§ 1.2.100 - L.R. 9 marzo 2011, n. 9.
Istituzione dell’ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:09/03/2011
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Istituzione
Art. 2.  Funzioni
Art. 3.  Organizzazione
Art. 4.  Responsabile dell'Ufficio stampa
Art. 5.  Inquadramento del personale giornalistico
Art. 6.  Disposizioni finali
Art. 7.  Norma finanziaria
Art. 8.  Abrogazioni


§ 1.2.100 - L.R. 9 marzo 2011, n. 9. [1]

Istituzione dell’ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione) e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 (Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale).

(B.U. 11 marzo 2011, n. 11)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

 

Visti gli articoli 4, comma 1, lettera b), e 73 dello Statuto regionale;

 

Vista la legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa);

 

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni);

 

Vista la legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo);

 

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);

 

Vista la legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 (Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale),

 

Considerato quanto segue:

 

1. La l.r. 54/2010 ha sospeso per il Consiglio regionale l’applicazione della l.r. 43/2006 fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino in materia di informazione ed ha istituito, ai sensi della l. 150/2000, un ufficio stampa provvisorio nel quale sono confluiti i giornalisti della precedente Agenzia per l’informazione, con invarianza di condizioni giuridiche ed economiche;

 

2. Tale soluzione transitoria è stata motivata dall’esigenza, avvertita da tutte le componenti politiche del Consiglio regionale, di avviare una riforma dell’attuale assetto delle attività di informazione, volta a garantire maggiore efficienza della struttura addetta oltre a pluralismo e completezza;

 

3. La presente legge di riforma pone fine alla fase transitoria disciplinata dalla l.r. 54/2010 e, conseguentemente, dispone l’abrogazione, oltre che della stessa l.r. 54/2010, anche delle disposizioni della l.r. 43/2006 nella parte in cui si riferiscono al Consiglio regionale ed all’Agenzia di informazione dello stesso Consiglio;

 

4. Per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale la legge dispone l’istituzione di un ufficio stampa, diretto da un coordinatore che assume la qualifica di capo ufficio stampa e costituito da personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti;

 

5. Al personale giornalistico si applica esclusivamente lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, superando la situazione di commistione tra la fonte contrattuale giornalistica e quella del comparto regioni ed autonomie locali che ha negativamente caratterizzato l’attuazione della precedente l.r. 43/2006;

 

6. La legge garantisce il passaggio dell’attuale personale giornalistico al nuovo ufficio stampa e regola altresì, per i casi ove ciò sia necessario, le modalità di transito di detto personale nel comparto regioni ed autonomie locali;

 

7. La legge non comporta costi aggiuntivi rispetto a quelli già attualmente previsti nel bilancio regionale per l’attività dell’Agenzia preesistente ed anzi comporta un minor costo in conseguenza dell’abolizione della figura del direttore.

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Istituzione

1. Per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale, è istituita, all’interno del segretariato generale del Consiglio regionale, una specifica struttura denominata ufficio stampa, ai sensi degli articoli 6 e 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).

 

     Art. 2. Funzioni

1. L’ufficio stampa svolge le seguenti funzioni:

a) cura dei rapporti con i mezzi di informazione;

b) produzione e diffusione, anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie digitali, delle informazioni sulle attività del Consiglio regionale, delle commissioni, degli organi consiliari, degli organismi istituiti presso il Consiglio regionale e sulle iniziative istituzionali promosse o partecipate dallo stesso Consiglio;

c) redazione di comunicati stampa, elaborazione di prodotti editoriali, cartacei e informatizzati, anche a supporto delle attività di comunicazione integrata e della comunicazione all’interno dell’ente o da inserire in notiziari radiofonici o televisivi.
2. L’ufficio stampa non può svolgere attività di informazione a favore di enti pubblici o altri soggetti esterni.

2 bis. All'inizio di ciascuna legislatura, l'Ufficio di presidenza provvede a dettare delle direttive per l'attività di informazione cui il settore è preposto.

 

     Art. 3. Organizzazione

1. All'Ufficio stampa è assegnato personale iscritto all'Albo nazionale dei giornalisti per lo svolgimento delle attività di informazione di cui all'articolo 1 e personale con profilo adeguato allo svolgimento dell'attività di segreteria e di supporto tecnico, amministrativo e contabile, nonché alla gestione delle risorse finanziarie assegnate alle funzioni del settore e all'adozione degli atti in ordine alla stipula di contratti e convenzioni funzionali all'efficace svolgimento dei compiti dello stesso
2. Ai dipendenti assegnati al settore si applica esclusivamente lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale funzioni locali.

 

     Art. 4. Responsabile dell'Ufficio stampa

1. L'incarico di responsabile dell'Ufficio stampa è conferito dal Segretario generale ad un dirigente di ruolo del Consiglio regionale iscritto negli elenchi dei professionisti dell'Albo nazionale giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963 n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista).

2. In caso di carenze della struttura organizzativa del Consiglio regionale l'incarico di cui al comma 1 può essere conferito, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), ad un soggetto, anche esterno al ruolo dirigenziale dell'amministrazione regionale, in possesso, oltre che dei requisiti previsti dal medesimo articolo 13, comma 2, del requisito dell'iscrizione negli elenchi dei professionisti dell'Albo nazionale giornalisti di cui all'articolo 26 della l. 69/1963.

3. Il responsabile, oltre a esercitare le ordinarie funzioni di cui all’articolo 9 della l.r. 1/2009, in particolare:

a) dirige e coordina, nell'ambito delle direttive generali impartite dall'Ufficio di presidenza;

b) impartisce le direttive tecnico-professionali, definendo le attività, stabilendo gli orari per l'attività del personale assegnato, nonché le necessarie disposizioni per il regolare andamento del servizio;

c) assicura il costante raccordo con le strutture organizzative del Consiglio regionale per l'informazione in entrata e in uscita e per una efficace integrazione delle attività svolte;

d) contribuisce alla definizione dei programmi annuali delle attività di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 4 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di comunicazione e informazione. Comitato regionale per le comunicazioni) e risponde all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per l'attuazione delle attività di informazione previste dagli stessi programmi;

e) assicura i rapporti con i soggetti terzi;

f) assume la responsabilità di direzione delle pubblicazioni di ogni tipo curate dal Settore per il Consiglio regionale.

 

     Art. 5. Inquadramento del personale giornalistico

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 24 luglio 2020, n. 69 (Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011), il personale giornalista appartenente al ruolo unico regionale in servizio a tempo indeterminato presso l'Ufficio stampa del Consiglio regionale, è inquadrato nella categoria D del contratto collettivo nazionale (CCNL) Funzioni locali, con attribuzione dello stato giuridico e del trattamento economico corrispondente alla categoria di inquadramento.

2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito un assegno ad personam, ai sensi dell'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio2020-2022), riassorbibile nelle modalità e nelle misure definite dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro, per la remunerazione delle differenze retributive con il trattamento economico più favorevole attualmente in godimento e col mantenimento della parità di trattamento retributivo.

 

     Art. 6. Disposizioni finali

     [Abrogato]

 

     Art. 7. Norma finanziaria

     [Abrogato]

 

     Art. 8. Abrogazioni

1. Le disposizioni della l.r. 43/2006 sono abrogate nella parte in cui fanno riferimento al Consiglio regionale ed alla Agenzia di informazione del Consiglio regionale.

2. La l.r. 54/2010 è abrogata alla data della nomina del capo ufficio stampa ai sensi dell’articolo 6, comma 1.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 24 luglio 2020, n. 69.