila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

 

     Art. 4.

     Gli elettori promotori dell'iniziativa, in numero non inferiore a dieci, possono presentare una richiesta scritta al presidente del Consiglio al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, l'assistenza dell'ufficio legislativo e degli altri uffici del Consiglio per la formulazione della proposta. La richiesta deve essere accompagnata da una relazione che illustri le finalità della proposta.

     L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale assicura che l'assistenza venga prestata e ne stabilisce le opportune modalità anche per quanto concerne l'effettiva disponibilità dei dati, attinenti alla proposta, raccolti dagli uffici della Regione con i limiti di cui all'art. 72, ultimo comma, dello Statuto.

 

     Art. 5.

     Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di carta uso bollo; ciascuno di essi deve riportare in epigrafe il testo della proposta. Se il testo supera le tre facciate di ogni foglio, esso è riprodotto in un foglio a sè stante, che dovrà essere unito a quello usato per la raccolta delle firme in modo da non poterne essere distaccato e sarà vidimato contemporaneamente a quello, secondo il disposto del comma seguente.

     I fogli da usare per la raccolta delle firme vanno presentati, per la vidimazione, a cura di qualsiasi elettore, alle segreterie comunali o ad un notaio.

     Il Segretario comunale o il Notaio appone ai fogli il timbro, la data e la propria firma e li restituisce senza ritardo.

     Per la raccolta delle firme possono essere usati fogli stampati, secondo il disposto del primo comma del presente articolo, a cura e spese del Consiglio regionale su richiesta dei promotori dell'iniziativa. In tal caso la vidimazione, nei modi di cui al comma precedente, è fatta da un funzionario della Regione delegato dal presidente del Consiglio regionale.

     A tal fine i promotori, in numero non inferiore a dieci, devono presentare al presidente del Consiglio regionale una richiesta scritta contenente il testo della proposta e la relazione illustrativa, da riprodurre in epigrafe sui fogli di cui al precedente comma. I fogli stampati e vidimati saranno forniti dall'ufficio di presidenza del Consiglio entro dieci giorni dalla richiesta. Il numero dei fogli richiesti complessivamente non può essere superiore al doppio dei fogli necessari per raccogliere il numero minimo delle firme previste ai sensi dell’articolo 74 dello Statuto [2].

     La proposta non può essere presentata su fogli vidimati da oltre sei mesi.

 

     Art. 6.

     Gli elettori appongono la loro firma sui fogli cui all'articolo precedente, in calce alla proposta. Accanto alla firma devono essere indicati per esteso il nome e cognome, il luogo, la data di nascita e il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto l'elettore.

     Le firme devono essere autenticate da un Notaio ovvero da un Cancelliere della Pretura o del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il Comune dove è iscritto l'elettore, ovvero dal Giudice conciliatore, dal Sindaco o dal Segretario comunale di detto Comune. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere collettiva, foglio per foglio; in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel foglio. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma.

     Alla proposta devono essere allegati i certificati, anche collettivi, rilasciati dai Sindaci dei Comuni di appartenenza dei sottoscrittori, attestanti l'iscrizione di questi ultimi nelle liste elettorali.

     Tali certificati devono essere rilasciati entro 48 ore dalla relativa richiesta.

 

     Art. 7.

     La proposta deve essere depositata nell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale da tre sottoscrittori, i cui nomi e cognomi sono indicati in calce al progetto.

     Un funzionario dà atto del deposito della proposta e dei documenti prescritti mediante processo verbale che attesta la data del deposito e contiene, giusta la dichiarazione dei depositanti, l'indicazione del numero delle firme raccolte, nonché l'eventuale indicazione del nome, cognome e domicilio dei delegati a partecipare alla discussione prevista dal successivo art. 13.

     L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale provvede alla verifica ed al computo delle firme dei proponenti al fine di accertare la regolarità della proposta.

 

     Art. 8.

     Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione, qualora non sia stata dichiarata l'inammissibilità della proposta ai sensi del successivo art. 12.

     A tal fine i presentatori devono depositare, insieme alla proposta, una richiesta scritta al Presidente del Consiglio contenente l'indicazione delle spese sostenute, corredate dalla relativa documentazione, nonchè l'indicazione del nome e cognome di uno dei presentatori delegato a riscuotere il rimborso delle suddette spese.

     Il rimborso da parte della Regione per le prestazioni del Notaio, del Cancelliere, del Giudice conciliatore e del Segretario comunale è commisurato agli onorari stabiliti dall'art. 20, comma V, del Testo Unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604.

 

Titolo III

L'INIZIATIVA DEI COMUNI, DELLE PROVINCE, DELLE COMUNITA' MONTANE E DEGLI ENTI COMPRENSORIALI

 

     Art. 9.

     L'iniziativa dei Consigli comunali, dei Consigli provinciali, delle comunità montane e degli Enti comprensoriali previsti dall'art. 68 dello Statuto si esercita mediante la presentazione di una proposta, nella forma indicata dall'art. 1 della presente legge, approvata con deliberazione di almeno tre Consigli comunali, o di un Consiglio provinciale, o di una comunità montana o di un Ente comprensoriale.

 

     Art. 10.

     La proposta, accompagnata dalla deliberazione di approvazione, deve essere inviata con plico postale con avviso di ricevimento o depositata nell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale il quale ne dà ricevuta.

     La data di presentazione è quella in cui la proposta perviene all'ufficio di presidenza. Nel caso di proposte di tre o più Consigli comunali, la data di presentazione è quella in cui perviene la proposta dell'ultimo dei tre Consigli comunali necessari per la validità dell'iniziativa.

 

     Art. 11.

     Al fine di ottenere l'assistenza dell'ufficio legislativo e degli altri uffici del Consiglio regionale ogni Presidente di Provincia, ogni Sindaco di Comune ovvero ogni rappresentante di una comunità montana o di un Ente comprensoriale, può presentare richiesta al Presidente del Consiglio con le modalità indicate dall'art. 4 della presente legge.

     L'assistenza viene prestata secondo quanto stabilito dal secondo comma del suddetto articolo.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO E FINALI

 

     Art. 12.

     Il Consiglio regionale può dichiarare la inammissibilità di una proposta di iniziativa popolare, ai sensi dello Statuto e della presente legge, mediante mozione motivata approvata a maggioranza dai Consiglieri assegnati alla Regione.

     L'ufficio di presidenza porta immediatamente a conoscenza dei Consiglieri regionali la proposta.

     Ogni Consigliere può presentare mozione di inammissibilità nei termini previsti dal Regolamento del Consiglio.

     La proposta si intende ammessa se il Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla sua presentazione, non ne abbia dichiarata la inammissibilità.

 

     Art. 13.

     La delegazione dei presentatori di cui all'articolo 76, secondo comma, dello Statuto è composta di un numero di delegati non inferiore a tre e non superiore a nove.

     Ai delegati verrà data comunicazione al rispettivo domicilio, con congruo preavviso, della data, dell'ora e del luogo in cui si terrà la riunione della commissione.

 

     Art. 14.

     Alle spese di cui alla presente legge si provvede con lo stanziamento previsto al capitolo 1 del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1972 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.


[1] Abrogata dall'art. 19 della L.R. 6 ottobre 2010, n. 51.

[2] Comma così modificato dall'art. 67 della L.R. 21 novembre 2008, n. 62.