§ 5.2.100 - L.P. 9 marzo 2010, n. 6.
Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:09/03/2010
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Finalità e definizioni
Art. 2.  Centri antiviolenza
Art. 3.  Indirizzi per l’attuazione delle azioni e degli interventi per la tutela e il sostegno delle donne vittime di violenza
Art. 4.  Servizi antiviolenza
Art. 5.  Tipologie delle strutture di accoglienza
Art. 6.  Punti d’informazione antiviolenza
Art. 7.  Fondo di solidarietà per le donne vittime di violenza
Art. 8.  Destinatari dei servizi antiviolenza
Art. 9.  Modalità di erogazione dei servizi antiviolenza
Art. 10.  Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza
Art. 11.  Osservatorio provinciale sulla violenza di genere
Art. 12.  Interventi di prevenzione e di sensibilizzazione
Art. 13.  Formazione e aggiornamento del personale operante nel settore
Art. 14.  Deliberazioni attuative
Art. 15.  Disposizioni finanziarie


§ 5.2.100 - L.P. 9 marzo 2010, n. 6.

Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime

(B.U. 16 marzo 2010, n. 11)

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità e definizioni

1. La Provincia autonoma di Trento riconosce che ogni tipo di violenza sulle donne, psicologica, morale, fisica, economica e sessuale, costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla salute, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all’integrità psico-fisica e un ostacolo al godimento del diritto ad una cittadinanza libera e sicura.

2. La Provincia previene e contrasta il reato della violenza contro le donne e le tutela secondo quanto previsto da questa legge.

3. Ai fini di questa legge la violenza contro le donne è definita, ai sensi della dichiarazione sull’eliminazione della violenza nei confronti delle donne adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni unite con risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993, come qualsiasi atto violento, motivato dall’appartenenza al sesso femminile, che causa o potrebbe causare un danno o una sofferenza di natura fisica, sessuale o psicologica per le donne, intendendosi per atto violento anche la minaccia, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che in quella privata e familiare.

 

     Art. 2. Centri antiviolenza

1. La Provincia riconosce l’attività svolta sul territorio dai centri antiviolenza aderenti alla rete nazionale "Donne in rete contro la violenza ONLUS" e dagli altri soggetti del terzo settore impegnati nella lotta alla violenza contro le donne; inoltre incentiva forme di coordinamento tra questi soggetti e le istituzioni che sul territorio provinciale si occupano di violenza contro le donne, in particolare per favorire l’attuazione di questa legge.

2. La Provincia, in particolare, valorizza le pratiche di accoglienza autonome autogestite, basate sulle relazioni tra donne, avvalendosi delle esperienze e delle competenze espresse localmente dai soggetti organizzati che hanno tra i loro scopi la prevenzione e la lotta alla violenza sulle donne e sui minori.

 

     Art. 3. Indirizzi per l’attuazione delle azioni e degli interventi per la tutela e il sostegno delle donne vittime di violenza

1. La Provincia e gli enti locali attuano le azioni e gli interventi di questa legge nell’ambito di quanto previsto dalla legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali), e in particolare:

a) tutelano le donne da ogni forma di violenza fondata sull’identità di genere, siano esse italiane o straniere;

b) riconoscono il diritto a un sostegno che consenta alle donne vittime di violenza di recuperare e di rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria integrità fisica e la propria dignità, nel rispetto della personale riservatezza;

c) assicurano alle donne che subiscono violenza e ai loro figli minori un sostegno temporaneo al fine di ripristinare la propria integrità e di riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e dell’anonimato;

d) promuovono iniziative per prevenire e contrastare la violenza contro le donne, anche mediante interventi coordinati fra istituzioni e soggetti del terzo settore presenti sul territorio.

 

Capo II

Servizi antiviolenza per la tutela e il sostegno delle donne vittime di violenza

 

     Art. 4. Servizi antiviolenza

1. La Provincia e gli enti locali, secondo le rispettive competenze stabilite dalla legge provinciale sulle politiche sociali, garantiscono le prestazioni previste da questo capo attraverso un insieme di servizi integrati. Previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, la Provincia può gestire direttamente i servizi antiviolenza, nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino).

2. Nel rispetto di quanto previsto dall’intesa di cui al comma 1, la Provincia, tramite la struttura provinciale competente, attiva un centro per il coordinamento delle misure e delle azioni previste da questa legge, presso il quale opera personale specializzato.

3. Per garantire una risposta tempestiva e un sostegno nel percorso di reintegrazione personale e sociale in favore delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori, i servizi antiviolenza comprendono in particolare:

a) consulenza psicologica e sociale;

b) orientamento nella scelta dei servizi sanitari e socio-assistenziali territoriali;

c) percorsi di reinserimento sociale e lavorativo;

d) percorsi rivolti ai figli minori eventualmente presenti di recupero del trauma in modo autonomo rispetto agli interventi sulla madre coinvolta nella situazione di violenza;

e) percorsi di rieducazione rivolti al maltrattante ai fini di prevenire la reiterazione dei comportamenti violenti;

f) attivazione di un servizio di pronta emergenza funzionante ventiquattro ore su ventiquattro.

4. I servizi antiviolenza si attuano attraverso:

a) percorsi personalizzati per un’uscita dalla violenza, definiti con l’ausilio di personale con specifiche competenze in materia;

b) l’accoglienza nelle case rifugio e nelle altre strutture residenziali previste dall’articolo 5.

5. La Provincia e gli enti locali realizzano percorsi di reinserimento sociale e lavorativo, in particolare mediante gli strumenti di integrazione socio-lavorativa previsti dall’articolo 43 della legge provinciale sulle politiche sociali e promuovendo lo sviluppo del distretto dell’economia solidale previsto dall’articolo 5 della medesima legge provinciale.

6. La donna vittima di violenza può scegliere di rivolgersi a soggetti pubblici o privati convenzionati ai sensi dell’articolo 9, ai fini della presa in carico da parte dell’ente pubblico, secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

7. I servizi previsti dal comma 3 sono erogati gratuitamente.

8. La Provincia e gli enti locali promuovono e sostengono la realizzazione di progetti innovativi o sperimentali secondo le modalità definite dall’articolo 38 della legge provinciale sulle politiche sociali.

 

     Art. 5. Tipologie delle strutture di accoglienza

1. Le donne vittime di violenza sole o con figli minori che si trovino in situazioni di necessità o di emergenza possono trovare ospitalità temporanea in diverse tipologie di strutture, in funzione della specificità dei propri bisogni personali.

2. Fanno parte dei servizi antiviolenza le seguenti tipologie di strutture:

a) le case rifugio, ossia strutture di ospitalità temporanea a indirizzo segreto rivolte a donne sole o con figli minori per le quali la problematica prevalente sia quella della protezione da persone violente, intrusive o dannose;

b) le case di accoglienza, ossia strutture di ospitalità temporanea per donne sole o con figli minori vittime di violenza che presentino problematiche di disagio personale, familiare o sociale, che rendano necessari specifici interventi di supporto socio-assistenziale;

c) gli alloggi in autonomia, ossia strutture di ospitalità temporanea per donne sole o con figli minori vittime di violenza che si caratterizzano per l’autonomia abitativa in un appartamento destinato al singolo nucleo familiare, con specifiche caratteristiche di presidio e protezione.

3. In ciascuna tipologia di struttura le donne sono assistite da personale specializzato nell’attuazione di percorsi personalizzati.

4. L’accoglienza presso le strutture previste da questo articolo non è soggetta a compartecipazione dei costi da parte degli utenti per la durata della fase dell’emergenza determinata secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 6. Punti d’informazione antiviolenza

1. I punti d’ascolto per il cittadino previsti dall’articolo 45 della legge provinciale sulle politiche sociali forniscono attività di informazione rispetto ai servizi previsti da questa legge e rispetto ai soggetti pubblici o privati che sul territorio provinciale prestano assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza.

 

     Art. 7. Fondo di solidarietà per le donne vittime di violenza

1. La Provincia istituisce un fondo di solidarietà per sostenere le azioni intraprese in sede giudiziaria dalle donne vittime di violenza.

2. La commissione provinciale per le pari opportunità fra uomo e donna, istituita dalla legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41 (Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna), può costituirsi come parte civile nei processi sostenuti dal presente fondo secondo quanto previsto dalle norme statali in materia.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le condizioni di accesso al fondo di solidarietà.

 

     Art. 8. Destinatari dei servizi antiviolenza

1. Sono destinatari degli interventi previsti da questa legge le donne e i loro figli minori residenti in provincia di Trento o presenti nel territorio provinciale che non possono avvalersi dei servizi degli enti di provenienza, con riferimento agli interventi che hanno carattere di indifferibilità in relazione allo stato di bisogno.

2. Le donne e i loro figli minori hanno accesso diretto ai servizi previsti da questa legge indipendentemente dall’organizzazione territoriale dei servizi sociali degli enti locali, nei casi e con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale in relazione allo stato di bisogno, anche in deroga alle modalità previste dall’articolo 16 della legge provinciale sulle politiche sociali.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le condizioni di accesso ai servizi previsti da questa legge.

 

     Art. 9. Modalità di erogazione dei servizi antiviolenza

1. La Provincia e gli enti locali assicurano l’erogazione dei servizi previsti da questa legge secondo quanto previsto dall’articolo 22 della legge provinciale sulle politiche sociali.

2. I servizi sono erogati da soggetti accreditati secondo quanto previsto dall’articolo 20 della legge provinciale sulle politiche sociali, tenendo conto di requisiti quali l’aver maturato esperienza qualificata attraverso l’erogazione delle prestazioni indicate nell’articolo 4 di questa legge, l’essere in possesso di professionalità adeguate ai servizi erogati nonché l’offrire la garanzia di standard di sicurezza per le donne vittime di violenza facendo particolare riferimento alla raccomandazione Rec(2002)5 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa agli Stati membri sulla protezione delle donne dalla violenza adottata il 30 aprile 2002.

 

Capo III

Programmazione e coordinamento degli interventi

 

     Art. 10. Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza

1. La Provincia istituisce nell’ambito del comitato per la programmazione sociale, previsto dall’articolo 11 della legge provinciale sulle politiche sociali, un sottocomitato per l’approfondimento delle tematiche relative alla tutela delle donne vittime di violenza, denominato "comitato per la tutela delle donne vittime di violenza".

2. Il comitato è un organismo tecnico di supporto al comitato per la programmazione sociale con funzioni propositive e consultive, composto anche da esperti in materia di tutela delle donne vittime di violenza. Nell’ambito del comitato è promossa, in ogni caso, la presenza di rappresentanti di:

a) Commissariato del Governo e forze dell’ordine;

b) Azienda provinciale per i servizi sanitari;

c) Consiglio delle autonomie locali;

d) strutture della Provincia competenti per le politiche di pari opportunità e per le politiche sociali;

e) soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 9.

3. Al comitato partecipano l’assessore competente in materia di pari opportunità, la consigliera di parità e un rappresentante della commissione provinciale per le pari opportunità fra uomo e donna.

4. Il comitato formula proposte relative alla predisposizione del piano sociale provinciale, in relazione agli interventi previsti da questa legge. Il comitato, inoltre:

a) favorisce le buone pratiche per la tutela delle donne vittime di violenza;

b) promuove lo sviluppo di una rete di collaborazione e di coordinamento tra gli enti e i soggetti che intervengono nei casi di violenza contro le donne;

c) elabora un modello per la rilevazione dei dati e dei bisogni relativi al fenomeno della violenza contro le donne sul territorio provinciale;

collabora alla strutturazione e implementazione del sistema informativo delle politiche sociali, previsto dall’articolo 15 della legge provinciale sulle politiche sociali, in relazione al fenomeno della violenza contro le donne sul territorio provinciale;

d) individua i casi e le modalità per l’accesso diretto ai servizi previsti da questa legge da proporre alla Giunta provinciale ai fini dell’articolo 8;

e) informa la competente commissione permanente del Consiglio provinciale sullo stato di attuazione di questa legge.

5. Ai componenti del comitato spettano i compensi, i rimborsi delle spese e le altre indennità previsti dall’articolo 11, comma 7, della legge provinciale sulle politiche sociali.

 

     Art. 11. Osservatorio provinciale sulla violenza di genere

1. La Provincia istituisce l’osservatorio provinciale sulla violenza di genere. L’attività dell’osservatorio è coordinata dal dipartimento provinciale competente in materia di pari opportunità, che ne assicura il supporto tecnico, amministrativo e funzionale.

2. L’osservatorio fornisce ogni elemento utile per l’attività del comitato per la tutela delle donne vittime di violenza; cura la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati relativi al fenomeno della violenza contro le donne, in particolare per la conoscenza del fenomeno sul territorio provinciale. Mantiene un costante rapporto di collaborazione con il sistema informativo delle politiche sociali.

 

     Art. 12. Interventi di prevenzione e di sensibilizzazione

1. La Provincia e gli enti locali, secondo le rispettive competenze stabilite dalla legge provinciale sulle politiche sociali:

a) realizzano, anche attraverso organizzazioni del terzo settore, un piano organico di prevenzione e informazione del fenomeno della violenza contro le donne, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo alla formazione scolastica;

b) attuano misure volte ad accrescere la consapevolezza e a fornire corretti strumenti interpretativi rispetto all’utilizzo commerciale e sessuale dell’immagine e del corpo delle donne, compresa la pornografia;

c) promuovono attività di studio del fenomeno della violenza nei confronti delle donne in riferimento particolare al territorio provinciale.

 

     Art. 13. Formazione e aggiornamento del personale operante nel settore

1. La Provincia e gli enti locali favoriscono le azioni di formazione, estese e congiunte tra i vari soggetti, di aggiornamento e di riqualificazione del personale impegnato nell’erogazione dei servizi disciplinati da questa legge, con le modalità previste dall’articolo 36, commi 2 e 3, della legge provinciale sulle politiche sociali.

2. Per garantire la qualità dei servizi antiviolenza il comitato per la tutela delle donne vittime di violenza, entro sei mesi dalla sua istituzione, rileva le esigenze formative connesse con l’attuazione di questa legge e, sentito il Consiglio delle autonomie locali, elabora una proposta di programma integrato delle azioni previste dal comma 1, da sottoporre alla Giunta provinciale per i fini indicati nel medesimo comma 1.

 

Capo IV

Disposizioni finali

 

     Art. 14. Deliberazioni attuative

1. Le deliberazioni della Giunta provinciale previste dagli articoli 4, 5, 7 e 8 sono approvate previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

 

     Art. 15. Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 4 e 7 si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio sull’unità previsionale di base 40.5.110 (Fondo socio-assistenziale).

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 10 si provvede con gli stanziamenti previsti in bilancio sull’unità previsionale di base 15.5.120 (Oneri per servizi e spese generali).

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 11, 12 e 13 si provvede con gli stanziamenti previsti in bilancio sull’unità previsionale di base 40.5.130 (Altri interventi per servizi socio-assistenziali).

4. Alla copertura degli altri oneri derivanti da questa legge, relativamente agli interventi a carico degli enti locali, si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio per la finanza locale.

5. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell’articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).