Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.4 lavoro e formazione professionale |
Data: | 14/02/2007 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Beneficiari. |
Art. 3. Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti. |
Art. 4. Accordi di programma e convenzioni. |
Art. 5. Consulta provinciale. |
Art. 6. Disposizione finale. |
Art. 7. Disposizioni finanziarie. |
§ 5.4.46 - L.P. 14 febbraio 2007, n. 4.
Interventi per favorire l’accesso alla professione e la formazione continua nelle professioni intellettuali.
(B.U. 27 febbraio 2007, n. 9).
Art. 1. Finalità.
1. La Provincia autonoma di Trento sostiene l’attività degli ordini e dei collegi trentini delle professioni regolamentate volta a promuovere l’accesso alla professione e la formazione continua degli iscritti agli ordini e ai collegi medesimi mediante l’organizzazione di percorsi formativi volti a:
a) perseguire, favorire e migliorare la preparazione agli esami di Stato;
b) perseguire, favorire e migliorare la formazione continua e l’aggiornamento degli iscritti agli albi e ai registri degli ordini e dei collegi.
Art. 2. Beneficiari.
1. Possono beneficiare dei finanziamenti previsti da questa legge gli ordini e i collegi trentini delle professioni intellettuali che organizzano, nell’ambito dell’autonomia loro riconosciuta dalla vigente legislazione e dai rispettivi statuti, percorsi formativi per l’accesso alla professione e per la formazione continua degli iscritti.
2. Gli ordini e i collegi professionali possono beneficiare dei finanziamenti previsti da questo articolo anche nel caso in cui affidino l’organizzazione e la gestione dei percorsi formativi previsti dal comma 1 ad altri organismi da essi promossi o individuati secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.
Art. 3. Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti.
1. Con deliberazione della Giunta provinciale da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge sono definiti i criteri e le modalità per la determinazione e per la concessione dei finanziamenti previsti da questa legge e, in particolare:
a) le modalità di presentazione delle domande, anche da parte degli organismi previsti dall’articolo 2, comma 2;
b) le modalità di erogazione dei finanziamenti e di rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari;
c) i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi.
Art. 4. Accordi di programma e convenzioni.
1. In relazione alla materia disciplinata da questa legge, la Provincia può destinare parte delle risorse stanziate nel bilancio per le politiche a sostegno della qualità nelle professioni al finanziamento di accordi di programma o di convenzioni con ordini professionali, anche con il coinvolgimento di università e di centri di ricerca e di alta formazione professionale, allo scopo di concorrere e di sostenere i processi di formazione permanente nonché di promuovere, di implementare e di sostenere la definizione e l’utilizzo di strumenti e di metodologie in favore della tutela della qualità dell’attività professionale, anche attraverso forme di certificazione di processo e di prodotto.
2. Gli accordi di programma e le convenzioni previsti dal comma 1, anche in attesa della riforma degli ordinamenti delle professioni e degli ordini professionali, sono volti alla promozione di iniziative e di interventi che favoriscono in particolare:
a) la certificazione, con riferimento a standard europei, della qualità dei servizi professionali anche in base all’utilizzo delle forme di esercizio associato della professione nonché di attività interprofessionali;
b) la promozione dell’adozione e dell’utilizzo di metodologie e di procedure certificate per assicurare la qualità e la trasparenza del rapporto tra il cittadino-cliente e il professionista;
c) l’adozione di metodologie e di strumenti operativi per sostenere la formazione continua dei professionisti e la certificazione dei crediti professionali per attività svolte e per la formazione erogata e frequentata, nel rispetto delle discipline nazionali e comunitarie;
d) l’adozione di metodologie per il monitoraggio della qualità dei servizi professionali.
3. Gli accordi di programma e le convenzioni individuano altresì le modalità di svolgimento, di verifica e di finanziamento delle iniziative e degli interventi secondo criteri di efficacia e di adeguatezza.
Art. 5. Consulta provinciale.
1. La Provincia convoca annualmente i rappresentanti degli ordini e dei collegi trentini delle professioni, al fine di promuovere il coordinamento e la verifica degli interventi e delle attività previste da questa legge e di costituire sede di confronto tra la Provincia e i predetti ordini e collegi.
2. La Provincia promuove inoltre il confronto con le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale e con il Consiglio delle autonomie locali, al fine di qualificare gli interventi previsti da questa legge attraverso la conoscenza dei bisogni del cittadino-cliente.
Art. 6. Disposizione finale.
1. Restano ferme le specifiche disposizioni previste dalle leggi provinciali relative alle professioni il cui ordinamento rientra nelle competenze della Provincia.
Art. 7. Disposizioni finanziarie.
1. Per i fini di cui all’articolo 3 è autorizzata la spesa di 600.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2007 e 2008.
2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede con riduzione di pari importo e per i medesimi esercizi finanziari del fondo per nuove leggi - spese in conto capitale (unità previsionale di base 95.5.210).
3. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell’articolo 27, terzo comma, della