§ 1.2.84 - L.R. 5 agosto 2009, n. 50.
Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:05/08/2009
Numero:50


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 2 della l.r. 25/2004
Art. 2.  Ulteriori modifiche alla l.r. 25/2004 e decorrenza delle stesse


§ 1.2.84 - L.R. 5 agosto 2009, n. 50.

Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

(B.U. 12 agosto 2009, n. 30)

 

PREAMBOLO

 

Visto l’articolo 122, primo comma, della Costituzione;

 

Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione);

 

Visto il parere espresso dalla Commissione regionale per le pari opportunità nella seduta del 27 luglio 2009;

 

Considerato quanto segue:

1. Che il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali è disciplinato dalla legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale);

2. Che il Consiglio regionale con l’approvazione dell’ordine del giorno del 27 giugno 2007 si è impegnato a prevedere una significativa riduzione del numero dei consiglieri regionali;

3. Che il Consiglio regionale con deliberazione 18 dicembre 2007, n. 131, ha istituito una Commissione speciale per l’attuazione dell’ordine del giorno consiliare del 27 giugno 2007, attribuendole, fra gli altri, il compito di predisporre gli atti necessari all’attuazione dei punti 1 e 2 dell’ordine del giorno consiliare del 27 giugno 2007 ed eventuali atti correlati e/o conseguenti;

4. Che il Consiglio regionale con deliberazione 10 dicembre 2008, n. 89, ha istituito una Commissione speciale per la normativa elettorale, con il compito di svolgere l’esame referente delle proposte di legge in materia di riforma del sistema elettorale regionale già presentate in Consiglio regionale o che potranno essere eventualmente presentate entro il termine di attività della Commissione stessa;

5. Che, alla luce del dibattito realizzatosi in questi mesi in ambito consiliare, si ritiene necessario procedere ad una modifica della legge elettorale vigente, attraverso l’introduzione di alcune modiche che realizzino la riduzione del numero dei consiglieri, l’incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere, la revisione del numero massimo dei candidati regionali, la revisione della soglia di accesso ai seggi, la modifica del sistema di assegnazione dei seggi ai gruppi di liste;

6. Che il parere della Commissione regionale per le pari opportunità non si configura come un complesso organico di emendamenti rispetto all’impianto normativo della proposta di legge;

 

Si approva la presente legge

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 25/2004

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale) il numero: “63” è sostituito dalla seguente parola: “cinquantatre”.

 

     Art. 2. Ulteriori modifiche alla l.r. 25/2004 e decorrenza delle stesse

1. Al comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 25/2004 il periodo: “Le liste provinciali sono formate da uno o due candidati regionali” è sostituito dal seguente: “Le liste provinciali sono formate da uno o più candidati regionali il cui numero non può essere superiore a cinque”.

2. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 25/2004 il periodo: “Nelle candidature regionali quando le liste indicano due candidati” è sostituito dal seguente: “Nelle candidature regionali quando le liste indicano più candidati, nel numero massimo di cinque”.

3. Il comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 25/2004 è sostituito dal seguente: “1. I gruppi di liste, uniti o no in coalizione, possono accedere al riparto dei seggi se hanno ottenuto una cifra elettorale regionale pari almeno al 4 per cento dei voti complessivi e siano collegati a candidati Presidente della Giunta regionale che abbiano ottenuto almeno il 4 per cento dei voti complessivi nella relativa elezione.”.

4. Il comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 25/2004 è sostituito dal seguente: “2. Per l’assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di liste di cui al comma 1, si divide la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste successivamente per 1, 2, 3, 4… sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire. I seggi sono quindi assegnati ai gruppi di liste cui corrispondono nell’ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio.”.

5. Dopo l’articolo 24 della l.r. 25/2004 è inserito il seguente:

“Art. 24 bis. Incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere

1. La carica di assessore regionale è incompatibile con quella di consigliere regionale.

2. La nomina ad assessore comporta la decadenza dalla carica di consigliere.”.

 

6. Al comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 25/2004 , prima della parola: “incompatibilità” è inserita la seguente: “ulteriori”.

7. La presente legge entra in vigore alla data dell’entrata in vigore della modifica statutaria che rende conformi allo Statuto la disposizione di cui all’articolo 1 sul numero dei consiglieri regionali e la disposizione di cui al comma 5, del presente articolo, sulla incompatibilità degli assessori regionali.