§ 2.3.36 - Legge Regionale 18 gennaio 1996, n. 2.
Interpretazione autentica del comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.3 comuni
Data:18/01/1996
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Interpretazione autentica del comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3).


§ 2.3.36 - Legge Regionale 18 gennaio 1996, n. 2.

Interpretazione autentica del comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3.

(B.U. 23 gennaio 1996, n. 5).

 

Art. 1. (Interpretazione autentica del comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3).

     1. Ai fini della non immediata rieleggibilità o nominabilità alla carica di assessore di cui all'art. 7, comma 5, della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, va fatto riferimento ai soli mandati già svolti come assessore a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della stessa legge.