Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 05/08/2009 |
Numero: | 50 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 25/2004 |
Art. 2. Ulteriori modifiche alla l.r. 25/2004 e decorrenza delle stesse |
§ 1.2.84 - L.R. 5 agosto 2009, n. 50.
Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).
(B.U. 12 agosto 2009, n. 30)
PREAMBOLO
Visto l’articolo 122, primo comma, della Costituzione;
Vista la
Visto il parere espresso dalla Commissione regionale per le pari opportunità nella seduta del 27 luglio 2009;
Considerato quanto segue:
1. Che il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali è disciplinato dalla
2. Che il Consiglio regionale con l’approvazione dell’ordine del giorno del 27 giugno 2007 si è impegnato a prevedere una significativa riduzione del numero dei consiglieri regionali;
3. Che il Consiglio regionale con deliberazione 18 dicembre 2007, n. 131, ha istituito una Commissione speciale per l’attuazione dell’ordine del giorno consiliare del 27 giugno 2007, attribuendole, fra gli altri, il compito di predisporre gli atti necessari all’attuazione dei punti 1 e 2 dell’ordine del giorno consiliare del 27 giugno 2007 ed eventuali atti correlati e/o conseguenti;
4. Che il Consiglio regionale con deliberazione 10 dicembre 2008, n. 89, ha istituito una Commissione speciale per la normativa elettorale, con il compito di svolgere l’esame referente delle proposte di legge in materia di riforma del sistema elettorale regionale già presentate in Consiglio regionale o che potranno essere eventualmente presentate entro il termine di attività della Commissione stessa;
5. Che, alla luce del dibattito realizzatosi in questi mesi in ambito consiliare, si ritiene necessario procedere ad una modifica della legge elettorale vigente, attraverso l’introduzione di alcune modiche che realizzino la riduzione del numero dei consiglieri, l’incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere, la revisione del numero massimo dei candidati regionali, la revisione della soglia di accesso ai seggi, la modifica del sistema di assegnazione dei seggi ai gruppi di liste;
6. Che il parere della Commissione regionale per le pari opportunità non si configura come un complesso organico di emendamenti rispetto all’impianto normativo della proposta di legge;
Si approva la presente legge
Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della
Art. 2. Ulteriori modifiche alla
1. Al comma 3 dell’articolo 8 della
2. Al comma 2 dell’articolo 10 della
3. Il comma 1 dell’articolo 18 della
4. Il comma 2 dell’articolo 19 della
5. Dopo l’articolo 24 della
“Art. 24 bis. Incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere
1. La carica di assessore regionale è incompatibile con quella di consigliere regionale.
2. La nomina ad assessore comporta la decadenza dalla carica di consigliere.”.
6. Al comma 1 dell’articolo 25 della
7. La presente legge entra in vigore alla data dell’entrata in vigore della modifica statutaria che rende conformi allo Statuto la disposizione di cui all’articolo 1 sul numero dei consiglieri regionali e la disposizione di cui al comma 5, del presente articolo, sulla incompatibilità degli assessori regionali.