§ 2.1.222 - L.P. 29 ottobre 2010, n. 22.
Modificazioni della legge sul personale della Provincia, della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:29/10/2010
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Inserimento dell’articolo 1 bis nella legge sul personale della Provincia
Art. 2.  Modificazione dell’articolo 2 della legge sul personale della Provincia
Art. 3.  Modificazione dell’articolo 6 della legge sul personale della Provincia
Art. 4.  Modificazione dell’articolo 7 della legge sul personale della Provincia
Art. 5.  Modificazioni dell’articolo 8 della legge sul personale della Provincia
Art. 6.  Modificazione dell’articolo 9 della legge sul personale della Provincia
Art. 7.  Sostituzione dell’articolo 11 della legge sul personale della Provincia
Art. 8.  Modificazione dell’articolo 15 della legge sul personale della Provincia
Art. 9.  Modificazioni dell’articolo 16 della legge sul personale della Provincia
Art. 10.  Modificazioni dell’articolo 17 della legge sul personale della Provincia
Art. 11.  Modificazione dell’articolo 18 della legge sul personale della Provincia
Art. 12.  Modificazioni dell’articolo 19 della legge sul personale della Provincia
Art. 13.  Modificazione dell’articolo 21 della legge sul personale della Provincia
Art. 14.  Sostituzione dell’articolo 23 della legge sul personale della Provincia
Art. 15.  Modificazioni dell’articolo 24 della legge sul personale della Provincia
Art. 16.  Modificazioni dell’articolo 28 della legge sul personale della Provincia
Art. 17.  Modificazione dell’articolo 29 della legge sul personale della Provincia
Art. 18.  Modificazioni dell’articolo 34 della legge sul personale della Provincia
Art. 19.  Modificazioni dell’articolo 37 della legge sul personale della Provincia
Art. 20.  Inserimento dell’articolo 47 bis nella legge sul personale della Provincia
Art. 21.  Sostituzione dell’articolo 49 della legge sul personale della Provincia
Art. 22.  Modificazione dell’articolo 50 della legge sul personale della Provincia
Art. 23.  Modificazione dell’articolo 53 della legge sul personale della Provincia
Art. 24.  Modificazione dell’articolo 54 della legge sul personale della Provincia
Art. 25.  Modificazioni dell’articolo 57 della legge sul personale della Provincia
Art. 26.  Modificazione dell’articolo 75 della legge sul personale della Provincia
Art. 27.  Inserimento dell’articolo 75 quater nella legge sul personale della Provincia
Art. 28.  Abrogazioni
Art. 29.  Modificazione dell’articolo 41 della legge provinciale n. 6 del 1990
Art. 30.  Modificazioni dell’articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006
Art. 31.  Modificazione dell’articolo 39 bis della legge provinciale n. 3 del 2006
Art. 32.  Inserimento dell’articolo 39 septies nella legge provinciale n. 3 del 2006
Art. 33.  Modificazione dell’articolo 34 della legge provinciale sull’attività amministrativa
Art. 34.  Modificazioni dell’articolo 15 della legge provinciale n. 26 del 1988
Art. 35.  Sostituzione dell’articolo 21 bis della legge provinciale sui giovani
Art. 36.  Modificazione dell’articolo 4 della legge provinciale n. 10 del 2010
Art. 37.  Disposizioni finanziarie
Art. 38.  Entrata in vigore


§ 2.1.222 - L.P. 29 ottobre 2010, n. 22.

Modificazioni della legge sul personale della Provincia, della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, della legge provinciale sull’attività amministrativa, della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, della legge provinciale sui giovani, della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, in materia di personale e organizzazione

(B.U. 9 novembre 2010, n. 45 - S.O. n. 1)

 

Capo I

Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7

(legge sul personale della Provincia)

 

Art. 1. Inserimento dell’articolo 1 bis nella legge sul personale della Provincia

1. Dopo l’articolo 1 della legge sul personale della Provincia è inserito il seguente:

"Art. 1 bis

Ambiti della disciplina del rapporto di lavoro riservati alla legge e alla contrattazione collettiva

1. Sono regolate con legge oppure con atti normativi o amministrativi, sulla base della legge o nell’ambito dei princìpi dalla stessa posti, le seguenti materie: a) le responsabilità giuridiche relative ai singoli operatori nell’espletamento di procedure amministrative; b) gli organi, gli uffici e i modi di conferimento della loro titolarità; c) i princìpi fondamentali di organizzazione degli uffici;

d) i procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro; e) i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva;

f) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l’impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici; g) ogni altra materia disciplinata direttamente da questa legge, ferma restando l’esclusione della disciplina prevista dal comma 2.

2. La contrattazione collettiva provinciale regola la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro."

 

     Art. 2. Modificazione dell’articolo 2 della legge sul personale della Provincia

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 2 della legge sul personale della Provincia sono inserite le parole: "I dirigenti generali e i dirigenti svolgono in autonomia le funzioni relative alla gestione tecnica, finanziaria e amministrativa nel rispetto degli indirizzi politico-amministrativi della Giunta provinciale."

 

     Art. 3. Modificazione dell’articolo 6 della legge sul personale della Provincia

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della legge sul personale della Provincia è inserita la seguente:

"b bis) prevedere adeguate procedure di controllo della produttività delle strutture pubbliche anche mediante forme di verifica del grado di soddisfazione dell’utenza."

 

     Art. 4. Modificazione dell’articolo 7 della legge sul personale della Provincia

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 della legge sul personale della Provincia è inserita la seguente:

"a bis) il riconoscimento del merito nei confronti del personale sulla base dei risultati conseguiti e conformi ai criteri adottati annualmente dalla Giunta provinciale;".

 

     Art. 5. Modificazioni dell’articolo 8 della legge sul personale della Provincia

1. All’articolo 8 della legge sul personale della Provincia sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. La mobilità ed il comando da e verso enti e la messa a disposizione verso enti e società, sono disposti, nel rispetto della vigente disciplina normativa e contrattuale, con provvedimento del dirigente generale competente in materia di personale.";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3.1. In relazione a quanto previsto dal comma 2, il Presidente della Provincia, secondo le modalità di cui all’articolo 61 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 (Nuove norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali), può autorizzare la messa a disposizione, a tempo pieno o parziale, di personale dipendente della Provincia autonoma di Trento in possesso dell’abilitazione alle funzioni di segretario comunale per assumere temporaneamente le funzioni di segretario comunale nei comuni, nei comprensori e nelle comunità previste dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), in attesa della copertura definitiva del posto o per fini sostitutori. A questo personale competono, per la durata dell’incarico, il trattamento economico e i rimborsi spese stabiliti dal contratto collettivo di lavoro."

 

     Art. 6. Modificazione dell’articolo 9 della legge sul personale della Provincia

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 9 della legge sul personale della Provincia è inserito il seguente:

"4 bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questo comma la Provincia disciplina con regolamento l’istituto della mobilità volontaria interna, previo confronto con le organizzazioni sindacali."

 

     Art. 7. Sostituzione dell’articolo 11 della legge sul personale della Provincia

1. L’articolo 11 della legge sul personale della Provincia è sostituito dal seguente:

"Art. 11

Informazione sindacale

1. I contratti collettivi provinciali disciplinano le relazioni sindacali e gli istituti di partecipazione."

 

     Art. 8. Modificazione dell’articolo 15 della legge sul personale della Provincia

1. Nel comma 3 bis dell’articolo 15 della legge sul personale della Provincia le parole: "a 27 delle quali può essere affidata la posizione funzionale di dirigente generale o l’incarico speciale previsto dall’articolo 27, comma 2, secondo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "a 21 delle quali può essere affidata la posizione funzionale di dirigente generale o, nel limite di 6, l’incarico speciale previsto dall’articolo 27, comma 2, secondo periodo".

 

     Art. 9. Modificazioni dell’articolo 16 della legge sul personale della Provincia

1. Al comma 1 dell’articolo 16 della legge sul personale della Provincia sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera c) le parole: "e curano i rapporti sindacali" sono sostituite dalle seguenti: "curano i rapporti sindacali e assumono la responsabilità in ordine alla verifica della produttività del personale ad essi assegnato";

b) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) propongono alla Giunta provinciale, avvalendosi dell’avvocatura della Provincia, la promozione e la resistenza alle liti, le conciliazioni e le transazioni, ferma restando la rappresentanza della Provincia in capo al Presidente; provvedono direttamente alle conciliazioni in materia di lavoro, ai giudizi davanti alle commissioni tributarie, di primo e di secondo grado, e ai procedimenti di opposizione alle sanzioni amministrative, esclusi i ricorsi alla Corte di cassazione, qualora ci si avvalga della facoltà di stare in giudizio personalmente o a mezzo di funzionari delegati;";

c) la lettera j) è sostituita dalla seguente:

"j) dispongono in ordine alla valutazione del personale assegnato e attribuiscono, per quanto di competenza, i trattamenti economici accessori, compresi i compensi di produttività, nel rispetto dei contratti collettivi;".

 

     Art. 10. Modificazioni dell’articolo 17 della legge sul personale della Provincia

1. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge sul personale della Provincia sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera b) le parole: "e all’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate" sono sostituite dalle seguenti: "all’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate e assumono la responsabilità in ordine alla verifica della produttività del personale assegnato";

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) dispongono in ordine alla valutazione del personale assegnato e attribuiscono, per quanto di competenza, i trattamenti economici accessori, compresi i compensi di produttività, nel rispetto dei contratti collettivi;";

c) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) propongono, nei limiti delle funzioni attribuite ed avvalendosi della struttura competente, alla Giunta provinciale la promozione o la resistenza alle liti, le conciliazioni e le transazioni, ferma restando la rappresentanza della Provincia in capo al Presidente; in caso di conciliazioni in materia di lavoro, di giudizi davanti alle commissioni tributarie, di primo e di secondo grado, e di procedimenti di opposizione alle sanzioni amministrative, esclusi i ricorsi alla Corte di cassazione, qualora ci si avvalga della facoltà di stare in giudizio personalmente o a mezzo di funzionari delegati, provvede il dirigente competente, in relazione alle competenze affidate;".

 

     Art. 11. Modificazione dell’articolo 18 della legge sul personale della Provincia

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 18 della legge sul personale della Provincia è inserito il seguente:

"1 bis. I dirigenti generali e i dirigenti sono inoltre responsabili per l’omessa segnalazione dei comportamenti di rilievo disciplinare del personale assegnato alle proprie strutture, per l’omessa vigilanza sulla produttività e sull’efficienza della propria struttura nonché per le violazioni degli obblighi previsti dal codice di comportamento e dalle norme in materia di incompatibilità. In tali casi la retribuzione di risultato spettante può non essere corrisposta fino a concorrenza della relativa misura in proporzione alla gravità delle inadempienze riscontrate. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 51 e 52."

 

     Art. 12. Modificazioni dell’articolo 19 della legge sul personale della Provincia

1. All’articolo 19 della legge sul personale della Provincia sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il nucleo di valutazione è nominato dalla Giunta provinciale, che ne individua il presidente, ed è composto da non più di cinque esperti scelti fra persone di elevata professionalità con specifiche competenze in materia di sistemi di valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui uno dotato di particolare conoscenza del sistema pubblico provinciale. I componenti del nucleo non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni del nucleo, del quale non può far parte più di una persona che ricopra o che abbia ricoperto in Provincia, negli ultimi cinque anni, incarichi dirigenziali.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Con deliberazione la Giunta provinciale definisce i criteri e la procedura per la valutazione del personale con qualifica di dirigente e di direttore, prevedendo una fase preliminare conoscitiva da svolgersi direttamente con gli interessati. La metodologia di valutazione garantisce in particolare:

a) la fissazione preventiva degli obiettivi da perseguire e delle attività da realizzare;

b) le modalità per la verifica del raggiungimento dei risultati;

c) le eventuali modalità per il confronto delle prestazioni omogenee con quelle di altre pubbliche amministrazioni in collaborazione con gli organismi nazionali preposti.";

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La valutazione della dirigenza è effettuata annualmente, sulla base delle relazioni previste dall’articolo 18 e degli altri strumenti di verifica predisposti dall’amministrazione, con riferimento ai risultati raggiunti e utilizzando eventualmente, con le modalità previste dalla deliberazione di cui al comma 3, anche i dati provenienti dai controlli interni e dal controllo di gestione nonché ulteriori elementi oggettivamente rilevanti. La conferma o la revoca degli incarichi dirigenziali, nonché l’attribuzione della retribuzione di risultato, è connessa anche alle risultanze della valutazione."

 

     Art. 13. Modificazione dell’articolo 21 della legge sul personale della Provincia

1. Nel comma 3 dell’articolo 21 della legge sul personale della Provincia dopo le parole: "I concorsi per titoli sono riservati" sono inserite le seguenti: ", in misura non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso,".

 

     Art. 14. Sostituzione dell’articolo 23 della legge sul personale della Provincia

1. L’articolo 23 della legge sul personale della Provincia è sostituito dal seguente:

"Art. 23

Mobilità della dirigenza

1. Per favorire la reciproca mobilità della dirigenza fra gli enti facenti parte del sistema pubblico provinciale, la Provincia può assumere mediante mobilità, e iscrivere all’albo dei dirigenti, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica dirigenziale, con funzioni e con trattamento giuridico ed economico equivalenti, secondo apposite tabelle di equiparazione, a quelli dei dirigenti della Provincia:

a) degli enti pubblici strumentali della Provincia;

b) della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol;

c) del Consiglio della Provincia autonoma di Trento;

d) degli enti locali;

e) delle comunità previste dalla legge provinciale n. 3 del 2006;

f) delle aziende provinciali per i servizi alla persona della provincia autonoma di Trento;

g) dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

2. Le tabelle di equiparazione previste dal comma 1 sono approvate dalla Giunta provinciale d’intesa con gli enti interessati e sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale.

3. Per l’attuazione del comma 1 la Giunta provinciale promuove la stipulazione di accordi tra gli enti interessati alla mobilità.

4. L’assunzione e l’iscrizione all’albo dei dirigenti può essere disposta anche nei confronti di personale con qualifica dirigenziale e rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dipendente di pubbliche amministrazioni, in posizione di comando presso la Provincia da almeno due anni.

5. Nell’ambito del numero massimo del personale con qualifica di dirigente, il numero dei dirigenti inquadrati ai sensi di questo articolo non può comunque essere superiore al 5 per cento del numero indicato nell’articolo 15, comma 3 bis."

 

     Art. 15. Modificazioni dell’articolo 24 della legge sul personale della Provincia

1. All’articolo 24 della legge sul personale della Provincia sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 dopo le parole: "alle esperienze formative acquisite," sono inserite le seguenti: "ai titoli professionali posseduti, coerenti con l’incarico da ricoprire,";

b) nel comma 2 dopo le parole: "anche prima della scadenza degli incarichi." sono inserite le seguenti: "La rotazione è in ogni caso disposta dopo la permanenza per dieci anni consecutivi nello stesso incarico, salva la conclusione dell’incarico in corso alla maturazione del decennio. Sono fatte salve situazioni eccezionali, adeguatamente motivate, per le quali non è disponibile personale dotato della professionalità richiesta per lo specifico incarico. Per stesso incarico si intende la permanenza nella declaratoria di una struttura organizzativa di secondo livello di una parte prevalente di funzioni assegnate in via continuativa. La rotazione può non essere disposta nei confronti del personale che ha maturato il diritto alla pensione.";

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. Per fronteggiare particolari esigenze organizzative ai dirigenti può essere affidata la direzione di un’ulteriore struttura organizzativa."

2. Le modificazioni apportate al comma 2 dell’articolo 24 della legge sul personale della Provincia dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, si applicano anche per le situazioni già maturate, entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge.

 

     Art. 16. Modificazioni dell’articolo 28 della legge sul personale della Provincia

1. All’articolo 28 della legge sul personale della Provincia sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: "14 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. Il contratto non può essere stipulato con personale in quiescenza, già dipendente dell’amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, salvo che per un massimo di due unità e con una retribuzione lorda massima non superiore alla retribuzione lorda iniziale prevista per lo specifico incarico."

2. Il comma 1 dell’articolo 28 della legge sul personale della Provincia, come modificato dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, si applica con riferimento ai contratti stipulati dopo la legislatura in corso alla data di entrata in vigore di questa legge. Il comma 3 bis dell’articolo 28 della legge sul personale della Provincia, come inserito dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, non si applica a due dei contratti in corso alla data di entrata in vigore di questa legge nonché alla loro eventuale proroga.

 

     Art. 17. Modificazione dell’articolo 29 della legge sul personale della Provincia

1. Nel comma 4 bis dell’articolo 29 della legge sul personale della Provincia le parole: "è di 236" sono sostituite dalle seguenti: "è di 240".

 

     Art. 18. Modificazioni dell’articolo 34 della legge sul personale della Provincia

1. All’articolo 34 della legge sul personale della Provincia sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 3 sono inserite le parole: "Per le agenzie, per le quali la legge istitutiva dispone una durata definita, l’incarico di sostituzione può essere disposto fino al termine della loro durata.";

b) nel comma 4 le parole: "superiore ai sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a quello fissato dal contratto collettivo".

 

     Art. 19. Modificazioni dell’articolo 37 della legge sul personale della Provincia

1. All’articolo 37 della legge sul personale della Provincia sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera f) del comma 1 le parole: "la regione e gli enti locali" sono sostituite dalle seguenti: "regioni, enti locali e altre amministrazioni pubbliche";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le prove concorsuali e di selezione vertono su prove attitudinali e sulla rilevazione delle conoscenze tecnico-professionali e organizzative richieste dalla posizione da ricoprire. I candidati portatori di handicap o di disturbi specifici di apprendimento, che ne facciano menzione nella domanda di partecipazione, hanno diritto di usufruire degli strumenti e dell’assistenza indispensabile per sostenere le prove d’esame, anche utilizzando strumenti compensativi della difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, o di beneficiare di un prolungamento dei tempi stabiliti per le prove. La Provincia, previa richiesta dell’interessato, mette a disposizione delle persone con difficoltà di scrittura personale di supporto per consentire l’elaborazione della prova scritta.";

c) dopo il comma 3 bis sono inseriti i seguenti:

"3 ter. La Provincia e i suoi enti strumentali si avvalgono, nel rispetto di quest’articolo e di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, delle forme contrattuali flessibili di assunzione del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa. Il regolamento previsto dal comma 4 disciplina le modalità di accesso al lavoro a tempo determinato e l’utilizzo delle altre forme contrattuali flessibili di assunzione.

3 quater. I bandi di concorso possono prevedere che, in misura non superiore al 50 per cento delle assunzioni, i nuovi posti siano riservati a personale in servizio a tempo indeterminato sulla base di una graduatoria formata mediante procedure di selezione contestuali al concorso, che valorizzino, oltre alla preparazione teorica, anche l’esperienza maturata presso l’ente. Nel rispetto del predetto limite i bandi possono prevedere compensazioni quantitative tra le diverse figure professionali. Resta fermo il rispetto della dotazione complessiva di personale e della spesa stabilita in applicazione dell’articolo 63.

3 quinquies. Ai fini della copertura dei posti riservati di cui al comma 3 quater, per il personale in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso alla categoria sono richiesti almeno due anni di anzianità nel livello evoluto della categoria di provenienza o almeno dieci anni complessivamente maturati nella categoria medesima.

3 sexies. Nel rispetto dei princìpi fissati dalla vigente legislazione nazionale, i bandi di concorso possono prevedere, quale requisito per i concorrenti, un determinato luogo di residenza per l’accesso a determinate figure professionali, quando tale requisito sia strumentale all’assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato."

 

     Art. 20. Inserimento dell’articolo 47 bis nella legge sul personale della Provincia

1. Dopo l’articolo 47 della legge sul personale della Provincia è inserito il seguente:

"Art. 47 bis

Disposizioni in materia di incarichi

1. Lo svolgimento di incarichi di collaudo di opere pubbliche di competenza della Provincia e dei suoi enti strumentali rientra negli obblighi di servizio del personale provinciale e può essere attribuito a personale in possesso dei requisiti individuati dall’articolo 24, commi 1 e 6, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici); la Giunta provinciale stabilisce criteri per l’affidamento di detti incarichi, nel rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione. In materia di compensi incentivanti si applica quanto previsto dalla contrattazione collettiva. 2. Se ricorrono i presupposti previsti dall’articolo 39 quinquies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), oppure si verifica quanto previsto dall’articolo 24, comma 6, della legge provinciale sui lavori pubblici, l’incarico di collaudo può essere affidato a personale dipendente di altri enti o ad altri soggetti.

3. Gli enti ed i soggetti che realizzano opere pubbliche possono chiedere alla Provincia, nel rispetto dei loro ordinamenti, di autorizzare, ai sensi dell’articolo 47, l’effettuazione dei collaudi da personale da essa dipendente. L’autorizzazione è concessa secondo criteri previsti dalla Giunta provinciale nel rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione.

4. Rientra negli obblighi di servizio del personale provinciale in possesso dei necessari requisiti anche l’espletamento di incarichi di amministratore o di revisore dei conti presso le agenzie e gli enti strumentali individuati rispettivamente dagli articoli 32 e 33 della legge provinciale n. 3 del 2006. L’incarico è disposto sentito il personale interessato. Le relative indennità di carica o i compensi comunque denominati compresi gli oneri riflessi ed esclusi i rimborsi spese che sono corrisposti direttamente, sono versati dagli enti interessati al bilancio della Provincia e affluiscono al fondo per la retribuzione di posizione e risultato per il personale con qualifica di dirigente e direttore e al fondo produttività per il restante personale e sono corrisposti annualmente a favore dei titolari degli incarichi nella misura fissata dalla contrattazione collettiva. In ogni caso l’importo corrisposto annualmente non può essere superiore al 25 per cento della retribuzione lorda fondamentale spettante al personale interessato in quello stesso anno.

5. I commi 1, 3 e 4 si applicano agli incarichi attribuiti o autorizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011; il comma 4 si applica anche per i compensi da attribuire dal 1° gennaio 2011 per incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore di quest’articolo."

 

     Art. 21. Sostituzione dell’articolo 49 della legge sul personale della Provincia

1. L’articolo 49 della legge sul personale della Provincia è sostituito dal seguente:

"Art. 49

Pari opportunità

1. La Provincia garantisce pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso all’impiego, nello sviluppo professionale, nel trattamento del personale. In particolare:

a) adotta specifici provvedimenti per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro;

b) garantisce la partecipazione delle donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto alla loro presenza nelle aree organizzative interessate;

c) adotta specifiche iniziative per favorire il riequilibrio nelle unità organizzative, nelle qualifiche e nei profili professionali, tra presenza maschile e femminile;

d) sviluppa o aderisce a idonei progetti o iniziative finalizzati al perseguimento degli obiettivi di quest’articolo.

2. La Provincia, sentito il comitato pari opportunità e, se presente, il referente per la conciliazione, predispone un documento programmatico e attuativo, denominato piano di azioni positive per le pari opportunità, finalizzato sia a valutare le situazioni di sottorappresentazione di genere che a individuare le azioni per il bilanciamento delle situazioni esistenti, anche sulla base dei dati e delle informazioni fornite dal rapporto previsto dal comma 4. Questo documento ha validità per l’intera legislatura ed è sottoposto, se necessario, ad aggiornamento annuale.

3. La Provincia consulta il comitato pari opportunità sulle tematiche generali che incidono sulla qualità dell’ambiente di lavoro e sull’organizzazione dell’attività lavorativa, con particolare riferimento al reale conseguimento di condizioni di pari opportunità in ordine agli accessi, ai percorsi formativi e alle posizioni organizzative.

4. La Provincia elabora annualmente e rende disponibile, anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito, un rapporto informativo riportante i dati più significativi differenziati per genere riguardanti tra l’altro la distribuzione del part-time distinto per categoria, l’erogazione delle indennità distinte per dipartimenti, gli incarichi di livello dirigenziale e di direttore, i carichi di famiglia delle lavoratrici e dei lavoratori in servizio presso la Provincia e i suoi enti strumentali. Il rapporto è illustrato alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale e trasmesso al comitato pari opportunità e, se presente, al referente per la conciliazione.

5. Nel caso di pari merito nelle graduatorie di concorsi e selezioni, la preferenza nell’assunzione o nell’avanzamento è data, dopo aver rispettato le preferenze previste dalla normativa, al genere meno rappresentato nella specifica figura professionale o qualifica. Nei concorsi e selezioni i periodi di lavoro a tempo parziale svolti per esigenze di cura dei figli fino a dieci anni, dei conviventi, dei parenti e degli affini fino al secondo grado non autosufficienti sono considerati come periodi a tempo pieno sia ai fini dell’accesso sia ai fini dei titoli.

6. La Provincia offre, di regola, modelli di lavoro e di orario e forme di organizzazione per soddisfare la domanda di conciliazione di entrambi i generi tra i tempi familiari e i tempi di lavoro. Obiettivi in tal senso sono stabiliti nel piano di azioni positive per le pari opportunità."

 

     Art. 22. Modificazione dell’articolo 50 della legge sul personale della Provincia

1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 50 della legge sul personale della Provincia sono inserite le parole: "La Giunta provinciale non autorizza la sottoscrizione definitiva degli accordi per il rinnovo dei contratti collettivi provinciali di lavoro che non siano conformi alle disposizioni in materia disciplinare previste dall’articolo 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti), e che non prevedano l’equipollenza tra l’affissione del codice disciplinare all’ingresso della sede di lavoro e la sua pubblicazione nel sito internet dell’amministrazione."

 

     Art. 23. Modificazione dell’articolo 53 della legge sul personale della Provincia

1. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 53 della legge sul personale della Provincia è inserito il seguente:

"1 quater. Previo accordo con la Provincia e il personale interessato e previa informazione sindacale, i soggetti previsti dall’articolo 33, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006 possono mettere il personale provinciale a disposizione di soggetti alla cui costituzione essi stessi partecipano in conformità ai rispettivi ordinamenti e di soggetti con i quali essi intrattengono rapporti convenzionali per il raggiungimento delle finalità loro proprie anche secondo quanto previsto dall’articolo 19 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)."

 

     Art. 24. Modificazione dell’articolo 54 della legge sul personale della Provincia

1. Nel comma 8 dell’articolo 54 della legge sul personale della Provincia le parole: "hanno durata quadriennale per la parte normativa e biennale" sono sostituite dalle seguenti: "hanno durata triennale per la parte normativa e".

 

     Art. 25. Modificazioni dell’articolo 57 della legge sul personale della Provincia

1. All’articolo 57 della legge sul personale della Provincia sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 1 sono inserite le parole: "La contrattazione collettiva disciplina le forme di progressione economica orizzontale nel rispetto del criterio della valutazione della prestazione, dell’esperienza professionale e del merito. La contrattazione collettiva disciplina inoltre le forme di progressione economica verticale nell’ambito della stessa categoria secondo modalità di selezione che prevedono la verifica della professionalità ed esperienza acquisite attraverso prove selettive.";

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. I contratti previsti dall’articolo 54, comma 2 bis, disciplinano l’incentivazione della produttività individuale e collettiva nel rispetto del principio della piena autonomia dei responsabili delle strutture organizzative nell’individuazione degli obiettivi nonché nella valutazione dei risultati collettivi e individuali conseguiti dal personale dipendente.

2 ter. I contratti collettivi disciplinano anche le forme di progressione economica per il personale con qualifica di direttore."

 

     Art. 26. Modificazione dell’articolo 75 della legge sul personale della Provincia

1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 75 della legge sul personale della Provincia sono inserite le parole: "La Giunta provinciale inoltre disciplina l’attribuzione a personale non dirigenziale delle funzioni previste nell’articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 81 del 2008, tenuto conto delle declaratorie delle figure professionali interessate."

 

     Art. 27. Inserimento dell’articolo 75 quater nella legge sul personale della Provincia

1. Dopo l’articolo 75 ter della legge sul personale della Provincia è inserito il seguente:

"Art. 75 quater

Disposizioni in materia di trattamento economico del personale degli enti strumentali della Provincia

1. Ferma restando l’autonoma individuazione del contratto collettivo di lavoro da applicare al proprio personale, gli enti strumentali della Provincia previsti dall’articolo 33, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006 si adeguano agli eventuali limiti al costo del lavoro fissati dalla Giunta provinciale.

2. La Giunta provinciale fissa i criteri e le modalità per la quantificazione della retribuzione aggiuntiva attribuibile dagli enti strumentali indicati dal comma 1 al personale messo a disposizione dalla Provincia, nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo."

 

     Art. 28. Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) i commi 5, 6, 8 e 10 dell’articolo 51 della legge sul personale della Provincia;

b) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1999, n. 5-4/Leg (Regolamento per la corresponsione dei compensi al collegio arbitrale di disciplina della Provincia).

 

Capo II

Modificazione della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6

(Disposizioni generali sul funzionamento della struttura

provinciale - modifiche alla legge provinciale

29 aprile 1983, n. 12, concernente

"Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della

Provincia autonoma di Trento", e altre disposizioni

in materia di personale)

 

     Art. 29. Modificazione dell’articolo 41 della legge provinciale n. 6 del 1990

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 41 della legge provinciale n. 6 del 1990 è inserito il seguente:

"5 bis. Previo consenso della Provincia, questo articolo si applica inoltre nei confronti del personale designato da organismi ai quali la Provincia partecipa istituzionalmente nonché dagli enti strumentali individuati dall’articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)."

 

Capo III

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3

(Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

 

     Art. 30. Modificazioni dell’articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. All’articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 le parole: "dai suoi regolamenti di esecuzione" sono sostituite dalle seguenti: "da atti organizzativi approvati con deliberazione della Giunta provinciale";

b) nel comma 3 le parole: "con regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "con l’atto organizzativo previsto dal comma 2";

c) nell’alinea del comma 4 le parole: "I regolamenti" sono sostituite dalle seguenti: "Gli atti organizzativi";

d) nell’alinea del comma 5 le parole: "il regolamento può prevedere" sono sostituite dalle seguenti: "l’atto organizzativo può prevedere";

e) nella lettera a) del comma 5 le parole: "ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 6" sono soppresse; f) alla fine della lettera a) del comma 6 sono inserite le seguenti parole: "al dirigente dell’agenzia, ancorché dotato della rappresentanza legale di essa, si applica l’articolo 16, comma 1, lettera g), della legge sul personale della Provincia";

g) la lettera c) del comma 6 è abrogata;

h) nel comma 8 le parole: "I regolamenti di esecuzione" sono sostituite dalle seguenti: "Gli atti organizzativi";

i) nel comma 8 bis le parole: "Con regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "Con deliberazione della Giunta provinciale";

j) nel comma 9 le parole: "dal regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "dall’atto organizzativo";

k) il terzo periodo del comma 9 è soppresso;

l) nel comma 9 bis le parole: "In deroga a quanto previsto dai regolamenti," sono soppresse;

m) dopo il comma 9 ter è inserito il seguente:

"9 quater. La Giunta provinciale approva criteri per determinare i compensi e i rimborsi spese spettanti ai componenti, o loro delegati, degli organi delle agenzie della Provincia e degli enti strumentali previsti nell’articolo 33, comma 1, lettere a) e b). Per i componenti esterni i compensi non possono comunque superare i limiti previsti nell’articolo 58, comma 6, della legge sul personale della Provincia. Per i componenti che siano dipendenti della Provincia o degli enti strumentali si applica l’articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento)."

2. Il comma 1 si applica anche con riferimento alle agenzie già istituite alla data di entrata in vigore di quest’articolo. I regolamenti già approvati alla predetta data continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell’atto organizzativo previsto dall’articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006, come modificato dal comma 1 del presente articolo; dalla stessa data i predetti regolamenti sono abrogati.

 

     Art. 31. Modificazione dell’articolo 39 bis della legge provinciale n. 3 del 2006

1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 39 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserita la seguente:

"c bis) assistenza e consulenza a favore delle amministrazioni aggiudicatrici in materia di esecuzione di contratti di lavori pubblici, anche a mezzo di idoneo organismo individuato ai sensi dell’articolo 32, comma 5, lettera a);".

 

     Art. 32. Inserimento dell’articolo 39 septies nella legge provinciale n. 3 del 2006

1. Dopo l’articolo 39 sexies della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"Art. 39 septies

Misure organizzative per il coordinamento di azioni interregionali di cooperazione territoriale

1. Nel rispetto dell’ordinamento statale la Provincia può partecipare alla costituzione di una struttura assieme alla Provincia autonoma di Bolzano e al Land Tirolo, anche con sede fuori dal proprio territorio, per coordinare le azioni comuni di carattere interregionale per la cooperazione territoriale, comprese quelle derivanti dagli impegni assunti dalla Provincia in occasione delle sedute congiunte delle assemblee legislative della Provincia di Trento, della Provincia di Bolzano e del Tirolo. Una convenzione regola i rapporti organizzativi e finanziari tra gli enti per assicurare il funzionamento della struttura di coordinamento.

2. Per i fini del comma 1 la Provincia assegna un incarico di coordinamento, per la durata della legislatura, a proprio personale o a una persona esterna all’amministrazione, assunta con contratto a tempo determinato per la durata dell’incarico, in possesso del diploma di laurea e dei requisiti generali prescritti per l’ammissione all’impiego in Provincia. In caso di assunzione a tempo determinato il contratto individuale di lavoro stabilisce i contenuti e le modalità di svolgimento dell’incarico, nonché il trattamento economico spettante. Per la scadenza dell’incarico si applica l’articolo 34 bis della legge sul personale della Provincia. La Giunta provinciale individua la struttura organizzativa di riferimento dell’incarico."

 

Capo IV

Modificazione della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23

(legge provinciale sull'attività amministrativa)

 

     Art. 33. Modificazione dell’articolo 34 della legge provinciale sull’attività amministrativa

1. Il comma 4 dell’articolo 34 della legge provinciale sull’attività amministrativa è sostituito dal seguente: "4. Per lo svolgimento delle attività previste da quest’articolo possono essere stipulate apposite convenzioni con gli enti locali, le comunità previste dalla legge provinciale n. 3 del 2006 e con altri soggetti pubblici e privati interessati, al fine di costituire sportelli di assistenza e informazione anche condivisi. La convenzione individua l’ente presso il quale è costituito lo sportello e al quale è affidata la gestione, fermo restando il coordinamento della Provincia per le attività di assistenza e informazione di interesse provinciale."

 

Capo V

Modificazioni della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26

(Norme in materia di servizi antincendi)

 

     Art. 34. Modificazioni dell’articolo 15 della legge provinciale n. 26 del 1988

1. All’articolo 15 della legge provinciale n. 26 del 1988 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3 bis le parole: "determinato e" sono soppresse;

b) dopo il comma 3 bis è inserito il seguente:

"3 ter. La Provincia, in concomitanza con gli inquadramenti previsti nel comma 3 bis, può costituire rapporti di lavoro a termine di durata fino a tre anni nei confronti di personale già dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato dei comuni individuati ai sensi del comma 3 bis e addetto alle mansioni previste dal medesimo comma."

2. Il comma 1 è efficace a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 (legge finanziaria provinciale 2010).

 

Capo VI

Modificazione della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5

(legge provinciale sui giovani)

 

     Art. 35. Sostituzione dell’articolo 21 bis della legge provinciale sui giovani

1. L’articolo 21 bis della legge provinciale sui giovani è sostituito dal seguente:

"Art. 21 bis

Progetti di impegno nel servizio civile provinciale

1. Per fornire ai giovani opportunità di crescita sociale e personale aggiuntive rispetto a quelle realizzate nell’ambito del servizio civile nazionale, la Provincia può sostenere il coinvolgimento dei giovani in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 21 in attività di utilità sociale, attraverso il finanziamento di progetti di utilità sociale nell’ambito del servizio civile provinciale della durata non superiore a dodici mesi, presentati da soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 20, secondo quanto previsto dal piano provinciale del servizio civile."

 

Capo VII

Modificazione della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10,

concernente "Disciplina delle nomine e delle designazioni

di competenza della Provincia autonoma di Trento

e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3

(Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)"

 

     Art. 36. Modificazione dell’articolo 4 della legge provinciale n. 10 del 2010

1. Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale n. 10 del 2010 le parole: "o lavorativo" sono sostituite dalle seguenti: ", lavorativo o assimilabile".

 

Capo VIII

Disposizioni finali e finanziarie

 

     Art. 37. Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della modificazione all’articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006, inserita dalla lettera m) del comma 1 dell’articolo 30 della presente legge, provvede ciascuna agenzia con il proprio bilancio.

2. Per le finalità dell’articolo 32 si provvede con gli stanziamenti previsti in bilancio sull’unità previsionale di base 15.5.120 (Oneri per servizi e spese generali).

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell’articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

 

     Art. 38. Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.