§ 5.1.47 - Legge Regionale 14 agosto 1986, n. 5.
Disposizioni transitorie nell'attesa della riforma delle unità sanitarie locali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:14/08/1986
Numero:5


Sommario
Art. 1.      1. Nell'attesa della riforma istituzionale delle unità sanitarie locali della regione e per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
Art. 2.      1. fino alla data di entrata in vigore della riforma istituzionale delle unità sanitarie locali di cui al precedente articolo, nei territori in cui l'unità sanitaria locale è struttura operativa [...]
Art. 3. 
Art. 4.      1. Ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 8 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, il responsabile amministrativo di cui all'articolo 23 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6 si [...]
Art. 5.      1. I compensi previsti dal precedente articolo 3 per i componenti dei collegi dei revisori delle unità sanitarie locali costituiti in via transitoria ai sensi dell'articolo 17 del D.L. 12 [...]


§ 5.1.47 - Legge Regionale 14 agosto 1986, n. 5.

Disposizioni transitorie nell'attesa della riforma delle unità sanitarie locali.

(B.U. 26 agosto 1986, n. 36).

 

Art. 1.

     1. Nell'attesa della riforma istituzionale delle unità sanitarie locali della regione e per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge [1], nei territori in cui, ai sensi della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, l'unità sanitaria locale è struttura operativa dell'associazione dei comuni, le attribuzioni spettanti all'assemblea generale e al comitato di gestione sono esercitate da un comitato straordinario di gestione composto di otto membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di vicepresidente, nominato dalla Giunta provinciale fra persone aventi adeguata esperienza in materia di amministrazione .

     2. Sei membri sono scelti fra persone designate dai sindaci dei comuni ricompresi nel territorio delle unità sanitarie locali. I sindaci dei comuni in cui hanno sede le unità sanitarie locali designano tre persone, i sindaci degli altri comuni una persona.

     3. Per la nomina dei membri del comitato straordinario si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'articolo 11 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6.

     4. La composizione del comitato straordinario deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono globalmente rappresentati nei comuni facenti parte dell'unità sanitaria locale, ai sensi dell'articolo 23, secondo comma, del D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49.

     5. Il presidente e il vicepresidente devono appartenere a gruppi linguistici diversi qualora i gruppi abbiano almeno due rappresentanti in seno al comitato straordinario. Essi svolgono le funzioni attribuite dalla legge regionale 30 aprile 1980, n. 6 ai corrispondenti organi ordinari delle unità sanitarie locali.

     6. Alle sedute del comitato straordinario partecipano con voto consultivo il responsabile del servizio amministrativo e il coordinatore del servizio sanitario dell'unità sanitaria locale.

     7. Ai membri del comitato straordinario spettano i compensi, le indennità e i rimborsi delle spese sostenute previsti per i membri del comitato di gestione ai sensi della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6.

     8. Il comitato straordinario è costituito con deliberazione della Giunta provinciale entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il sindaco di ciascun comune fa pervenire la propria designazione entro il 18° giorno decorrente dalla stessa data, trascorso il quale la Giunta provinciale provvede comunque alla nomina, tenendo anche conto delle designazioni pervenute nei termini.

     10. Gli organi dell'unità sanitaria locale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge cessano dalle loro funzioni all'atto dell'insediamento del comitato straordinario.

 

     Art. 2.

     1. fino alla data di entrata in vigore della riforma istituzionale delle unità sanitarie locali di cui al precedente articolo, nei territori in cui l'unità sanitaria locale è struttura operativa dell'ente previsto dall'articolo 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, l'assemblea di detto ente esercita le seguenti funzioni:

     a) elegge il comitato di gestione;

     b) approva i bilanci di previsione, le loro variazioni;

     e i conti consuntivi;

     c) approva i piani ed i programmi pluriennali;

     d) approva le convenzioni di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     e) approva la relazione annuale prevista dall'articolo 49, settimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni;

     f) determina l'articolazione territoriale in distretti sanitari di base.

 

     Art. 3. [2]

 

     Art. 4.

     1. Ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 8 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, il responsabile amministrativo di cui all'articolo 23 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6 si intende equiparato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale, al coordinatore amministrativo.

 

     Art. 5.

     1. I compensi previsti dal precedente articolo 3 per i componenti dei collegi dei revisori delle unità sanitarie locali costituiti in via transitoria ai sensi dell'articolo 17 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, spettano altresì ai componenti dei collegi  disciplinati dalla legge regionale approvata dal consiglio regionale il 31 ottobre 1985.

     2. La presente disposizione modifica e sostituisce l'articolo 6 di detta legge regionale [3].

 

 


[1] Termine già prorogato di nove mesi dalla L.R. 12 giugno 1987, n. 7 (B.U. 23 giugno 1987, n. 24) successivamente prorogato di diciotto mesi dall'art. 8 della L.R. 26 agosto 1988, n. 21.

[2] Articolo abrogato dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[3] Si tratta di deliberazione legislativa impropriamente denominata legge regionale, mai stata promulgata.