§ 1.2.57 – L.R. 3 agosto 2004, n. 44.
Modifica della legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:03/08/2004
Numero:44


Sommario
Art. 1.  Sostituzione dell’articolo 2 bis della l.r. 47/1983.
Art. 2.  Norma transitoria.


§ 1.2.57 – L.R. 3 agosto 2004, n. 44.

Modifica della legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali).

(B.U. 13 agosto 2004, n. 32).

 

Art. 1. Sostituzione dell’articolo 2 bis della l.r. 47/1983.

     1. L’articolo 2 bis della legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali) è sostituito dal seguente:

“Art. 2 bis. Trattenuta obbligatoria.

Sull’indennità di carica di cui all’articolo 2 è disposta una trattenuta complessiva obbligatoria nella misura del 22 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione dell’indennità di fine mandato (pari al 5 per cento) e dell’assegno vitalizio (pari al 17 per cento).”

 

     Art. 2. Norma transitoria.

     1. Le modifiche apportate con la presente legge si applicano a decorrere dall’ottava legislatura.