§ 2.3.65 - L.R. 13 novembre 2009, n. 7.
Istituzione del nuovo comune di Comano Terme mediante la fusione dei comuni che hanno costituito l’unione dei comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso e [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.3 comuni
Data:13/11/2009
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Fusione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso)
Art. 2.  (Capoluogo e sede del Comune)
Art. 3.  (Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici)
Art. 4.  (Beni di uso civico)
Art. 5.  (Gestione del nuovo Comune fino all’elezione degli organi comunali)
Art. 6.  (Regime degli atti)
Art. 7.  (Mobilità del personale)
Art. 8.  (Disposizioni per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale)
Art. 9.  (Disposizioni transitorie in materia di indennità di carica)
Art. 10.  (Gestione provvisoria)
Art. 11.  (Norma finanziaria)
Art. 12.  (Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 1)
Art. 13.  (Entrata in vigore)


§ 2.3.65 - L.R. 13 novembre 2009, n. 7.

Istituzione del nuovo comune di Comano Terme mediante la fusione dei comuni che hanno costituito l’unione dei comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso e modifica della legge regionale 13 marzo 2009, n. 1

(B.U. 17 novembre 2009, n. 47)

 

CAPO I

ISTITUZIONE DEL COMUNE DI COMANO TERME

 

Art. 1. (Fusione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso)

1. Ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2010 il Comune di Comano Terme mediante la fusione dei Comuni che hanno costituito l’Unione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso.

2. La circoscrizione territoriale del Comune di Comano Terme è costituita dalle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso.

 

     Art. 2. (Capoluogo e sede del Comune)

1. La sede legale del Comune di Comano Terme è situata nell’abitato di Ponte Arche, che costituisce il capo-luogo del Comune. Lo statuto del Comune può prevedere che le sedute degli organi collegiali possano svolgersi anche al di fuori della sede legale.

 

     Art. 3. (Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici)

1. Il Comune di Comano Terme subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dell’Unione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso e dei Comuni di origine.

2. In caso di contrasto tra gli enti di origine, la Giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi, secondo i princìpi che regolano la successione delle persone giuridiche.

 

     Art. 4. (Beni di uso civico)

1. La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico spetta alle comunità di originaria appartenenza.

2. Soggetti di imputazione sono i Comuni di origine, considerati frazioni ai fini dell’amministrazione dei beni di uso civico.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 5. (Gestione del nuovo Comune fino all’elezione degli organi comunali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino all’elezione degli organi comunali alla gestione del nuovo Comune provvedono gli organi dell’Unione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso.

2. Le funzioni del sindaco quale ufficiale del governo, per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2010 alla data di insediamento degli organi dell’amministrazione comunale di Comano Terme che verranno eletti nel turno elettorale generale che sarà indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2010, sono svolte da un commissario straordinario nominato dalla Giunta provinciale di Trento ai sensi dell’articolo 54, comma 1, punto 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

 

     Art. 6. (Regime degli atti)

1. Fino all’esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad applicarsi rispettivamente gli atti e i provvedimenti dell’Unione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso per le funzioni e i servizi trasferi-ti all’Unione stessa, e negli ambiti territoriali dei Comuni di origine gli atti e i provvedimenti adottati dai rispettivi organi comunali per le funzioni e i servizi rimasti nella competenza dei Comuni.

 

     Art. 7. (Mobilità del personale)

1. Il personale dei Comuni d’origine e dell’Unione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso è trasferito al nuovo Comune ai sensi dell’articolo 2112 del Codice Civile. Nel trasferimento del personale si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all’articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

2. Ai segretari comunali si applica la disposizione prevista dall’articolo 59, comma 1, della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, come sostituito dall’articolo 54 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7.

 

     Art. 8. (Disposizioni per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale)

1. La prima elezione del sindaco e del consiglio del Comune di Comano Terme si svolge nel turno elettorale generale che sarà indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2010.

2. Per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale si applicano le disposizioni regionali relative all’elezione diretta del sindaco e del consiglio dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento.

 

     Art. 9. (Disposizioni transitorie in materia di indennità di carica)

1. Fino alla determinazione con regolamento regionale dell’indennità di carica e dei gettoni di presenza, al sindaco e agli assessori del nuovo Comune di Comano Terme spettano le indennità rispettivamente previste dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 16 giugno 2006, n. 10/L per i sindaci e per gli assessori dei comuni inclusi nella fascia 4, livello intermedio.

 

     Art. 10. (Gestione provvisoria)

1. Fino all’adozione del bilancio di previsione del nuovo Comune di Comano Terme, è consentita la gestione provvisoria secondo la disciplina prevista dall’articolo 17, comma 15, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e nei limiti dei corrispondenti stanziamenti definitivi di spesa dell’ultimo bilancio approvato dall’Unione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso.

 

     Art. 11. (Norma finanziaria)

1. Alla copertura della spesa annua presunta di euro 700.000,00 derivante dall’attuazione, a decorrere dall’esercizio finanziario 2010, dell’articolo 42, comma 7, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3.

 

     Art. 12. (Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 1)

1. All’articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1 sono soppresse le parole “, intendendosi sostituiti al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale rispettivamente il Presidente, la Giunta e il Consiglio dell’Unione”;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Le funzioni del sindaco quale ufficiale del governo, per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2010 alla data di insediamento degli organi dell’amministrazione comunale di Ledro che verranno eletti nel turno elettorale generale che sarà indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2010, sono svolte da un commissario straordinario nominato dalla Giunta provinciale di Trento ai sensi dell’articolo 54, comma 1, punto 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.”.

 

     Art. 13. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.