§ 1.2.64 - L.R. 27 giugno 2005, n. 45.
Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2000, n. 60 (Nuova disciplina sull’assegnazione ai Gruppi consiliari dei mezzi necessari per le loro funzioni).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:27/06/2005
Numero:45


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 1 della l.r. 60/2000.
Art. 2.  Modifiche all’articolo 2 della l.r. 60/2000.
Art. 3.  Modifiche all’articolo 3 della l.r. 60/2000.
Art. 4.  Modifica all’articolo 8, comma 1, della l.r. 60/2000.
Art. 5.  Decorrenza e aggiornamento.
Art. 6.  Norma finanziaria.


§ 1.2.64 - L.R. 27 giugno 2005, n. 45. [1]

Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2000, n. 60 (Nuova disciplina sull’assegnazione ai Gruppi consiliari dei mezzi necessari per le loro funzioni).

(B.U. 6 luglio 2005, n. 29).

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 60/2000.

     1. All’articolo 1 della legge regionale 11 luglio 2000, n. 60 (Nuova disciplina sull’assegnazione ai Gruppi consiliari dei mezzi necessari per le loro funzioni) le parole: “dall’ articolo 12 dello Statuto” sono sostituite dalle parole: “dall’ articolo 16 dello Statuto”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 60/2000.

     1. All’articolo 2, lettera a), della l.r. 60/2000, la cifra: “L. 2.556.000” è sostituita con la cifra: “euro 1.800,00”.

     2. All’articolo 2, lettera b), prima alinea, della l.r. 60/2000, la cifra: “L. 720.000” è sostituita con la cifra: “euro 450,00”.

     3. All’articolo 2, lettera b), seconda alinea, della l.r. 60/2000, le parole: “componenti della Giunta” sono soppresse.

     4. All’articolo 2, lettera b), seconda alinea, della l.r. 60/2000, la cifra: “L. 348.000” è sostituita con la cifra “euro 200,00”.

     5. All’articolo 2, lettera b), seconda alinea, della l.r. 60/2000, la cifra: “L. 324.000” è sostituita con la cifra: “euro 186,00”.

     6. All’articolo 2, lettera b), seconda alinea, della l.r. 60/2000, la cifra:“L. 276.000” è sostituita con la cifra: “euro 159,00”.

     7. All’articolo 2, lettera b), terza alinea, della l.r. 60/2000, la cifra: “L. 432.000” è sostituita con la cifra: “euro 248,00”.

     8. All’articolo 2, lettera b), terza alinea, della l.r. 60/2000, la cifra: “L. 684.000” è sostituita con la cifra: “euro 393,00”.

     9. All’articolo 2, lettera b), terza alinea, della l.r. 60/2000, la cifra: “L. 708.000” è sostituita con la cifra: “euro 407,00”.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 60/2000.

     1. All’articolo 3, lettera a), della l.r. 60/2000, la cifra: “L. 1.680.000” è sostituita con la cifra: “euro 1.539,00”.

     2. All’articolo 3, lettera b), della l.r. 60/2000, la cifra: “L. 2.040.000” è sostituita con la cifra: “euro 1.776,00”.

     3. All’articolo 3, lettera c), della l.r. 60/2000, la cifra: “L. 2.520.000” è sostituita con la cifra: “euro 2.012,00”.

     4. All’articolo 3, lettera d), della l.r. 60/2000, la cifra: “L. 2.880.000” è sostituita con la cifra: “euro 2.131,00”.

     5. All’articolo 3, lettera e), della l.r. 60/2000, la cifra: “L. 3.000.000” è sostituita con la cifra: “euro 2.250,00”.

     6. All’articolo 3, lettera f), della l.r. 60/2000, la cifra: “L. 3.120.000” è sostituita con la cifra: “euro 2.308,00”.

     7. All’articolo 3, lettera g), della l.r. 60/2000, la cifra: “L. 3.360.000” è sostituita con la cifra: “euro 2.368,00”.

     8. All’articolo 3, lettera h), della l.r. 60/2000, la cifra: “L. 3.600.000” è sostituita con la cifra: “euro 2.486,00”.

     9. All’articolo 3, lettera i), della l.r. 60/2000, la cifra: “L. 3.960.000” è sostituita con la cifra: “euro 2.723,00”.

     10. All’articolo 3, lettera j), della l.r. 60/2000, la cifra: “L. 4.200.000” è sostituita con la cifra: “euro 2.960,00”.

     11. All’articolo 3, lettera k), della l.r. 60/2000, la cifra: “L. 4.440.000” è sostituita con la cifra: “euro 3.078,00”.

     12. All’articolo 3, lettera l), della l.r. 60/2000, la cifra: “L. 4.680.000” è sostituita con la cifra: “euro 3.197,00”.

     13. All’articolo 3, lettera m), della l.r. 60/2000, la cifra: “L. 4.800.000” è sostituita con la cifra: “euro 3.316,00”.

 

     Art. 4. Modifica all’articolo 8, comma 1, della l.r. 60/2000.

     1. All’articolo 8, comma 1, della l.r. 60/2000, le parole: “dalla data della prima riunione del Consiglio regionale e cessano alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio medesimo.” sono sostituite dalle parole: “dalla data della prima seduta del Consiglio regionale e cessano alla data della prima seduta del Consiglio della legislatura successiva.”

 

     Art. 5. Decorrenza e aggiornamento.

     1. I contributi di cui alla presente legge sono assegnati a decorrere dal 1° luglio 2005.

     2. I contributi di cui alla presente legge sono aggiornati annualmente, a partire dal gennaio 2006, in misura pari alla variazione percentuale dell’indice nazionale del costo della vita registrato nell’anno precedente. Gli uffici regionali provvedono direttamente al calcolo ed alla liquidazione dei contributi aggiornati.

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

     1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato annualmente in 930.000,00 euro, si fa fronte, per l’anno in corso, con gli stanziamenti previsti al capitolo 300 del bilancio del Consiglio regionale “Contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari”.

     2. Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti previsti nella legge di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 10 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 83.