§ 5.2.1000 - Del.G.P. 16 marzo 1992, n. 3022 .
Approvazione Testo Unico delle leggi provinciali concernenti i criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:16/03/1992
Numero:3022


Sommario
Art. 1 
Art. 2 
Art. 3 
Art. 4 
Art. 5 
Art. 6 
Art. 7 
Art. 8 
Art. 9 
Art. 10 
Art. 11 
Art. 12 
Art. 13 
Art. 14 
Art. 15 
Art. 16 
Art. 17 
Art. 18 
Art. 19 
Art. 20 
Art. 21 
Art. 22 
Art. 23 
Art. 24 
Art. 25 
Art. 26 
Art. 27 
Art. 28 
Art. 29 
Art. 30 
Art. 31 


§ 5.2.1000 - Del.G.P. 16 marzo 1992, n. 3022 .

Approvazione Testo Unico delle leggi provinciali concernenti i criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti o gestiti con interventi della Provincia.

(B.U. 19 maggio 1992, n. 21.)

 

TITOLO I

Natura e funzioni dell'asilo nido

Art. 1

Finalità dell'asilo nido [art. 1 L.P. 13 marzo 1978 n. 13].

1. La Provincia favorisce lo sviluppo degli asili nido nel quadro di una politica di sostegno della famiglia, intervenendo a favore dei comuni che si adeguano alla disciplina prevista dal presente Testo unico.

2. L'asilo nido è un servizio sociale di interesse pubblico che favorisce l'equilibrato sviluppo fisico e psichico del bambino, integrando l'opera educativa della famiglia.

3. L'asilo nido provvede alla temporanea cura educativa dei bambini, per assicurare un'adeguata assistenza alla famiglia, al fine anche di favorire l'attività lavorativa dei genitori nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale.

 

 

     Art. 2

Funzioni dell'asilo nido [art. 2 L.P. 13 marzo 1978 n. 13].

1. L'asilo nido persegue le finalità previste dall'articolo presente con la partecipazione delle comunità locali e in stretta collaborazione con le famiglie, operando nel rispetto del primario dovere e diritto dei genitori di educare i figli.

2. A tal fine il personale addetto all'asilo nido cura i rapporti di collaborazione con le famiglie direttamente e attraverso il comitato di gestione, anche allo scopo di dare un adeguato sostegno alla soluzione dei problemi educativi.

 

 

     Art. 3

Continuità didattica [art. 3 L.P. 13 marzo 1978 n. 13].

1. L'asilo nido, al fine di assicurare una continuità didattica metodologica e una unitarietà educativa nello sviluppo del bambino, articola e modula la propria organizzazione ed impostazione pedagogico-educativa in collegamento con le scuole dell'infanzia.

 

 

TITOLO II

Gestione degli asili nido

     Art. 4

Utenti [art. 4 L.P. 13 marzo 1978 n. 13].

1. L'asilo nido è aperto ai bambini fino all'età di tre anni e residenti nell'area di utenza dell'asilo nido, secondo quanto previsto dal regolamento comunale di gestione di cui al successivo articolo 8.

2. I bambini di età inferiore a tre mesi potranno essere ammessi all'asilo nido solo in casi di particolari necessità familiari.

3. Il comitato di gestione decide in ordine all'ammissione dei bambini, sentito il parere dell'équipe socio-sanitaria di base, la quale, per i casi che lo richiedono, propone l'eventuale ricorso agli operatori specialistici che provvedono anche agli opportuni interventi terapeutici.

 

 

     Art. 5

Organizzazione interna [art. 5 L.P. 13 marzo 1978 n. 13; art. 1 L.P. 20 giugno 1980 n. 17; art. 24 L.P. 15 novembre 1988 n. 34; art. 25 L.P. 3 luglio 1990 n. 20].

1. Tutto il personale addetto all'asilo nido partecipa unitariamente alla funzione educativa e, costituito in gruppo di lavoro, concorre secondo le rispettive competenze a programmare ed organizzare l'attività educativa in gruppi a seconda dell'età e del quadro di sviluppo psico-motorio dei bambini, nel rispetto delle deliberazioni del comitato di gestione. Per le predette funzioni concernenti la programmazione ed organizzazione dell'attività educativa possono essere utilizzate fino a 10 ore mensili dell'orario di servizio, da ripartirsi settimanalmente.

 

 

     Art. 6

Assistenza e vigilanza igienico-sanitaria [art. 6 L.P. 13 marzo 1978 n. 13].

1. L'assistenza sociale, l'assistenza e la vigilanza igienico-sanitaria spetta all'unità socio-sanitaria comprensoriale, la quale provvede a costanti controlli e ad eventuali interventi specialistici.

2. Fino a quando non sarà costituita l'unità socio-sanitaria comprensoriale, l'assistenza e la vigilanza igienico-sanitaria sono affidate all'ufficio sanitario comunale. Dovrà inoltre essere assicurata la collaborazione di un medico specialista in pediatria.

 

 

     Art. 7

Ente gestore [art. 7 L.P. 13 marzo 1978 n. 13].

1. Il comune provvede all'amministrazione dell'asilo nido nelle forme previste dalla legislazione vigente relativa all'ordinamento dei comuni.

 

 

     Art. 8

Regolamento di gestione [art. 8 L.P. 13 marzo 1978 n. 13; art. 2 L.P. 20 giugno 1980 n. 17].

1. Il regolamento di gestione dell'asilo nido, deliberato dal consiglio comunale, determina:

1) l'area di utenza in base al criterio della residenzialità del servizio nell'ambito delle indicazioni del piano di cui all'articolo 26 del presente Testo unico. Eventuali modifiche dell'area di utenza dovranno essere opportunamente motivate. Qualora il servizio venga esteso ad uno o più comuni limitrofi, si provvederà a disciplinare i relativi rapporti anche finanziari con apposita convenzione;

2) i criteri di precedenza da applicarsi per l'ammissione all'asilo nido.

Tali criteri dovranno assicurare il servizio con precedenza ai bambini che non trovano adeguata assistenza nell'ambito familiare, avuto riguardo alle condizioni economiche della famiglia, all'attività lavorativa della madre, alle condizioni di abitabilità degli alloggi;

3) l'orario giornaliero di apertura in modo che il servizio sia assicurato tenuto conto degli usi e delle situazioni locali, nonché della funzione educativa che deve assolvere la famiglia;

4) i compiti del comitato di gestione, le modalità di nomina e di convocazione;

5) i compiti della coordinatrice di cui al successivo articolo 13;

6) le modalità di partecipazione di singoli cittadini alle attività dell'asilo nido anche mediante il loro temporaneo inserimento nell'asilo nido stesso.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 13 marzo 1978 n. 13, la Giunta provinciale predispone un regolamento tipo al quale potranno essere apportate le modificazioni e le integrazioni richieste da esigenze di carattere locale. I comuni interessati dovranno provvedere ad adeguare il proprio regolamento di gestione degli asili nido entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13.

 

 

     Art. 9

Rette di frequenza [art. 2 L.P. 20 giugno 1980 n. 17; art. 10 L.P. 30 gennaio 1992 n. 6]

1. La frequenza all'asilo nido è subordinata alla corresponsione di una retta mensile costituita da una quota fissa e da una quota giornaliera, salva l'assegnazione di posti gratuiti a bambini appartenenti a nuclei familiari che abbiano i requisiti per fruire dell'assistenza economica di base.

2. La quota fissa viene diversificata per fasce di utenza tenendo conto delle condizioni economiche e della composizione del nucleo familiare, del numero dei soggetti produttori di reddito, del tipo della loro attività lavorativa e di particolari situazioni di disagio. La quota giornaliera viene stabilita in misura uguale per tutti gli utenti in relazione alle spese di vitto e di materiale igienico-sanitario.

3. Sulla base dei criteri indicati dal secondo comma, i comuni stabiliscono annualmente con riferimento all'anno successivo le rette di frequenza.

 

 

     Art. 10

Comitato di gestione [art. 9 L.P. 13 marzo 1978 n. 13].

1. La gestione dell'asilo nido è affidata, sulla base del regolamento comunale, a un comitato di gestione nominato dal consiglio comunale e composto da:

1) due rappresentanti del consiglio comunale e due rappresentanti dei consigli circoscrizionali, ove costituiti; uno dei due rappresentanti sarà designato dalla minoranza;

2) tre rappresentanti del personale dell'asilo nido, dei quali due del personale educativo ed uno del personale ausiliario;

3) rappresentanti delle famiglie eletti dall'assemblea dei genitori in numero pari agli altri membri.

2. I membri eletti dall'assemblea dei genitori decadono dalla carica quando cessano di usufruire del servizio dell'asilo nido.

3. Il comitato di gestione dura in carica tre anni.

4. Il comitato di gestione, nella sua prima riunione elegge il presidente, il vicepresidente ed il segretario, scegliendoli fra i suoi membri, ad esclusione dei rappresentanti del personale del nido.

5. Partecipano alle riunioni del comitato di gestione, a titolo consultivo, la coordinatrice del personale dell'asilo nido ed il coordinatore pedagogico.

 

 

     Art. 11

Compiti del comitato di gestione [art. 10 L.P. 13 marzo 1978 n. 13].

1. Il comitato di gestione realizza la gestione sociale dell'asilo nido ed interviene su tutti i problemi del suo funzionamento e sulle modalità di realizzazione degli scopi del servizio.

2. In particolare spetta al comitato di gestione elaborare, in collaborazione con il coordinatore pedagogico, gli indirizzi pedagogico-assistenziali ed organizzativi dell'asilo nido e vigilare sulla loro applicazione.

3. Il regolamento degli asili nido dovrà prevedere che il comitato di gestione:

1) collabori con il comune e predisponga una relazione annuale sulla gestione dell'asilo nido;

2) avanzi proposte al comune in ordine alle spese necessarie per il funzionamento dell'asilo nido;

3) avanzi proposte al comune circa l'orario di apertura dell'asilo nido ed esprima pareri circa le modalità di applicazione delle rette di frequenza;

4) decida sulle domande d'ammissione all'asilo nido in conformità ai criteri stabiliti dall'articolo 4 della presente legge e dal regolamento di gestione;

5) possa richiedere la convocazione dell'assemblea dei genitori;

6) promuova incontri con le famiglie e con le organizzazioni sociali per la discussione delle questioni di interesse dell'asilo nido e per la diffusione dell'informazione sui problemi dell'infanzia;

7) prenda in esame eventuali osservazioni e suggerimenti presentati dagli utenti, assumendo le opportune iniziative;

8) avanzi proposte al comune per la modifica del regolamento degli asili nido ed in generale su ogni questione che interessi l'educazione dell'infanzia.

 

 

     Art. 12

Assemblea dei genitori [art. 11 L.P. 13 marzo 1978 n. 13; art. 3 L.P. 20 giugno 1980 n. 7].

1. I genitori dei bambini ammessi all'asilo nido hanno diritto di accesso e possono riunirsi in assemblea nei locali dell'asilo nido, fuori dell'orario, dandone preavviso al presidente del comitato di gestione.

2. L'assemblea dei genitori elegge nel suo seno, con le modalità che riterrà opportune, anche in riferimento alla durata, un presidente, che convoca l'assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno. La prima convocazione dell'assemblea dei genitori è indetta dal Sindaco del comune, o dal Presidente del consiglio circoscrizionale, ove ha sede l'asilo nido, se costituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento comunale di gestione.

3. L'assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno, con la partecipazione del comitato di gestione e del personale dell'asilo nido.

4. L'assemblea è convocata in seduta straordinaria su motivata richiesta di un terzo dei genitori dei bambini iscritti all'asilo nido.

5. Il comitato di gestione discute con l'assemblea dei genitori gli indirizzi pedagogici, organizzativi ed assistenziali dell'asilo nido.

 

 

     Art. 13

Personale degli asili nido [art. 12 L.P. 13 marzo 1978 n. 13 e art. 4 L.P. 20 giugno 1980 n. 17].

1. Il personale degli asili nido si distingue in due categorie: personale educativo e personale ausiliario.

2. Tutto il personale concorre ad eleggere i propri rappresentanti nel comitato di gestione.

3. La funzione di coordinatrice dell'asilo nido deve essere affidata annualmente dal comune a persona scelta entro la categoria del personale educativo. A tal fine il comitato di gestione, sentito il personale, avanzerà al comune opportune proposte ed indicazioni.

4. Tutto il personale degli asili nido è inquadrato negli organici del comune.

5. La pianta organica del personale dovrà assicurare la presenza di una unità di personale educativo ogni cinque bambini al di sotto dei diciotto mesi e di una per ogni otto bambini al di sopra dei diciotto mesi, oltre a una unità fissa di personale per il coordinamento e per garantire la funzionalità didattico-educativa del nido; dovrà inoltre assicurare una unità di personale ausiliario ogni quindici bambini oltre ad una unità da adibire ai servizi di cucina.

6. Qualora ciò sia necessario in relazione alla presenza nell'asilo nido di bambini con particolari e gravi difficoltà psichiche, fisiche o sensoriali, il comune, sentita l'équipe socio-sanitaria di base, può provvedere all'assunzione di ulteriore personale con contratto a tempo determinato.

7. Il comune provvederà con proprie norme regolamentari a disciplinare i criteri e le modalità per la sostituzione di personale temporaneamente assente dal servizio.

 

 

     Art. 14

Aggiornamento del personale [art. 13 L.P. 13 marzo 1978 n. 13 e art. 5 L.P. 20 giugno 1980 n. 17].

1. La Provincia, anche su proposta dei comitati di gestione e su indicazione dei coordinatori pedagogici e del personale, sentito il parere dei consigli scolastici distrettuali, promuove periodicamente corsi di aggiornamento per il personale addetto agli asili nido.

2. Il personale addetto agli asili nido è tenuto a partecipare ai corsi previsti dal presente articolo.

 

 

     Art. 15

Preparazione professionale del personale [art. 14 L.P. 13 marzo 1978 n. 13].

1. Per l'ammissione ai concorsi per il personale educativo è richiesto il possesso del diploma di assistente all'infanzia o di puericoltrice.

2. Saranno valutati per il concorso eventuali titoli di specializzazione o diplomi di partecipazione a corsi di aggiornamento.

 

 

     Art. 16

Unità funzionale dell'asilo nido [art. 15 L.P. 13 marzo 1978 n. 13].

1. L'asilo nido, in quanto unità funzionale, deve avere una ricettività di quaranta posti.

2. Le unità successive alla prima devono avere una ricettività di almeno venti posti.

3. Nelle località in cui il numero dei potenziali utenti sia inferiore a venti, possono realizzarsi micronidi aggregati ad altre idonee strutture già esistenti.

4. Qualora le condizioni locali lo consentano, l'asilo nido è inserito in un unico complesso articolato, comprendente anche la scuola dell'infanzia e primaria, o quanto meno situato in prossimità di queste.

 

 

     Art. 17

Ubicazione e sede [art. 16 L.P. 13 marzo 1978 n. 13].

1. I locali adibiti ad asilo nido devono essere collocati in terreno igienicamente adatto, in posizione soleggiata, lontano da fonti di inquinamento e di rumori; devono disporre di uno spazio esterno attrezzato a verde e devono essere collocati di preferenza in prossimità di zone a verde pubblico.

2. L'area di pertinenza dell'asilo nido dovrà avere una superficie rispondente al rapporto minimo di 40 mq. per ogni bambino.

3. L'edificio di norma deve essere costruito ad un solo piano fuori terra.

4. Lo spazio interno non potrà essere di norma inferiore ad una superficie utile netta di mq. 10 per posto-bambino.

5. La costruzione dell'asilo nido deve essere realizzata secondo moduli che consentano ampliamenti o conversioni successive.

 

 

     Art. 18

Strutture [art. 17 L.P. 13 marzo 1978 n. 13].

1. L'asilo nido dovrà comprendere di massima, raggruppati in spazi funzionali, appositi ambienti per:

1) lattanti;

2) divezzi;

3) uso comune per lattanti e divezzi;

4) servizi generali e complementari;

5) accettazione ed ambulatorio medico.

2. L'asilo nido dovrà essere dotato di impianto di riscaldamento con produzione separata e continua di acqua calda.

3. Per gli asili nido o micronidi inseriti o aggregati a scuole dell'infanzia o ad altre strutture già esistenti, i servizi medico-sanitari, di lavanderia e di cucina potranno essere comuni.

 

 

     Art. 19

Asili nido in edifici pubblici e privati [art. 18 L.P. 13 marzo 1978 n. 13].

1. L'impianto degli asili nido e dei micronidi potrà anche avvenire in locali di:

1) stabili già esistenti;

2) nuovi edifici residenziali;

3) edifici attigui od annessi ad altre strutture assistenziali o scolastiche.

2. Per l'impianto degli asili nido o micronidi di cui al comma precedente potranno ammettersi deroghe alle prescrizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 17.

3. Dovrà comunque essere assicurata un'area esterna di esclusiva pertinenza dell'asilo nido; l'area dovrà risultare, almeno parzialmente, soleggiata e dotata di alberature ed attrezzature per la permanenza ed il gioco dei bambini.

 

 

TITOLO III

Interventi della Provincia

     Art. 20

Interventi per il funzionamento degli asili nido [art. 26 L.P. 3 luglio 1990 n. 20; art. 20 L.P. 13 marzo 1978 n. 13; art. 6 L.P. 20 giugno 1980 n. 17; art. 10 L.P. 30 gennaio 1992 n. 6].

1. La Giunta provinciale, a decorrere dal 1990, dispone la ripartizione, fra i comuni che provvedono all'amministrazione di asili nido, delle somme assegnate ai sensi delle leggi in materia di finanza locale per gli interventi relativi alle spese di funzionamento degli asili medesimi.

2. La ripartizione dei fondi di cui al comma 1 viene effettuata in relazione a parametri stabiliti dalla Giunta provinciale che tengono conto:

1) della capacità ricettiva degli asili nido funzionanti nel comune;

2) del numero di bambini iscritti agli asili nido funzionanti nel comune;

3) della dotazione organica del personale prevista dall'articolo 13;

4) dell'istituzione dei nuovi asili nido previsti dal piano pluriennale;

5) del grado di copertura dei costi di gestione da parte delle rette di frequenza, da valutare in rapporto alle potenzialità dei relativi gettiti nei singoli comuni.

3. Per poter beneficiare dei finanziamenti di cui al presente articolo i comuni sono tenuti al rispetto delle disposizioni del presente Testo unico.

4. In caso di inosservanza di quanto disposto dagli articoli 8 e 13, la Giunta provinciale diffida l'ente a provvedere entro un termine da essa fissato; decorso tale termine l'erogazione dei finanziamenti viene sospesa fino ad avvenuto adempimento. In ogni caso la Giunta provinciale può ridurre i finanziamenti di una percentuale non superiore al 10 per cento delle somme spettanti per l'anno successivo qualora gli inadempimenti incidano sullo svolgimento del servizio, nonché disporre la revoca totale del finanziamento ed il recupero delle somme eventualmente erogate qualora gli inadempimenti abbiano compromesso il regolare svolgimento del servizio.

 

 

     Art. 21

Interventi per costruzioni, ampliamenti e riattamenti [art. 22 L.P. 13 marzo 1978 n. 13].

1. In conformità al piano di cui all'articolo 27 del presente Testo unico, la Giunta provinciale concede contributi ai comuni nella misura massima dell'80 per cento dei costi di costruzione; ampliamento e riattamento degli asili nido, determinati sulla base degli importi dei progetti esecutivi approvati dai comuni. In ogni caso, per le nuove costruzioni, il contributo non può superare l'80 per cento del costo standard.

2. La Giunta provinciale determina annualmente il costo standard sulla base dei requisiti tecnico-costruttivi previsti dal presente Testo unico.

 

 

     Art. 22

Proposte di interventi per costruzioni, ampliamenti e riattamenti [art. 23 L.P. 13 marzo 1978 n. 13].

1. Le proposte di assegnazione dei contributi per la costruzione, l'ampliamento e il riattamento di asili nido avanzate dai comuni ai sensi dell'articolo 27, devono essere accompagnate dal progetto di massima dell'opera comprendente:

1) relazione illustrativa;

2) cartografia a scala di mappa, relativa all'area scelta, in armonia con gli strumenti urbanistici in vigore;

3) preventivo sommario di spesa.

2. Per l'espropriazione di immobili destinati ad asili nido si applica la legge provinciale 31 dicembre 1972, n. 31 e successive modificazioni.

 

 

     Art. 23

Progetti esecutivi [art. 24 L.P. 13 marzo 1978 n. 13].

1. Il progetto esecutivo dell'asilo nido deve comprendere i seguenti atti:

1) relazione tecnica ed illustrativa corredata dalle mappe catastali sulle quali siano eventualmente individuate le aree da espropriare e gli elenchi dei rispettivi proprietari;

2) disegni;

3) computo metrico-estimativo;

4) capitolato speciale d'appalto o foglio di patti e prescrizioni nei casi di appalto a trattativa privata o di esecuzione in economia;

5) piano di finanziamento;

6) una dichiarazione in ordine ad altre eventuali provvidenze ottenute.

2. I comuni devono adeguarsi, per quanto riguarda il progetto dell'asilo nido, ai requisiti tecnico-costruttivi indicati dal presente Testo unico.

La Giunta provinciale predisporrà un elaborato prospettico tipo, alle cui indicazioni i progetti dovranno, in linea di massima, uniformarsi.

 

 

     Art. 24

Corresponsione interventi per costruzioni [art. 25 L.P. 13 marzo 1978 n. 13; art. 7 L.P. 20 giugno 1980 n. 17; art. 28 L.P. 3 luglio 1990 n. 20].

1. Con la deliberazione di concessione dei contributi per la costruzione, l'ampliamento e il riattamento di asili nido viene fissata, entro il biennio successivo, la data di ultimazione dei lavori e le relative opere si intendono dichiarate di pubblica utilità nonché indifferibili e urgenti a tutti gli effetti di legge.

2. Con la medesima deliberazione, la Giunta provinciale può autorizzare la corresponsione anticipata, in una o più soluzioni, delle relative somme fino alla misura massima dell'80 per cento.

3. La rata a saldo è erogata dopo l'accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico dell'Assessorato provinciale ai Lavori Pubblici della regolare esecuzione dei lavori.

4. Il contributo sarà revocato qualora i lavori non risultino ultimati entro il termine fissato, salvo proroga che potrà essere concessa dalla Giunta provinciale ove sussistano giustificati motivi.

5. Nel caso di revoca del contributo, si procederà al recupero delle somme erogate ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

 

 

     Art. 25

Vincolo destinazione aree [art. 26 L.P. 13 marzo 1978 n. 13].

1. I comuni beneficiari dei contributi per la costruzione, riattamento e ampliamento di asili nido non possono mutare, per il periodo di venti anni, la destinazione delle opere finanziate, salvo il preventivo consenso della Giunta provinciale.

2. Nel caso in cui la destinazione venga mutata senza il consenso predetto, il contributo concesso viene revocato. Il recupero del contributo erogato avviene ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

 

 

     Art. 26

Piano pluriennale [art. 8 L.P. 20 giugno 1980 n. 17 sostitutivo dell'art. 27 L.P. 13 marzo 1978 n. 13].

1. Al fine di corrispondere in modo organico ed equilibrato ai fabbisogni delle diverse parti del territorio provinciale, la Giunta provinciale formula, nell'ambito degli obiettivi generali dei programmi di sviluppo, un piano per gli asili nido di durata non superiore ai cinque anni e comunque corrispondente a quella del programma di sviluppo provinciale. Il piano è scorrevole ed è aggiornato annualmente in correlazione con l'approvazione del bilancio annuale.

2. Il piano, articolato per comprensori, indica, sulla base della situazione esistente, gli asili nido da realizzare e le rispettive aree di utenza, le priorità, in relazione alle effettive condizioni di bisogno di ogni singola zona del territorio provinciale, con particolare riguardo alle zone depresse ed a quelle di accelerata urbanizzazione, nonché ai tempi di realizzazione.

3. Il piano e gli aggiornamenti del medesimo sono formulati tenendo conto delle motivate proposte dei comuni, dei comprensori, nonché delle indicazioni eventualmente formulate dai consigli scolastici distrettuali.

4. Detto piano, prima della sua approvazione, viene sottoposto all'esame della competente commissione legislativa.

5. Per l'attuazione del presente Testo Unico la Giunta provinciale approva specifici progetti a termini dell'articolo 6 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, sulla base delle indicazioni del piano di cui al presente articolo.

 

 

     Art. 27

Piano annuale [art. 29 L.P. 3 luglio 1990 n. 20 sostitutivo dell'art. 28 L.P. 13 marzo 1978 n. 13 come modificato dall'art. 9 L.P. 20 giugno 1980 n. 17].

1. La Giunta provinciale, nel rispetto delle priorità stabilite dal piano pluriennale, approva un piano annuale degli interventi, articolato per comprensori, che determina l'entità e la ripartizione dei contributi provinciali ai comuni in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 21.

2. Per la formulazione del piano annuale, i comuni sono tenuti a far pervenire, entro il 30 settembre di ogni anno, le loro proposte alla Giunta provinciale unitamente alle deliberazioni di assunzione degli eventuali oneri a proprio carico.

3. Il piano annuale è deliberato dalla Giunta provinciale entro il 31 ottobre di ogni anno ed è riferito all'esercizio finanziario successivo.

4. Con la deliberazione di approvazione del piano la Giunta provinciale fissa i termini, non superiori a dieci mesi, per la presentazione dei progetti esecutivi delle opere ammesse a finanziamento.

 

 

TITOLO IV

Norme transitorie e finali (si riportano solo le norme aventi significatività temporale)

     Art. 28

Abrogazione leggi [art. 33 L.P. 14 marzo 1978 n. 13].

1. Le leggi provinciali 10 settembre 1973, n. 44, 18 novembre 1974, n. 37 e 31 gennaio 1977, n. 8 sono abrogate.

 

 

TITOLO V

Disposizioni finanziarie (si riportano solo le norme aventi significatività temporale)

     Art. 29

Impegni di spesa [art. 36 L.P. 13 marzo 1978 n. 13].

1. Per consentire la continuità delle erogazioni dei fondi previsti dal piano annuale che, secondo il disposto del terzo comma dell'articolo 27 del presente Testo unico, fa riferimento all'esercizio finanziario successivo a quello in cui è deliberato, la Giunta provinciale è autorizzata ad assumere impegni di spesa nell'esercizio di formulazione del piano anche nei confronti degli stanziamenti del successivo esercizio finanziario, rimanendo subordinata l'effettuazione dei pagamenti allo stanziamento in bilancio della relativa spesa.

 

 

     Art. 30

[art. 10 L.P. 20 giugno 1980 n. 17].

1. Per l'effettuazione degli interventi di cui all'articolo 21 del presente Testo Unico, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre per l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva prevista dalle specifiche norme di autorizzazione, ai sensi degli articoli 8, secondo comma e 55, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

 

 

     Art. 31

[art. 11 L.P. 20 giugno 1980 n. 17].

1. Per i fini di cui agli articoli 14 e 20 del presente Testo Unico, a partire dall'esercizio finanziario 1981 sarà disposto annualmente un apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.