§ 6.2.18 - L.P. 28 giugno 2005, n. 9.
Determinazione delle tipologie e degli importi dei tributi speciali catastali riscossi dagli uffici del catasto.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 imposte e tributi
Data:28/06/2005
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di tributi speciali catastali.


§ 6.2.18 - L.P. 28 giugno 2005, n. 9.

Determinazione delle tipologie e degli importi dei tributi speciali catastali riscossi dagli uffici del catasto.

(B.U. 5 luglio 2005, n. 27 – S.O. n. 2).

 

Art. 1. Disposizioni in materia di tributi speciali catastali.

     1. La Giunta provinciale provvede con propria deliberazione a fissare le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, in materia di catasto terreni e urbano). La deliberazione della Giunta provinciale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

     2. Fino alla data di pubblicazione della deliberazione prevista dal comma 1 continuano ad applicarsi gli importi in vigore alla data di decorrenza della delega alla Provincia delle funzioni in materia di catasto, stabiliti dalla Regione Trentino-Alto Adige ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 2 (Determinazione dei tributi speciali catastali).