§ 1.2.15 - L.R. 2 dicembre 1991, n. 57.
Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale per il servizio radiotelevisivo.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:02/12/1991
Numero:57


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Composizione e durata.
Art. 3.  Ineleggibilità.
Art. 4.  Presidente e Vice-Presidente.
Art. 5.  Funzioni del Presidente e Vice-Presidente.
Art. 6.  Decadenza.
Art. 7.  Dimissioni.
Art. 8.  Funzioni.
Art. 9.  Convocazione.
Art. 10.  Sedute.
Art. 11.  Verbale delle sedute.
Art. 12.  Organizzazione dei lavori.
Art. 13.  Forme di partecipazione.
Art. 14.  Programmazione delle attività.
Art. 15.  Gettone di presenza.
Art. 16.  Disposizione finanziaria.
Art. 17.  Norma finale.
Art. 18.  Abrogazione.


§ 1.2.15 - L.R. 2 dicembre 1991, n. 57. [1]

Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale per il servizio radiotelevisivo.

(B.U. 11 dicembre 1991, n. 70).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. In attuazione dell'art. 7 della legge 6 Agosto 1990, n. 223, la presente legge regola l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.

 

     Art. 2. Composizione e durata.

     1. Il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo è composto da nove membri, eletti dal Consiglio regionale all'inizio della legislatura, con voto limitato a due terzi, fra esperti di riconosciuta competenza nel settore della comunicazione radiotelevisiva.

     2. I membri del Comitato regionale restano in carica quanto il Consiglio regionale che li ha eletti e sono rieleggibili una sola volta.

 

     Art. 3. Ineleggibilità.

     1. Sono ineleggibili a componenti del Comitato coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

     a) amministratore o dipendente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o titolari di incarichi continuativi per conto della società stessa;

     b) amministratore o dipendente di imprese radiotelevisive private, ivi comprese quelle di produzione e distribuzione di programmi e di produzione o gestione di pubblicità, o titolare di incarichi continuativi per conto delle imprese suddette;

     c) Consigliere regionale.

 

     Art. 4. Presidente e Vice-Presidente.

     1. Nel corso della prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio regionale entro 30 giorni dall'elezione, il Comitato elegge il presidente e il vicepresidente.

     2. All'elezione si provvede a scrutinio segreto, con votazioni distinte per le due cariche. Risulta eletto colui che ha ottenuto il voto della maggioranza dei componenti il Comitato. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, risulta eletto, in seconda votazione, chi abbia ottenuto la maggioranza dei voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

 

     Art. 5. Funzioni del Presidente e Vice-Presidente.

     1. Il Presidente del Comitato:

     a) rappresenta il Comitato;

     b) determina l'ordine del giorno delle sedute;

     c) convoca il Comitato e ne presiede le sedute;

     d) sottoscrive i verbali delle sedute;

     e) cura i rapporti con gli organi regionali, formulando in particolare proposte circa il fabbisogno di spesa e di personale del Comitato.

     2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente.

 

     Art. 6. Decadenza.

     1. I componenti decadono qualora non intervengano, senza giustificato motivo, tempestivamente comunicato al Presidente del Comitato medesimo, a tre sedute consecutive ovvero, nel corso di un anno solare, ad un numero di sedute pari alla metà delle sedute effettuate nell'anno medesimo.

     2. Ciascun componente è tenuto a segnalare la sopravvenienza delle cause di ineleggibilità che lo riguardano.

     3. I componenti decadono altresì qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di ineleggibilità di cui al precedente art. 3 e l'interessato non provveda a determinarne la cessazione, qualora ciò sia possibile in relazione alla causa medesima.

     4. La causa di decadenza è contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio regionale con l'invito a presentare le proprie osservazioni e, nel caso di cui al secondo comma, a far cessare la causa di ineleggibilità, entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione medesima.

     5. Il Presidente del Consiglio regionale procede alla contestazione d'ufficio o su segnalazione del Presidente del Comitato. Il Presidente del Comitato è tenuto ad effettuare la segnalazione di cui al primo comma nonché, se ne è a conoscenza, dei casi di cui al secondo comma.

     6. Trascorso il termine di cui al terzo comma il Presidente del Consiglio regionale:

     a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente ovvero rimossa nei casi di cui al secondo comma;

     b) propone l'adozione del provvedimento di decadenza al Consiglio regionale negli altri casi.

     7. Le decisioni di cui al comma precedente sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al Presidente del comitato.

 

     Art. 7. Dimissioni.

     1. Le dimissioni dei componenti il Comitato sono presentate, tramite il Presidente del Comitato medesimo, al Presidente del Consiglio regionale.

     2. Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari.

     3. I componenti dimissionari restano in carica sino alla loro sostituzione.

 

     Art. 8. Funzioni.

     1. Il Comitato radiotelevisivo è organo di consulenza del Consiglio e della Giunta regionale in materia radiotelevisiva.

     2. In particolare svolge le seguenti funzioni:

     a) formula proposte di parere sullo schema di piano di assegnazione delle radiofrequenze che il Ministero delle PP.TT. trasmette alla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 14, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e collabora inoltre a formulare le eventuali ipotesi di bacino diverse da quelle contenute nel piano ministeriale, di cui allo stesso art. 3, comma 15.

     b) collabora all'adeguamento o alla adozione del piano territoriale di coordinamento da conformare alle indicazioni di localizzazione degli impianti di diffusione previste dal piano di assegnazione di cui all'art. 3, comma 19, della legge n. 223/1990;

     c) formula proposte in ordine alla destinazione di fondi per la pubblicità sulle emittenti private locali di cui all'art. 9, comma 1 della legge n. 223/1990;

     d) formula proposte in ordine a provvedimenti regionali volti alla agevolazione della radiodiffusione comunitaria in ambito locale, di cui all'art. 23, comma 2, della legge n. 223/1990;

     e) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sulla comunicazione radiotelevisiva, anche attraverso la stipula di convenzioni con Università, organismi specializzati pubblici o privati, studiosi ed esperti;

     f) formula al Consiglio di Amministrazione della concessionaria pubblica, proposte relative a programmazioni regionali, da trasmettersi anche in ambito nazionale;

     g) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale, in collaborazione con la sede regionale della concessionaria pubblica, secondo le norme della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

     h) collabora alla definizione dei contenuti e coordina l'attuazione delle convenzioni che la Regione stipula con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico o con concessionari privati.

     3. Il Comitato, inoltre, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 223/1990, esercita le attività che possono venirgli richieste dal Ministero delle PP.TT. e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

 

     Art. 9. Convocazione.

     1. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima e in seconda convocazione, ad almeno un giorno di distanza dalla prima convocazione, nonché dell'ordine del giorno della seduta.

     2. L'avviso di convocazione è comunicato per scritto almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la seduta in prima convocazione.

     3. Il Presidente assicura nelle forme opportune la messa a disposizione dei componenti il comitato della documentazione necessaria per la piena conoscenza degli argomenti all'ordine del giorno.

     4. Il Presidente può programmare, per ogni trimestre, il numero delle sedute e la relativa data.

     5. L'eventuale disdetta delle sedute è comunicata almeno 24 ore prima della data fissata.

     6. Qualora uno dei componenti convocati si trovi, per giustificati motivi, impossibilitato ad intervenire, ne dà immediata comunicazione al Presidente.

 

     Art. 10. Sedute.

     1. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza di almeno cinque componenti.

     2. Il Comitato delibera a scrutinio palese e a maggioranza dei presenti, senza computare gli astenuti ai sensi del comma 3; in caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta.

     3. I componenti del Comitato devono astenersi dal voto in ogni caso in cui esistano ragioni di interesse personale.

     4. Il Comitato può deliberare anche su argomenti non compresi nell'ordine del giorno se tutti i componenti sono presenti e vi consentano.

 

     Art. 11. Verbale delle sedute.

     1. Il verbale delle sedute è redatto dal funzionario preposto all'ufficio di cui all'art. 12, comma 1 e sottoscritto dal medesimo e dal Presidente del Comitato.

     2. Il verbale deve precisare:

     a) la sussistenza del numero legale;

     b) i nominativi dei membri presenti e di quelli, regolarmente convocati, che risultino assenti, specificando per questi ultimi, se l'assenza è stata giustificata;

     c) le decisioni adottate e le relative motivazioni.

 

     Art. 12. Organizzazione dei lavori.

     1. Il Comitato, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito da apposito ufficio previsto nell'organico del Consiglio regionale.

     2. Il Comitato, al fine di rendere più celere e funzionale lo svolgimento dei propri lavori, può affidare ad uno o più dei suoi componenti compiti istruttori, per l'espletamento dei quali gli istruttori potranno avvalersi anche dell'apporto di personale regionale ulteriore rispetto a quello dell'ufficio di cui al comma 1, individuato ai sensi dell'art. 14/quater della legge regionale 6 Settembre 1973, n. 55 e successive modificazioni.

 

     Art. 13. Forme di partecipazione.

     1. Il Comitato attua idonee forme di partecipazione con la sede regionale della concessionaria pubblica, con le associazioni delle emittenti private, con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con l'ordine regionale dei giornalisti, con gli organi dell'amministrazione scolastica, con l'Associazione Stampa Toscana e con eventuali altri soggetti collettivi interessati alla comunicazione radiotelevisiva, attraverso incontri periodici e consultazioni sugli atti che la presente legge gli demanda.

     2. Il Comitato può inoltre proporre agli organi regionali lo svolgimento di conferenze regionali sull'informazione e le comunicazioni di massa.

 

     Art. 14. Programmazione delle attività.

     1. Il Comitato presenta agli organi regionali entro il 31 marzo di ogni anno una relazione conoscitiva sullo stato del sistema radiotelevisivo in ambito regionale, nel contesto della più generale evoluzione del sistema nazionale, nonché sull'attività svolta.

     2. Entro lo stesso termine il Comitato presenta agli organi regionali per l'approvazione da parte del Consiglio Regionale il programma di massima delle attività annuali relative all'esercizio delle proprie funzioni.

     3. In entrambe le relazioni dovrà essere dato specifico spazio alle iniziative a favore di una migliore presenza della donna nella società.

     4. Il Consiglio regionale rende pubblici attraverso gli strumenti informativi a propria disposizione la relazione e il programma di cui sopra.

 

     Art. 15. Gettone di presenza.

     1. Ai componenti il Comitato sono dovuti, per ogni giornata di seduta, gettoni di presenza, il cui importo è stabilito come segue:

     a) al Presidente del Comitato o al Vice-Presidente quando lo sostituisce L. 300.000 (trecentomila) lorde;

     b) agli altri componenti il Comitato L. 150.000 (centocinquantamila) lorde.

     L'ammontare del gettone di presenza può essere rideterminato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, all'inizio di ogni legislatura, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo [2].

     2. Ai componenti il Comitato che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del Comitato è dovuta, per ogni giornata di seduta, oltre il gettone di presenza di cui al comma 1, il trattamento di missione previsto per i dirigenti regionali di più elevata qualifica.

     3. Ai componenti il Comitato che, per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del Comitato, si recano in località diverse da quelle di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i dirigenti regionali di più elevata qualifica.

 

     Art. 16. Disposizione finanziaria. [3]

     1. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 1998 si fa fronte per tale anno con lo stanziamento iscritto al Cap. 930 del bilancio di previsione 1998 che presenta la necessaria disponibilità e per gli anni successivi con legge di bilancio.

 

     Art. 17. Norma finale.

     1. In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale provvede all'elezione del Comitato entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 18. Abrogazione.

     Sono abrogate le Leggi regionali 2.3.77 n. 16 e 20.7.77 n. 42.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 19 della L.R. 1 febbraio 2000, n. 10, salvo quanto previsto dall'art. 17 della stessa L.R. 10/2000.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 giugno 1998, n. 35.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 29 giugno 1998, n. 35.