Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 09/03/2011 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Istituzione |
Art. 2. Funzioni |
Art. 3. Organizzazione |
Art. 4. Responsabile dell'Ufficio stampa |
Art. 5. Inquadramento del personale giornalistico |
Art. 6. Disposizioni finali |
Art. 7. Norma finanziaria |
Art. 8. Abrogazioni |
§ 1.2.100 - L.R. 9 marzo 2011, n. 9. [1]
Istituzione dell’ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione) e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 (Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale).
(B.U. 11 marzo 2011, n. 11)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 4, comma 1, lettera b), e 73 dello Statuto regionale;
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
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Considerato quanto segue:
1. La
2. Tale soluzione transitoria è stata motivata dall’esigenza, avvertita da tutte le componenti politiche del Consiglio regionale, di avviare una riforma dell’attuale assetto delle attività di informazione, volta a garantire maggiore efficienza della struttura addetta oltre a pluralismo e completezza;
3. La presente legge di riforma pone fine alla fase transitoria disciplinata dalla
4. Per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale la legge dispone l’istituzione di un ufficio stampa, diretto da un coordinatore che assume la qualifica di capo ufficio stampa e costituito da personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti;
5. Al personale giornalistico si applica esclusivamente lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, superando la situazione di commistione tra la fonte contrattuale giornalistica e quella del comparto regioni ed autonomie locali che ha negativamente caratterizzato l’attuazione della precedente
6. La legge garantisce il passaggio dell’attuale personale giornalistico al nuovo ufficio stampa e regola altresì, per i casi ove ciò sia necessario, le modalità di transito di detto personale nel comparto regioni ed autonomie locali;
7. La legge non comporta costi aggiuntivi rispetto a quelli già attualmente previsti nel bilancio regionale per l’attività dell’Agenzia preesistente ed anzi comporta un minor costo in conseguenza dell’abolizione della figura del direttore.
Approva la presente legge
Art. 1. Istituzione
1. Per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale, è istituita, all’interno del segretariato generale del Consiglio regionale, una specifica struttura denominata ufficio stampa, ai sensi degli articoli 6 e 9 della
Art. 2. Funzioni
1. L’ufficio stampa svolge le seguenti funzioni:
a) cura dei rapporti con i mezzi di informazione;
b) produzione e diffusione, anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie digitali, delle informazioni sulle attività del Consiglio regionale, delle commissioni, degli organi consiliari, degli organismi istituiti presso il Consiglio regionale e sulle iniziative istituzionali promosse o partecipate dallo stesso Consiglio;
c) redazione di comunicati stampa, elaborazione di prodotti editoriali, cartacei e informatizzati, anche a supporto delle attività di comunicazione integrata e della comunicazione all’interno dell’ente o da inserire in notiziari radiofonici o televisivi.
2. L’ufficio stampa non può svolgere attività di informazione a favore di enti pubblici o altri soggetti esterni.
2 bis. All'inizio di ciascuna legislatura, l'Ufficio di presidenza provvede a dettare delle direttive per l'attività di informazione cui il settore è preposto.
Art. 3. Organizzazione
1. All'Ufficio stampa è assegnato personale iscritto all'Albo nazionale dei giornalisti per lo svolgimento delle attività di informazione di cui all'articolo 1 e personale con profilo adeguato allo svolgimento dell'attività di segreteria e di supporto tecnico, amministrativo e contabile, nonché alla gestione delle risorse finanziarie assegnate alle funzioni del settore e all'adozione degli atti in ordine alla stipula di contratti e convenzioni funzionali all'efficace svolgimento dei compiti dello stesso
2. Ai dipendenti assegnati al settore si applica esclusivamente lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale funzioni locali.
Art. 4. Responsabile dell'Ufficio stampa
1. L'incarico di responsabile dell'Ufficio stampa è conferito dal Segretario generale ad un dirigente di ruolo del Consiglio regionale iscritto negli elenchi dei professionisti dell'Albo nazionale giornalisti di cui all'articolo 26 della
2. In caso di carenze della struttura organizzativa del Consiglio regionale l'incarico di cui al comma 1 può essere conferito, ai sensi dell'articolo 13 della
3. Il responsabile, oltre a esercitare le ordinarie funzioni di cui all’articolo 9 della
a) dirige e coordina, nell'ambito delle direttive generali impartite dall'Ufficio di presidenza;
b) impartisce le direttive tecnico-professionali, definendo le attività, stabilendo gli orari per l'attività del personale assegnato, nonché le necessarie disposizioni per il regolare andamento del servizio;
c) assicura il costante raccordo con le strutture organizzative del Consiglio regionale per l'informazione in entrata e in uscita e per una efficace integrazione delle attività svolte;
d) contribuisce alla definizione dei programmi annuali delle attività di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 4 della
e) assicura i rapporti con i soggetti terzi;
f) assume la responsabilità di direzione delle pubblicazioni di ogni tipo curate dal Settore per il Consiglio regionale.
Art. 5. Inquadramento del personale giornalistico
1. Ai sensi dell'articolo 1 della
2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito un assegno ad personam, ai sensi dell'articolo 1, comma 160, della
Art. 6. Disposizioni finali
[Abrogato]
Art. 7. Norma finanziaria
[Abrogato]
Art. 8. Abrogazioni
1. Le disposizioni della
2. La
[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla