§ 1.2.74 - L.R. 2 marzo 2007, n. 13.
Disposizioni per le consigliere regionali in maternità. Modifiche alla legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:02/03/2007
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 4 della l.r. 47/1983.
Art. 2.  Modifiche all’articolo 4 bis della l.r. 47/1983.


§ 1.2.74 - L.R. 2 marzo 2007, n. 13.

Disposizioni per le consigliere regionali in maternità. Modifiche alla legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali).

(B.U. 7 marzo 2007, n. 5).

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 47/1983.

     1. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali), sono inseriti i seguenti:

     “4 bis. Si considera presente la consigliera regionale che non partecipa alle sedute durante il periodo di astensione dal lavoro per maternità previsto per le lavoratrici dagli articoli 16 e 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a  norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nonché, nel caso di adozione o affidamento, durante il periodo ed alle condizioni previsti dagli articoli 26 e 27, comma 1, dello stesso d.lgs. 151/2001.”.

     “4 ter. La consigliera regionale è tenuta a presentare alla competente struttura del Consiglio regionale, prima dell’inizio dei periodi di cui al comma 4 bis, il certificato medico indicante la data presunta del parto e, nei trenta giorni successivi al parto ovvero all’adozione o all’affidamento, rispettivamente il certificato di nascita del figlio o il documento attestante l’adozione o l’affidamento oppure la dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 46 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 45.”.

     “4 quater. Si considera presente il consigliere regionale che non partecipa alle sedute durante il periodo di congedo di paternità, nei casi previsti dall’articolo 28 del d.lgs. 151/2001. Il consigliere regionale è tenuto a presentare alla competente struttura del Consiglio regionale la certificazione prevista dal comma 2 dell’articolo 28 citato.”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 4 bis della l.r. 47/1983.

     1. Al comma 4 dell’articolo 4 bis della l.r. 47/1983 è aggiunto in fine il seguente periodo: “nonché per ogni giornata in cui la consigliera o il consigliere regionale sono considerati presenti ai sensi e per i periodi di cui rispettivamente all’articolo 4, comma 4 bis ed all’articolo 4, comma 4 quater.”.