§ 1.2.50 – L.R. 8 marzo 2004, n. 15.
Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1986, n. 37 (Trattamento economico di missione dei consiglieri regionali).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:08/03/2004
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1986, n. 37.


§ 1.2.50 – L.R. 8 marzo 2004, n. 15. [1]

Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1986, n. 37 (Trattamento economico di missione dei consiglieri regionali).

(B.U. 17 marzo 2004, n. 10).

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1986, n. 37.

     1. Il comma 1 bis dell’articolo 1 della legge regionale 4 agosto 1986, n. 37, inserito con l’articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, è così sostituito:

     “I membri delle commissioni possono usufruire dell’automezzo, a titolo gratuito, per le attività istituzionali delle commissioni, previa decisione delle medesime; hanno inoltre diritto al rimborso delle spese di vitto e di alloggio nel caso di missioni necessarie allo svolgimento di inchieste o indagini conoscitive disposte dal Consiglio regionale o dall’Ufficio di Presidenza.”


[1] Abrogata dall'art. 39 della L.R. 9 gennaio 2009, n. 3.