Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 03/08/2004 |
Numero: | 44 |
Sommario |
Art. 1. Sostituzione dell’articolo 2 bis della l.r. 47/1983. |
Art. 2. Norma transitoria. |
§ 1.2.57 – L.R. 3 agosto 2004, n. 44.
Modifica della legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali).
(B.U. 13 agosto 2004, n. 32).
Art. 1. Sostituzione dell’articolo 2 bis della
1. L’articolo 2 bis della
“Art. 2 bis. Trattenuta obbligatoria.
Sull’indennità di carica di cui all’articolo 2 è disposta una trattenuta complessiva obbligatoria nella misura del 22 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione dell’indennità di fine mandato (pari al 5 per cento) e dell’assegno vitalizio (pari al 17 per cento).”
Art. 2. Norma transitoria.
1. Le modifiche apportate con la presente legge si applicano a decorrere dall’ottava legislatura.