Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 02/03/2007 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 47/1983. |
Art. 2. Modifiche all’articolo 4 bis della l.r. 47/1983. |
§ 1.2.74 - L.R. 2 marzo 2007, n. 13.
Disposizioni per le consigliere regionali in maternità. Modifiche alla legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali).
(B.U. 7 marzo 2007, n. 5).
Art. 1. Modifiche all’articolo 4 della
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della
“4 bis. Si considera presente la consigliera regionale che non partecipa alle sedute durante il periodo di astensione dal lavoro per maternità previsto per le lavoratrici dagli articoli 16 e 20 del
“4 ter. La consigliera regionale è tenuta a presentare alla competente struttura del Consiglio regionale, prima dell’inizio dei periodi di cui al comma 4 bis, il certificato medico indicante la data presunta del parto e, nei trenta giorni successivi al parto ovvero all’adozione o all’affidamento, rispettivamente il certificato di nascita del figlio o il documento attestante l’adozione o l’affidamento oppure la dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 46 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 45.”.
“4 quater. Si considera presente il consigliere regionale che non partecipa alle sedute durante il periodo di congedo di paternità, nei casi previsti dall’articolo 28 del
Art. 2. Modifiche all’articolo 4 bis della
1. Al comma 4 dell’articolo 4 bis della