§ 2.3.45 - D.P.G.R. 24 marzo 2003, n. 188/A.
Rideterminazione delle misure di cui all’articolo 48 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 ed all’articolo 4 della legge regionale 26 [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.3 comuni
Data:24/03/2003
Numero:188

§ 2.3.45 - D.P.G.R. 24 marzo 2003, n. 188/A.

Rideterminazione delle misure di cui all’articolo 48 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 ed all’articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 1990, n. 4.

(B.U. 8 aprile 2003, n. 14).

 

     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

     Visto l’articolo 48 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 che fissa i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali e ne prevede la rideterminazione delle misure;

     Visto l’articolo 49 della citata legge regionale n. 3/1994, che dispone l’aggiornamento della quota forfettaria per il rimborso alla Corte d’Appello della spesa per la nomina dei presidenti degli uffici elettorali di sezione;

     Preso atto che l’articolo 4, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 1990, n. 4 fissa in lire 5.000 la quota forfettaria di cui al precedente capoverso;

     Considerato che i citati articoli 48 e 49 della legge regionale n. 3/1994 stabiliscono che l’aggiornamento sia effettuato annualmente a decorrere dal mese di marzo del primo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale n. 3/1994, in relazione all’incremento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’Istat con arrotondamento per eccesso alle 1.000 lire;

     Preso atto che con decreto della Presidente della Regione n. 146/A del 20 marzo 2002, le misure dei compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali e della quota forfettaria per il rimborso alla Corte d’Appello delle spese per la nomina dei presidenti degli uffici elettorali di sezione sono state rideterminate come segue:

     a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 48 della LR n. 3/94 rispettivamente in lire 262.000 pari a € 135,31 e in lire 211.000 pari a € 108,97;

     b) gli importi di cui al comma 3 dell’art. 48 della LR n. 3/94 rispettivamente in lire 159.000 pari a € 82,12 e in lire 110.000 pari a € 56,81;

     c) gli importi di cui al comma 6 dell’art. 48 della LR n. 3/94 rispettivamente in lire 102.000 pari a € 52,68 e in lire 76.000 pari a € 39,25;

     d) i compensi di cui al comma 7 dell’art. 48 della LR n. 3/94 rispettivamente in lire 102.000 pari a € 52,68 e in lire 76.000 pari a € 39,25;

     e) la quota forfettaria di cui all’art. 4 della LR n. 4/90 in lire 13.000 pari a € 6,71;

     Accertato che l’incremento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con riferimento al periodo marzo 2002 - febbraio 2003 è pari complessivamente al 2,2%;

     Ritenuto di applicare la percentuale di aggiornamento agli importi in lire e di convertire in euro gli importi aggiornati arrotondati alle mille lire superiori;

     decreta

     1. Per il periodo marzo 2003 - febbraio 2004, i compensi di cui all’articolo 48 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 sono rideterminati come segue:

     a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono rideterminati rispettivamente in lire 268.000 pari a € 138,41 e in lire 216.000 pari a € 111,55;

     b) gli importi di cui al comma 3 sono rideterminati rispettivamente in lire 163.000 pari a € 84,18 e in lire 113.000 pari a € 58,36;

     c) gli importi di cui al comma 6 sono rideterminati rispettivamente in lire 105.000 pari a € 54,23 e in lire 78.000 pari a € 40,28;

     d) i compensi di cui al comma 7 sono rideterminati rispettivamente in lire 105.000 pari a € 54,23 e in lire 78.000 pari a € 40,28.

     2. Per il periodo marzo 2003 - febbraio 2004, la quota forfettaria per il rimborso alla Corte d’Appello delle spese per la nomina dei presidenti di seggio, fissata dall’articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 1990, n. 4, è rideterminata in lire 14.000 pari a € 7,23.