§ 2.1.175 - D.P.G.R. 3 novembre 2003, n. 15/L.
Modifica del Regolamento previsto dall’art. 5 - comma 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 emanato con DPReg. 18 aprile 2001, n. 8/L


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:03/11/2003
Numero:15

§ 2.1.175 - D.P.G.R. 3 novembre 2003, n. 15/L.

Modifica del Regolamento previsto dall’art. 5 - comma 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 emanato con DPReg. 18 aprile 2001, n. 8/L

(B.U. 25 novembre 2003, n. 47).

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

 

     Visto l’art. 4 punto 1 dello Statuto speciale di autonomia approvato con DPR 31 agosto 1972, n. 670;

     Visto il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR 10 gennaio 1957, n. 3;

     Visto il DPR 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato Testo Unico;

     Vista la legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, contenente "Norme sullo stato giuridico, trattamento economico ed ordinamento delle carriere del personale della Regione";

     Visto il relativo regolamento di esecuzione approvato con DPGR 5 gennaio 1959, n. 54;

     Vista la legge regionale 21 luglio 2000, n. 3;

     Visto il contratto collettivo riguardante il personale dell’area non dirigenziale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e Bolzano di data 10 ottobre 2003;

     Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2003, n. 922, con la quale è stato modificato il regolamento previsto dall’articolo 5 - comma 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3;

 

decreta

 

     il Capo II, il Capo III e la tabella Allegato A) del Regolamento previsto dall’art. 5 - comma 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 emanato con D.P.G.R. 18 aprile 2001, n. 8/L sono sostituti dal nuovo Capo II, Capo III e dalla tabella Allegato A) nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

 

 

Capo II

(Reclutamento di personale a tempo determinato)

 

     Art. 11. (Ambito di applicazione)

     1. Il presente capo disciplina le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato, nei casi previsti dalla normativa in vigore.

     2. Le modalità relative all’individuazione del personale da assumere non si applicano nei confronti dei dipendenti da assegnare presso le segreterie del Presidente e degli Assessori della Giunta regionale, nonché presso l’Ufficio di Gabinetto, tenuto conto del rapporto fiduciario che caratterizza dette posizioni di lavoro.

 

     Art. 12. (Modalità di assunzione)

     1. Le assunzioni temporanee, secondo quanto stabilito dalla normativa regionale vigente ed in particolare dal contratto collettivo in vigore, sono disposte nella corrispondente posizione economico professionale secondo la tabella allegato A. In caso di professionalità che si sviluppano in più posizioni economico professionali, l’assunzione a tempo determinato viene disposta nella posizione economico professionale iniziale.

     2. L’assunzione a tempo determinato viene disposta prioritariamente tra coloro che hanno conseguito l’idoneità in concorsi pubblici banditi dall’Amministrazione regionale per la medesima posizione economico professionale o per profili professionali assimilabili, purchè in possesso dei requisiti richiesti.

     3. Per le sostituzioni di personale inserito nelle posizioni economico professionali A1, A2, A3 e A4 l’assunzione avviene secondo quanto previsto dal successivo articolo 14.

     4. Per le sostituzioni di personale inserito nelle posizioni economico professionali B1, B2, B3, B4, C1, C2 e C3, in assenza di graduatorie di concorsi, l’amministrazione regionale provvederà ad indire apposite selezioni pubbliche per il reclutamento di personale a tempo determinato per titoli, per esami o per titoli ed esami; i requisiti culturali e professionali per la partecipazione alle selezioni suddette, le materie sulle quali verteranno le prove, le modalità di svolgimento delle prove stesse nonché la validità delle graduatorie che non potrà essere superiore a due anni, verranno stabilite dai relativi bandi di indizione delle selezioni.

     5. Per le sostituzioni di personale inserito nelle posizioni economico professionali B1 e B2, in assenza di graduatorie di concorsi ed in alternativa a quanto disposto dal comma 4, le assunzioni possono avvenire tra gli iscritti nelle graduatorie permanenti, di cui al successivo articolo 14, secondo l’ordine della relativa graduatoria, purché in possesso dei requisiti richiesti.

     6. Relativamente alla sostituzione di personale con le mansioni di conservatore, in presenza di effettive esigenze di servizio e in assenza di aspiranti in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni di conservatore, l’Amministrazione potrà procedere all’assunzione di candidati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza.

     7. Il personale supplente deve di norma appartenere o essere aggregato al gruppo linguistico del dipendente sostituito.

 

     Art. 13. (Requisiti, trattamento giuridico ed economico)

     1. Il personale assunto a tempo determinato deve essere in possesso dei requisiti generali per l’ammissione all’impiego presso la Regione.

     2. Al personale assunto a tempo determinato si applica, compatibilmente con la temporaneità del rapporto d’impiego e in assenza di specifiche disposizioni contrattuali, il trattamento economico e giuridico del personale a tempo indeterminato, secondo la posizione economico professionale di assunzione.

 

     Art. 14. (Assunzione a tempo determinato nelle posizioni economico professionali A1 e A3. Graduatorie permanenti)

     1. Ai fini dell’assunzione a tempo determinato nelle posizioni economico professionali A1 e A3 vengono formate apposite graduatorie permanenti di coloro che hanno presentato domanda, secondo quanto previsto dal successivo articolo 15. In particolare vengono formate tre graduatorie distinte per mansioni:

     a) “impiegato” relativa al profilo professionale di agente - economico professionale A3;

     b) “operaio” comprendente i profili professionali di agente tecnico qualificato - posizione economico professionale A1, agente di stamperia – posizione economico professionale A3, agente tecnico specializzato - posizione economico professionale A3;

     c) “commesso” comprendente i profili professionali di sorvegliante ai servizi di anticamera e portineria - posizione economico professionale A1, agente a servizi di anticamera e portineria - posizione economico professionale A3 e centralinista - posizione economico professionale A3.

     2. I criteri di valutazione sono definiti nell’articolo 18 del presente regolamento. Alla valutazione dei titoli, nonchè alla formazione delle relative graduatorie, in cui saranno ricomprese le domande pervenute nel termine di cui all’articolo 15 - comma 1, provvederà un’apposita commissione costituita con deliberazione della Giunta regionale e composta da tre membri, scelti fra i dipendenti regionali, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di segretario, secondo le modalità indicate nell’articolo 27.

     3. Le graduatorie sono approvate con decreto del Dirigente della Ripartizione I - Affari del Personale e sono esposte all’Albo della Ripartizione I - Affari del personale. Tali graduatorie entrano in vigore il 1° gennaio, per le domande pervenute entro il 31 agosto dell’anno precedente.

     4. Le domande per l’inserimento nelle graduatorie devono essere ripresentate, pena la cancellazione dalla graduatoria, entro due anni decorrenti dal termine per la presentazione della domanda, qualora l’aspirante entro tale biennio non abbia instaurato un rapporto di servizio presso l’Amministrazione regionale.

     5. Gli iscritti nelle graduatorie in possesso di nuovi titoli dovranno far pervenire all’Amministrazione domanda di integrazione riguardante i titoli stessi. L’aggiornamento del punteggio viene effettuato in base alla data di ricevimento della suddetta dichiarazione, nel rispetto della scadenza prevista dal precedente comma 3.

 

     Art. 15. (Assunzione a tempo determinato nelle posizioni economico professionali A1 e A3. Presentazione delle domande)

     1. Le domande finalizzate all’inserimento nelle graduatorie permanenti per le posizioni economico professionali A1 e A3 vanno redatte in carta semplice secondo il fac-simile predisposto dal competente ufficio e dovranno essere inviate:

     - direttamente a mano all’Ufficio assunzioni e gestione giuridica del personale entro le ore 16.00 del 31 agosto di ogni anno; la data di arrivo sarà comprovata esclusivamente dal bollo a data apposto dal servizio protocollo;

     - mediante spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 agosto di ogni anno. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.

     Qualora il 31 agosto cada in giornata festiva o non lavorativa, il termine di presentazione delle domande viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

     2. La domanda dovrà riportare, oltre i dati anagrafici, il titolo o i titoli di studio o professionali posseduti, le precedenti esperienze lavorative, l’eventuale idoneità conseguita in concorsi o selezioni banditi dall’Amministrazione regionale, l’eventuale percepimento del sussidio minimo vitale, la composizione del nucleo familiare di appartenenza e le eventuali condizioni che danno titolo alla preferenza nelle assunzioni (allegato B).

     3. I candidati indicano nella domanda di assunzione il gruppo linguistico al quale appartengono o al quale si aggregano. Per i candidati residenti in provincia di Bolzano la dichiarazione di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico (italiano, tedesco o ladino) dovrà corrispondere alla dichiarazione resa all’ultimo censimento. I candidati non residenti in provincia di Bolzano possono comunque rendere, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie, la dichiarazione di appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici (italiano, tedesco o ladino). La mancata indicazione, nella domanda di assunzione, della dichiarazione di appartenenza o aggregazione ad un gruppo linguistico comporterà, per i candidati non residenti in provincia di Bolzano, l’automatica aggregazione al gruppo linguistico italiano.

     4. Nelle domande dovrà essere in ogni caso indicato il possesso o meno dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, rilasciato ai sensi del DPR 26 luglio 1976, n. 752, indicando il grado dell’attestato medesimo, nonché dell’attestato di conoscenza della lingua ladina rilasciato dal Commissariato del Governo della provincia di Bolzano o della provincia di Trento.

     5. I candidati in possesso dell’attestato di conoscenza della lingua ladina rilasciato dal Commissariato del Governo della provincia di Bolzano o della provincia di Trento potranno avere la precedenza per la copertura di posti destinati ad uffici aventi competenza territoriale sulle valli ladine.

     6. Alla domanda devono essere allegati in copia autenticata tutti i documenti atti a comprovare il possesso dei titoli oggetto di valutazione ai fini della posizione in graduatoria.

     In alternativa alla presentazione della documentazione comprovante il possesso dei titoli dichiarati, i candidati possono

     - effettuare una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente;

     - chiedere che l’Amministrazione regionale proceda d’ufficio all’acquisizione di documenti già in possesso dell’Amministrazione stessa. In questo caso è necessario indicare con esattezza il procedimento amministrativo cui tali documenti si riferiscono.

 

     Art. 16. (Offerta dei posti)

     1. I posti da coprire vengono comunicati agli aspiranti in ordine alla loro posizione nella relativa graduatoria mediante telegramma.

     2. L’offerta dovrà essere accettata per iscritto entro i tre giorni successivi all’invio del telegramma. Per motivate esigenze di servizio, l’Amministrazione può fissare il termine per l’accettazione entro le ore 16.00 del giorno successivo a quello dell’invito.

     In caso di mancata accettazione si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 17.

     3. Coloro che accettano l’offerta saranno invitati a presentare entro il termine stabilito, la documentazione o l’autocertificazione utile all’assunzione.

 

     Art. 17. (Assunzione a tempo determinato nelle posizioni economico professionali A1 e A3. Cancellazione dalla graduatoria)

     1. Qualora l’aspirante non accetti l’offerta di un posto senza giustificato motivo o perché titolare di un lavoro a tempo indeterminato presso enti pubblici o non presenti i documenti entro il termine fissato oppure non prenda servizio alla data convenuta, è cancellato dalla relativa graduatoria. Non si procede alla cancellazione dalla graduatoria nei confronti di coloro che rifiutano l’assunzione a tempo determinato in sedi che distano almeno trenta chilometri dal luogo di residenza o di domicilio; in assenza di residenza o di domicilio nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige, la distanza viene calcolata da Trento, sede del capoluogo della Regione o da altra località sita nel territorio regionale, scelta dal candidato ed indicata nella domanda.

     2. Il personale che non supera il periodo di prova o che incorre in una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto e inferiore a quella licenziamento, non può essere riassunto a tempo determinato se non decorsi tre anni dalla data di cessazione.

     3. L’impiegato che, decorso il periodo di prova, si dimette volontariamente dal servizio è cancellato dalla graduatoria sulla base della quale era stata disposta l’assunzione.

     4. Nel caso in cui il rapporto venga risolto per scarso rendimento o per motivi disciplinari, l’aspirante viene cancellato dalla relativa graduatoria e decade dal diritto di iscriversi nella stessa.

     5. Coloro che presentano dichiarazioni o documenti falsi subiscono la cancellazione permanente da tutte le graduatorie. I candidati che, sulla base di dichiarazioni o documenti falsi, ottengono un incarico subiscono l’annullamento dell’incarico stesso e la cancellazione permanente da tutte le graduatorie. La presentazione di dichiarazioni mendaci o di documenti falsi comporta la comunicazione del fatto all’autorità giudiziaria competente.

     6. Coloro che sono stati cancellati dalle graduatorie, ad esclusione delle cancellazioni previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, possono iscriversi nuovamente nelle graduatorie, decorsi sei mesi dalla data di cancellazione; nel caso di cancellazione ai sensi del comma 5, il candidato può iscriversi nuovamente nella relativa graduatoria qualora sia stata disposta l’archiviazione del procedimento penale o sia intervenuta sentenza di proscioglimento.

     7. Durante il periodo di cancellazione dalle graduatorie, i candidati non possono partecipare alle selezioni pubbliche per il reclutamento del personale a tempo indeterminato, di cui al successivo capo III.

     8. La cancellazione dalle graduatorie viene disposta con decreto del Dirigente della Ripartizione I - Affari del Personale; tale cancellazione viene annotata nella graduatoria esposta all’Albo della Ripartizione I - Affari del Personale.

 

     Art. 18. (Valutazione dei titoli)

     1. Per la formazione della graduatoria vengono valutati i seguenti titoli:

     a) Titoli di studio o professionali - punteggio massimo attribuibile - punti 2:

     Non vengono valutati il diploma di scuola media inferiore ed il diploma di laurea. Viene valutato un unico titolo di studio; in caso di presentazione di più titoli di studio viene valutato quello attinente alle mansioni cui si aspira o, in mancanza di quest’ultimo, il titolo di studio immediatamente superiore.

     • Superamento di un ulteriore biennio di studio dopo la scuola media, attestato professionale e diploma di maturità attinenti alle mansioni cui si aspira - punti 2

     • Superamento di un ulteriore biennio di studio dopo la scuola media, attestato professionale e diploma di maturità non attinenti alle mansioni cui si aspira - punti 0.5

     b) Attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca (rilasciato dal Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano) e attestato di conoscenza della lingua ladina (rilasciato dal Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano e dal Commissariato del Governo per la provincia di Trento) - punteggio massimo attribuibile - punti 2.5:

     • Attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca riferito al diploma di laurea (Patentino A), attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca riferito al diploma di scuola media superiore (Patentino B), attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca riferito al diploma di scuola media inferiore (Patentino C) - punti 2

     • Attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca riferito alla licenza elementare (Patentino D) - punti 1

     • Attestato di conoscenza della lingua ladina - punti 0.5

     c) Esperienza lavorativa - punteggio massimo attribuibile - punti 12:

     • per ogni anno di servizio a tempo determinato prestato presso la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige con mansioni attinenti a quelle cui si aspira, secondo i contenuti professionali previsti dai profili di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 14 (salvo quanto previsto dal successivo articolo 21) - punti 1;

     • per ogni anno di servizio a tempo determinato prestato presso la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige con mansioni diverse rispetto a quelle cui si aspira secondo i contenuti professionali previsti dai profili di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 14 (salvo quanto previsto dal successivo articolo 21) - punti 0.5;

     • per ogni anno di servizio a tempo determinato prestato presso datori di lavoro pubblici con mansioni attinenti a quelle cui si aspira secondo i contenuti professionali previsti dai profili di cui alle a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 14 (salvo quanto previsto dal successivo articolo 21) - punti 0.4;

     • per ogni anno di servizio prestato presso datori di lavoro privati con mansioni attinenti a quelle a quelle cui si aspira secondo i contenuti professionali previsti dai profili di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 14 - punti 0.4;

     Il periodo massimo di valutazione non potrà essere complessivamente superiore ad anni dodici.

     La frazione temporale superiore a 15 giorni sarà valutata alla stregua di un mese intero.

     Il servizio a tempo parziale è valutato in proporzione al numero di ore prestate settimanalmente.

     d) Idoneità ad un concorso pubblico o ad una selezione pubblica indetta ai sensi del successivo capo III, banditi dalla Regione - Punteggio massimo attribuibile - punti 5:

     • per ciascuna idoneità conseguita in concorsi o selezioni per profili uguali o simili, per contenuto professionale, a quelli previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 14 - punti 1 fino ad un massimo di 5;

     • per ciascuna idoneità conseguita in concorsi per profili diversi da quelli del punto precedente - punti 0.5 fino ad un massimo 2.5.

     e) Sussidio di minimo vitale - Punteggio massimo attribuibile - punti 2.

     Nel caso che la famiglia convivente dell’aspirante percepisca il sussidio di minimo vitale in modo continuativo per almeno sei mesi vengono attribuiti complessivi punti 2.

     Il percepimento dell’assegno minimo vitale deve essere in atto al momento di presentazione della domanda. Tale dato deve essere confermato prima della formazione delle graduatorie semestrali. In mancanza di indicazioni corrispondenti il relativo punteggio già attribuito è azzerato.

     f) Figli minori conviventi - Punteggio massimo attribuibile - punti 3

     Per ogni figlio minore convivente - punti 1 fino ad massimo di 3.

     Per i figli conviventi portatori di handicap in situazione di gravità si prescinde dalla minore età.

     2. In caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti per l’accesso all’impiego statale, secondo quanto disposto dal DPR 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazione.

 

     Art. 19. (Norma transitoria)

     1. In prima applicazione le graduatorie permanenti di cui all’articolo 14 vengono formate sulla base delle domande pervenute entro il 31 dicembre 2003, applicando la valutazione dei titoli di cui all’art. 18 - comma 1 del presente Regolamento. La relativa graduatoria entrerà in vigore il 1° maggio 2004.

     2. La validità delle graduatorie attualmente in vigore è prorogata fino al 30 aprile 2004.

     3. È facoltà dei candidati che hanno presentato domanda di iscrizione o di integrazione nelle graduatorie entro i termini stabiliti dal precedente regolamento, adeguare la propria domanda ai criteri di valutazione previsti dall’attuale regolamento.

 

Capo III

Reclutamento mediante selezione pubblica

 

     Art. 20. (Ambito di applicazione)

     1. Il presente capo disciplina l’accesso all’impiego in Regione nelle posizioni economico professionali A1 e A3, mediante selezione pubblica volta all’accertamento della professionalità richiesta. L’accesso avviene mediante idonee prove selettive, alle quali partecipano gli iscritti nelle graduatorie di cui al precedente capo II, secondo le modalità previste dal comma 1 dell’articolo 23.

     2. Per il collocamento al lavoro dei disabili si applicano le disposizioni normative attualmente in vigore.

 

     Art. 21. (Disposizioni per il personale regionale a tempo indeterminato)

     1. I dipendenti regionali a tempo indeterminato possono chiedere di essere inseriti nelle graduatorie di cui al capo II e sono ammessi alle selezioni finalizzate all’assunzione di personale a tempo indeterminato, se collocati in posizione utile o se aventi diritto alla riserva prevista dall’art. 14 della legge 11 luglio 1980 n. 312.

     2. Ai fini della valutazione dei titoli previsti dall’articolo 18, per il personale di cui al presente articolo viene considerato anche il servizio prestato a tempo indeterminato.

 

     Art. 22. (Bando di selezione)

     1. Le selezioni sono indette con deliberazione della Giunta regionale.

     2. Nel bando sono indicati:

     a) il numero di posti a selezione, distinti per gruppo linguistico;

     b) il profilo professionale e la posizione economico professionale a selezione;

     c) i requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione;

     d) il programma di esame;

     e) le modalità di espletamento della prova selettiva.

     3. Nel rispetto delle riserve previste per ciascun gruppo linguistico, il quaranta per cento dei posti a selezione è riservato al personale regionale a tempo indeterminato inquadrato da almeno cinque anni nella posizione economico professionale immediatamente inferiore rispetto a quella dei posti a selezione.

 

     Art. 23. (Convocazione e partecipazione alle prove selettive)

     1. Alle prove selettive sono convocati, per ogni posto bandito, almeno cinque candidati secondo l’ordine delle graduatorie di cui al capo II, articolo 14, comma 1.

     2. Il personale regionale avente diritto alla riserva prevista dal comma 3 del precedente articolo 22 viene convocato indipendentemente dalla posizione ricoperta all’interno della graduatoria medesima.

 

     Art. 24. (Programma d’esame)

     1. I programmi d’esame delle selezioni di cui al presente Capo III sono quelli previsti dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 4 marzo 1999, 2/L e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione 22 giugno 1999, n. 29 - Supplemento 1.

 

     Art. 25. (Graduatoria)

     1. La prova selettiva si intende superata se il candidato ottiene in essa la votazione minima di 36 su 60.

     2. Al termine di ogni prova selettiva la Commissione forma la graduatoria sulla base dei risultati conseguiti nella prova stessa e del punteggio attribuito per i titoli presentati.

     3. I risultati della selezione vengono approvati con deliberazione della Giunta regionale.

     4. I candidati che hanno conseguito l’idoneità nella selezione possono essere assunti entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria, secondo l’ordine di merito e nel rispetto delle riserve previste per gruppo linguistico.

 

     Art. 26. (Cancellazione dalla graduatoria)

     1. I concorrenti che senza giustificato motivo non si sottopongono alla prova selettiva vengono cancellati dalla graduatoria con decreto del Dirigente della Ripartizione I - Affari del personale; tale cancellazione viene annotata nella graduatoria esposta all’Albo della Ripartizione I - Affari del Personale. I medesimi concorrenti possono ripresentare domanda di iscrizione nelle graduatorie; l’inserimento nelle graduatorie medesime viene effettuato in base alla data di ricevimento della suddetta domanda, nel rispetto della scadenza annuale prevista dal comma 3 dell’articolo 14.

 

 

     Allegato A)

     (Omissis)