§ 2.1.70 - D.P.G.R. 10 maggio 1983, n. 3/L.
Approvazione del testo unico delle leggi regionali concernenti norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:10/05/1983
Numero:3


Sommario
Art. 1. (art. 1 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).
Art. 2. (art. 2 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).
Art. 3. (art. 3 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).
Art. 4. (art. 4 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 1 L.R. 15 novembre 1978, n. 21, art. 1 L.R. 4 marzo 1983, n. 1).
Art. 5. (art. 5 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 1 L.R. 7 luglio 1978, n. 11, art. 2 L.R. 4 marzo 1983, n. 1).
Art. 6. (art. 3 L.R. 4 marzo 1983, n. 1).
Art. 7. (art. 6 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).
Art. 8. (art. 7 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 2 L.R. 15 novembre 1978, n. 21).
Art. 9. (art. 8 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).
Art. 10. (art. 9 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).
Art. 11. (art. 10 L.R. 11dicembre 1975, n. 11, art. 2 L.R. 7 luglio 1978, n. 11).
Art. 12. (art. 11 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 18 L.R. 15 novembre 1978, n. 21).
Art. 13. (art. 12 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 18 L.R. 15 novembre 1978, n. 21).
Art. 14. (art. 13 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).
Art. 15. (art. 14 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 1 L.R. 15 novembre 1978, n. 21).
Art. 16. (art. 15 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).
Art. 17. (art. 16 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).
Art. 18. (art. 17 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 4 L.R. 4 marzo 1983, n. 1).
Art. 19. (art. 18 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).
Art. 20. (art. 19 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).
Art. 21. (art. 20 L.R. 11dicembre 1975, n. 11, art. 5 L.R. 4 marzo 1983, n. 1).
Art. 22. (art. 21 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 11 L.R. 4 manzo 1983, n. 1).
Art. 23. (art. 22 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).
Art. 24. (art. 23 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).
Art. 25. (art. 3 L.R. 15 novembre 1978, n. 21, art. 6 L.R. 4 marzo 1983, n. 1).
Art. 26. (art. 24 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).
Art. 27. (art. 8 L.R. 4 marzo 1983, n. 1).
Art. 28. (art. 25 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 4 L.R. 15 novembre 1978, n. 21, art. 9 L.R. 4 marzo 1983, n. 1).
Art. 29. (art. 26 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).
Art. 30. (art. 27 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 10 L.R. 4 marzo 1983, n. 1).
Art. 31. (art. 28 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 12 L.R. 4 marzo 1983, n. 1).
Art. 32. (art. 13 L.R. 4 marzo 1983, n. 1).
Art. 33. (art. 14 L.R. 4 marzo 1983, n. 1).
Art. 34. (art. 23 L.R. 4 marzo 1983, n. 1).
Art. 35. (art. 29 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).
Art. 36. (art. 30 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).
Art. 37. (art. 32 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 5 L.R. 15 novembre 1978, n.
Art. 38. (art. 33 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 6 L.R. 15 novembre 1978, n. 21).
Art. 39. (art. 34 L.R. 1 1 dicembre 1975, n. 11, art. 7 L.R. 15 novembre 1978, n. 21).
Art. 40. (art. 35 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).
Art. 41. (art. 36 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 8 L.R. 15 novembre 1978, n. 21).
Art. 42. (art. 37 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 9 L.R. 15 novembre 1978, n. 11).
Art. 43. (art. 38 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 10 L.R. 15 novembre 1978, n. 21, art. 15 L.R. 4 marzo 1983, n. 1).
Art. 44. (art. 11 L.R. 15 novembre 1978, n. 21).
Art. 45. (art. 39 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 12 L.R. 15 novembre 1978, n. 21).
Art. 46. (art. 40 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 16 L.R. 4 marzo 1983, n. 1).
Art. 47. (art. 41 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).
Art. 48. (art. 42 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 13 L.R. 15 novembre 1978, n. 21).
Art. 49. (art. 17 L.R. 4 marzo 1983, n. 1).
Art. 50. (art. 43 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 14 L.R. 15 novembre 1978, n. 21, art. 19 L.R. 4 marzo 1983, n. 1).
Art. 51. (art. 44 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).
Art. 52. (art. 45 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).
Art. 53. (art. 18 L.R. 4 marzo 1983, n. 1).
Art. 54. (art. 46 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 20 L.R. 4 marzo 1983, n. 1).
Art. 55. (art. 47 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).
Art. 56. (art. 48 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).
Art. 57. (art. 15 L.R. 15 novembre 1978, n. 21).
Art. 58. (art. 21 L.R. 4 marzo 1983, n. 1).
Art. 59. (art. 49 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 16 L.R. 15 novembre 1978, n.
Art. 60. (art. 3 L.R. 7 luglio 1978, n. 11).
Art. 61. (art. 4 L.R. 7 luglio 1978, n. 11).
Art. 62. (art. 5 L.R. 7 luglio 1978, n. 11).
Art. 63. (art. 51 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 18 L.R. 15 novembre 1978, n. 21).
Art. 64. (art. 52 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).
Art. 65. (art. 53 L.R. II dicembre 1975, n. 11, art. 18 L.R. 15 novembre 1978, n. 21).
Art. 66. (art. 54 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).
Art. 67. (art. 7 L.R. 7 luglio 1978, n. 11).
Art. 68. (art. 22 L.R. 4 marzo 1983, n. 1).
Art. 69. (art. 7 L.R. 4 marzo 1983, n. 1).
Art. 70. (art. 24 L.R. 4 marzo 1983, n. 1).
Art. 71. (art. 56 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).
Art. 72. (art. 59 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 17 L.R. 15 novembre 1978, n. 21).
Art. 73. (art. 66 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).
Art. 74. (art. 68 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 20 L.R. 15 novembre 1978, n.


§ 2.1.70 - D.P.G.R. 10 maggio 1983, n. 3/L.

Approvazione del testo unico delle leggi regionali concernenti norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali della regione [1].

(B.U. 18 ottobre 1983, n. 54 - S.O.).

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali sullo stato giuridico ed economico del personale dei

comuni della Regione Trentino - Alto Adige

 

Art. 1.

(art. 1 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).

     1. I comuni della Regione devono disciplinare l'ordinamento del proprio personale con regolamento da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11 osservando le norme di principio in essa contenute.

     2. Restano fermi i principi stabiliti dalle leggi vigenti, concernenti le materie disciplinate dal presente testo unico, purché compatibili con la stessa.

 

     Art. 2.

(art. 2 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).

     1. L'organico del personale dipendente dai comuni comprende un ruolo unico, distinto in qualifiche funzionali da determinarsi sulla base delle funzioni e mansioni svolte.

 

     Art. 3.

(art. 3 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).

     1. Al regolamento del personale devono essere allegate le tabelle dei posti di organico, corrispondenti alle qualifiche funzionali ed ai relativi livelli retributivi.

 

     Art. 4.

(art. 4 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 1 L.R. 15 novembre 1978, n. 21, art. 1 L.R. 4 marzo 1983, n. 1).

     1. L'assunzione del personale avviene:

     a) mediante concorso pubblico per esami, per titoli integrato da prova pratica, per titoli ed esami, per corso-concorso secondo quanto stabilito dal regolamento organico del personale dipendente, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 20, commi 1 e 2 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e dalla presente legge. Nella scelta del sistema di concorso il regolamento organico terrà conto dei particolari requisiti di studio e professionali previsti per i diversi profili professionali all'interno delle qualifiche funzionali;

     b) mediante contratto a tempo determinato per fronteggiare esigenze eccezionali o straordinarie. Il contratto non può avere durata superiore ad un anno ed è rinnovabile fino al limite complessivo di due anni. Qualora si tratti di personale destinato a svolgere mansioni impiegatizie le assunzioni a contratto non possono superare il limite del venti per cento dei posti del ruolo organico del personale impiegatizio [2].

     2. E' data facoltà ai comuni di prevedere nei propri regolamenti la possibilità di utilizzare la graduatoria degli idonei, per due anni dalla data di approvazione della graduatoria stessa, per la copertura dei posti resisi nel frattempo vacanti.

     3. I concorsi per la copertura dei posti che si renderanno vacanti entro una data certa, potranno essere banditi con sei mesi di anticipo rispetto alla data stessa.

 

     Art. 5.

(art. 5 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 1 L.R. 7 luglio 1978, n. 11, art. 2 L.R. 4 marzo 1983, n. 1).

     1. Per specifici settori di attività quali servizi generali, scolastici e socio-assistenziali e/o in relazione a particolari modalità di espletamento del servizio nell'interesse degli utenti, i comuni possono prevedere nei propri regolamenti organici, posti di ruolo da ricoprire con assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo definito non inferiore alla metà delle ore settimanali previste per l'incarico a tempo pieno, nei limiti ed alle condizioni che saranno stabilite dai rispettivi regolamenti organici.

     2. L'orario di lavoro settimanale può essere ulteriormente ridotto a dodici ore nel caso in cui trattasi di personale ausiliario e/o operaio.

     3. Al rapporto a tempo definito si applica la disciplina del rapporto di Lavoro del personale di ruolo a tempo pieno, salva la proporzionale riduzione dello stipendio, della indennità integrativa speciale e delle altre competenze, in rapporto al minore orario di servizio, fatta eccezione per le quote di aggiunta di famiglia che vanno corrisposte per intero, sempreché tale emolumento non venga già corrisposto in relazione ad altro rapporto di lavoro.

     4. I posti di ruolo a tempo definito non possono comunque superare il limite del dieci per cento dei posti complessivi di ruolo previsti in organico, con la possibilità per ogni comune di avere comunque un posto in organico a tempo definito.

     5. Con tale tipo di rapporto è incompatibile qualsiasi altro rapporto di impiego e di lavoro presso l'ente pubblico o privati nonché l'esercizio della libera professione.

     6. Al personale assunto ai sensi della lettera b) del precedente articolo 4, è corrisposto un trattamento economico pari a quello corrisposto per la qualifica iniziale al personale di ruolo che svolge funzioni o mansioni analoghe.

 

     Art. 6.

(art. 3 L.R. 4 marzo 1983, n. 1).

     1. I comuni e i loro consorzi possono assumere personale per condurre in amministrazione diretta le utilizzazioni boschive nelle loro proprietà ed in quelle degli enti consorziati, nonché per eseguire gli interventi e le opere connesse.

     2. L'assunzione di tale personale avviene con contratto di diritto privato, applicando le norme e il trattamento economico previsto dal corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria e dai relativi contratti integrativi provinciali o aziendali.

 

     Art. 7.

(art. 6 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).

     1. La composizione delle commissioni giudicatrici per i concorsi pubblici per l'assunzione del personale dovrà essere predeterminata nel numero dei componenti e nelle qualifiche che questi dovranno rivestire, garantendo in ogni caso una adeguata rappresentanza sindacale.

     2. Per i comuni della provincia di Bolzano la commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale è rappresentata nei consigli comunali.

 

     Art. 8.

(art. 7 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 2 L.R. 15 novembre 1978, n. 21).

     1. Nei concorsi pubblici od interni la commissione giudicatrice deve innanzitutto stabilire i criteri di massima da seguire nella valutazione dei titoli nonché il punteggio da assegnare per le singole prove e successivamente, prima di procedere alle prove di esame, valutare i titoli dei singoli candidati.

 

     Art. 9.

(art. 8 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).

     1. Nei concorsi per esame il diario delle prove scritte deve essere comunicato a ciascun candidato almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e la data delle prove orali, per i candidati ammessi, almeno venti giorni prima.

 

     Art. 10.

(art. 9 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).

     1. I regolamenti organici, nello stabilire le norme che disciplinano lo svolgimento dei concorsi, non possono consentire l'esclusione dal concorso se non per difetto dei requisiti prescritti e con provvedimento motivato.

 

     Art. 11.

(art. 10 L.R. 11dicembre 1975, n. 11, art. 2 L.R. 7 luglio 1978, n. 11).

     1. Possono accedere agli impieghi dei comuni, salvo eventuali requisiti di carattere tecnico riferiti alla natura dei posti messi a concorso, coloro i quali posseggono i seguenti requisiti generali:

     1) cittadinanza italiana;

     2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 45, salve le diverse prescrizioni di legge. I comuni possono prevedere nel loro regolamento che si prescinda dal limite massimo di età per gli impiegati di ruolo dello Stato e degli altri enti pubblici. In ogni caso il limite massimo di età non si osserva nelle assunzioni di personale a contratto, di personale ad orario ridotto e di personale proveniente da enti, associazioni ed organizzazioni che di fatto hanno svolto un servizio di interesse pubblico, che in seguito a disposizioni di legge è assunto direttamente dai comuni;

     3) idoneità fisica all'impiego [2]a.

     2. Le amministrazioni comunali devono sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso ed i dipendenti da assumere per chiamata.

     3. Il titolo per l'accesso a ciascuna qualifica è stabilito dal successivo articolo 14.

     4. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo, coloro che siano destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione e coloro che si trovano in posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti leggi.

     5. I requisiti, prescritti dai rispettivi regolamenti comunali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

     6. Il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

     7. Nel bando di concorso saranno altresì stabilite le materie d'esame da far sostenere ai candidati.

     8. Vanno osservate le precedenze e le preferenze previste dalle leggi dello Stato.

 

     Art. 12.

(art. 11 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 18 L.R. 15 novembre 1978, n. 21).

     1. Per essere assunti in servizio nei comuni della Provincia di Bolzano è necessario avere una conoscenza delle lingue italiana e tedesca adeguata al servizio.

     2. Per quanto riguarda l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca e la dichiarazione di appartenenza ai gruppi linguistici, si applicano le norme contenute nel D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Per la nomina a impiegato dei comuni ove si parla ladino, la conoscenza di tale lingua è titolo di preferenza per l'assunzione.

     4. La conoscenza adeguata del ladino viene accertata dall'Intendente scolastico per la scuola delle località ladine.

 

     Art. 13.

(art. 12 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 18 L.R. 15 novembre 1978, n. 21).

     1. Per essere ammessi a concorsi per posti nei comuni della Provincia di Bolzano, i candidati debbono dichiarare nella domanda di ammissione l'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici, precisando in quale tra le due lingue italiana e tedesca intendono sostenere le prove d'esame.

 

     Art. 14.

(art. 13 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).

     1. Per la partecipazione ai concorsi per dipendenti comunali sono richiesti i seguenti titoli di studio:

     a) diploma di laurea per le qualifiche, le cui funzioni richiedono una preparazione universitaria;

     b) diploma di scuola media superiore per le qualifiche, le cui funzioni richiedono una preparazione scolastica di tipo medio superiore;

     c) licenza di scuola media inferiore per le qualifiche impiegatizie che non richiedono una particolare preparazione;

     d) attestazione di avere assolto la scuola dell'obbligo ed eventuale qualificazione di mestiere per le qualifiche non impiegatizie.

     2. I comuni riservano un certo numero di posti dell'organico della qualifica immediatamente superiore ai dipendenti aventi non meno di quattro anni di servizio di ruolo nella qualifica di appartenenza, anche sprovvisti del titolo di studio per accedere alla qualifica superiore. In tal caso il passaggio alla qualifica avviene per esame.

     3. La composizione della Commissione giudicatrice per i detti concorsi è disciplinata nel regolamento organico di ciascun comune, il quale dovrà tener conto dell'importanza del posto messo a concorso.

     4. Per i comuni della Provincia di Bolzano la commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale è rappresentata nei singoli consigli comunali.

 

     Art. 15.

(art. 14 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 1 L.R. 15 novembre 1978, n. 21).

     Il periodo di prova per i dipendenti, assunti a sensi della lettera a) del precedente articolo 4, non può essere inferiore a sei mesi nè superiore a dodici mesi di servizio effettivamente prestato.

 

     Art. 16.

(art. 15 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).

     1. Il personale assunto in prova, deve prestare al Capo dell'Amministrazione la promessa solenne e il personale, che abbia conseguito la stabilità, il giuramento.

 

     Art. 17.

(art. 16 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).

     1. Il regolamento organico dei comuni deve prevedere norme relative ai doveri e diritti dei dipendenti ed in particolare a:

     a) obbligo di residenza;

     b) comportamento in servizio;

     c) segreto d'ufficio;

     d) diritti sindacali;

     e) doveri e limiti dei doveri verso i superiori;

     f) responsabilità verso l'Amministrazione e verso terzi.

     2. Il Consiglio comunale può, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento del servizio, consentire deroga all'obbligo ai cui al punto a).

 

     Art. 18.

(art. 17 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 4 L.R. 4 marzo 1983, n. 1).

     1. In materia di sanzioni, ferma restando la competenza degli organi comunali, il regolamento organico dei comuni deve adeguarsi alla normativa vigente.

     2. I regolamenti comunali dovranno stabilire la composizione della commissione di disciplina per i procedimenti disciplinari.

     3. Di essa dovrà far parte un magistrato amministrativo o ordinario o un funzionario della rispettiva Provincia, avente grado non inferiore a direttore di divisione.

     4. La commissione dura in carica quanto il consiglio comunale che l'ha nominata e i suoi componenti sono rieleggibili.

 

     Art. 19.

(art. 18 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).

     1. Le punizioni disciplinari devono essere inflitte con provvedimento motivato, dopo che siano stati contestati all'incolpato preventivamente e per iscritto gli addebiti e che sia decorso il termine prefissato per le eventuali discolpe.

     2. In ogni fase del procedimento disciplinare il dipendente deferito ha diritto alla difesa mediante persona di sua fiducia.

 

     Art. 20.

(art. 19 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).

     1. I regolamenti comunali dovranno disciplinare la sospensione cautelativa, sia in pendenza di procedimento disciplinare che in pendenza di giudizio penale, la prima delle quali non dovrà superare i sei mesi.

     2. Dovranno altresì specificare le pene, le quali danno luogo alla destituzione senza che occorra fare ricorso alla procedura disciplinare e dovranno stabilire l'incidenza delle sanzioni disciplinari sulla progressione economica e sulle promozioni.

     3. Dovrà essere stabilito che i posti divenuti liberi per licenziamento, dispensa o decadenza del titolare non possono essere messi a concorso nè definitivamente occupati sino a che il provvedimento diventi inoppugnabile per decorrenza dei termini per ricorrere, ovvero sia confermato in sede giurisdizionale.

 

     Art. 21.

(art. 20 L.R. 11dicembre 1975, n. 11, art. 5 L.R. 4 marzo 1983, n. 1).

     1. I comuni possono introdurre sistemi di valutazione del personale sulla base di criteri oggettivi da definire in sede provinciale nel corso della contrattazione di cui all'art. 31 del presente testo unico.

 

     Art. 22.

(art. 21 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 11 L.R. 4 manzo 1983, n. 1).

     1. I regolamenti comunali stabiliscono l'orario di lavoro del personale dipendente, tenuto conto delle esigenze di servizio e nel rispetto degli accordi stipulati, a livello provinciale, dalle organizzazioni rappresentative dei comuni delle Province di Trento e di Bolzano con le organizzazioni sindacali provinciali del personale dei comuni.

     2. L'orario settimanale di lavoro fissato dagli accordi di cui al comma precedente non può essere inferiore a quello minimo fissato per il personale della rispettiva Provincia, da specifica disposizione di legge, nè comunque inferiore a 36 ore.

     3. li lavoro prestato per turni festivi o notturni è retribuito con un aumento minimo del 20% rispetto alla retribuzione normale.

 

     Art. 23.

(art. 22 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).

     1. Il lavoro eccedente il normale orario di servizio, se preventivamente autorizzato, è compensato mediante una indennità di lavoro straordinario, ragguagliata ad ora e maggiorata per lavoro straordinario notturno o festivo.

 

     Art. 24.

(art. 23 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).

     1. Il personale ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito, non rinunciabile, non inferiore a ventisei giorni lavorativi secondo il calendario civile, da usufruire possibilmente in un solo periodo, compatibilmente con le esigenze di servizio.

 

     Art. 25.

(art. 3 L.R. 15 novembre 1978, n. 21, art. 6 L.R. 4 marzo 1983, n. 1).

     1. Tutto il personale comunale, compreso quello a contratto, è regolarmente iscritto alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali ai fini previdenziali e all'istituto Nazionale di Assistenza Dipendenti Enti Locali ai fini assistenziali ed indennità di fine servizio.

     2. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano per il personale assunto con contratto di diritto privato.

 

     Art. 26.

(art. 24 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).

     1. I comuni devono disciplinare nel proprio regolamento l'istituto dell'aspettativa per servizio militare, per cause di provata infermità e per giustificati motivi familiari, nonché la durata massima e il relativo trattamento economico.

     2. L'anzianità relativa al tempo trascorso in aspettativa per infermità o per servizio militare di leva o per richiamo deve essere computata integralmente a tutti gli effetti.

     3. I comuni devono disciplinare nel loro regolamento il congedo straordinario.

     4. Per il personale femminile coniugato o con prole che abbia una anzianità minima di quindici anni utile a pensione, i comuni possono prevedere su domanda il collocamento in aspettativa fuori organico, senza assegni, con il mantenimento dell'iscrizione previdenziale ed assistenziale fino al raggiungimento dell'anzianità minima pensionabile.

     5. In tal caso, i comuni assumono a loro carico gli oneri assistenziali e previdenziali di loro spettanza. Il personale collocato in tale aspettativa non potrà essere riammesso in servizio.

 

     Art. 27.

(art. 8 L.R. 4 marzo 1983, n. 1).

     1. I comuni nei loro regolamenti organici possono prevedere che il personale femminile o i vedovi con prole, in aggiunta ai periodi di astensione dal servizio obbligatoria e facoltativa prevista dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, possono a domanda, essere collocati in aspettativa, senza assegni, per una durata minima di un anno e massima di due anni per ogni singolo figlio, da usufruire entro il quinto anno di età del medesimo.

     2. L'aspettativa di cui al primo comma può essere usufruita fino al raggiungimento dei limiti minimi di servizio previsti per il diritto a pensione CPDEL.

     3. Il periodo trascorso nell'aspettativa predetta non è utile ai fini sia della progressione giuridica ed economica di carriera, sia dell'indennità di buona uscita e di previdenza, mentre viene utilmente computata ai fini del relativo trattamento di pensione.

     4. Durante l'aspettativa di cui ai commi precedenti, gli oneri di pensione e di assistenza, da computarsi in relazione alla retribuzione pensionabile spettante al personale interessato all'atto del collocamento in aspettativa o derivante da successivi aumenti di carattere generale, sono a carico dell'Amministrazione comunale, inclusa la quota contributiva di pertinenza del personale medesimo.

     5. Per il personale già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, l'aspettativa di cui al presente articolo riduce nella misura usufruita il periodo di aspettativa già previsto dai regolamenti organici comunali a norma dell'articolo 26, quarto e quinto comma, del presente testo unico.

     6. Nei confronti del personale assunto con contratto a tempo determinato per la temporanea sostituzione del personale che fruisce dell'aspettativa prevista del primo comma del presente articolo, non trova applicazione il limite previsto dall'articolo 4, lettera b) del presente testo unico ed il contratto di lavoro ha la durata del periodo di aspettativa medesima, allo scadere del quale il rapporto di lavoro si intende a tutti gli effetti risolto.

 

     Art. 28.

(art. 25 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 4 L.R. 15 novembre 1978, n. 21, art. 9 L.R. 4 marzo 1983, n. 1).

     1. La cessazione dal servizio avviene:

     a) per dimissioni volontarie in qualsiasi tempo. Esse si intendono tacitamente accettate, se entro trenta giorni l'Amministrazione non avrà comunicato al dipendente dimissionario l'accettazione delle dimissioni;

     b) per soppressione di posti in organico. In tal caso e sempre che l'impiegato non trovi o non accetti diversa ma comunque idonea sistemazione anche presso altro ente pubblico, gli emolumenti in godimento devono essere corrisposti per due anni;

     c) quando sia raggiunto il limite di età espressamente previsto dal regolamento;

     d) quanto siano compiuti i quaranta anni di servizio utile a pensione;

     e) per motivi disciplinari;

     f) per decadenza dovuta a perdita della cittadinanza italiana, mancata riassunzione del servizio senza giustificato motivo entro il termine prefissato, conseguimento dell'impiego mediante produzione di documenti falsi;

     g) per dispensa dovuta ad accertata inabilità fisica, incapacità professionale e insufficiente rendimento;

     h) per destituzione.

 

     Art. 29.

(art. 26 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).

     1. I regolamenti comunali dovranno disciplinare gli effetti economici di ciascuna specie di cessazione dal servizio.

 

     Art. 30.

(art. 27 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 10 L.R. 4 marzo 1983, n. 1).

     1. I comuni debbono prevedere nel regolamento organico la concessione di un equo indennizzo al dipendente, il quale per causa di servizio abbia perduto in tutto o in parte la sua capacità lavorativa, nonché la concessione al personale, che cessa dal servizio per qualunque causa, di una indennità di buonuscita in base alla vigente legislazione. in materia.

     2. I regolamenti organici disciplinano l'istituto dell'equo indennizzo secondo la normativa in materia vigente per il personale dipendente dalle Province di Trento e rispettivamente di Bolzano.

 

     Art. 31.

(art. 28 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 12 L.R. 4 marzo 1983, n. 1).

     1. A partire dalla data di entrata in vigore della legge regionale 4 marzo 1983, n. 1, i regolamenti di cui all'articolo 1 del presente testo unico, dovranno tra l'altro disciplinare, secondo gli accordi sindacali provinciali, le seguenti materie concernenti i dipendenti ed i segretari comunali:

     - il trattamento economico iniziale e la sua progressione, tenendo conto che lo stipendio iniziale del segretario comunale deve essere più elevato di qualsiasi altro stipendio iniziale del personale dipendente dal comune;

     - l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;

     - il lavoro straordinario, le ferie, i permessi, i congedi e le aspettative, nonché i trattamenti di missione;

     - l'attuazione delle garanzie e delle libertà sindacali nei limiti fissati dalle leggi dello Stato;

     - i criteri per l'attuazione della mobilità del personale; gli aspetti organizzativi ed attuativi della formazione e dell'aggiornamento professionale;

     - l'igiene e la sicurezza del lavoro, al fine della salvaguardia della salute nell'ambiente di lavoro.

     2. Nelle materie disciplinate sulla base di accordi sindacali valgono i principi dell'efficenza amministrativa e della perequazione dei trattamenti economici e della omogeneità delle posizioni giuridiche di tutti i dipendenti degli enti locali operanti in regione.

 

     Art. 32.

(art. 13 L.R. 4 marzo 1983, n. 1).

     1. Gli accordi sindacali di cui al precedente articolo 31, sono stipulati fra le organizzazioni rappresentative dei comuni delle Province di Trento e di Bolzano e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, su scala provinciale, dei segretari comunali e dei dipendenti dei comuni.

 

     Art. 33.

(art. 14 L.R. 4 marzo 1983, n. 1).

     1. I regolamenti organici dei comuni, nel disciplinare i casi di incompatibilità e cumulo di impieghi, devono osservare i principi contenuti nel titolo V del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 34.

(art. 23 L.R. 4 marzo 1983, n. 1).

     1. I comuni e i loro consorzi nei regolamenti organici del personale dipendente debbono compiutamente disciplinare condizioni e modalità per l'uso, da parte di dipendenti comunali e/o consorziali, del proprio automezzo per necessità di servizio.

 

     Art. 35.

(art. 29 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).

     1. I regolamenti comunali disciplinano il passaggio alla qualifica superiore mediante sistemi di promozione, che consentano il passaggio ai gradi più elevati dei dipendenti maggiormente meritevoli.

 

     Art. 36.

(art. 30 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).

     1. I comuni non possono modificare in danno dei dipendenti che abbiano conseguito la stabilità, il trattamento economico già raggiunto.

 

 

TITOLO II

  Disposizioni generali sullo stato giuridico ed economico dei segretari

comunali.

 

     Art. 37.

(art. 32 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 5 L.R. 15 novembre 1978, n.

21).

     1. Il segretario comunale è il funzionario più elevato del comune, presenzia alle riunioni del consiglio e della Giunta comunale e ne redige i verbali, apponendovi la sua firma, autentica e rilascia copia degli atti, cura l'aspetto giuridico degli affari di competenza del comune e ne riferisce al Sindaco, dirige gli uffici comunali e risponde del loro andamento, cura la formale stesura delle deliberazioni adottate dal consiglio e dalla giunta, esprimendo la propria opinione sulla legittimità dell'atto, provvede per la loro pubblicazione e per l'invio agli organi che debbono pronunciarsi su di esse. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi e dai regolamenti ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco e, se da questi richiesto, roga i contratti e gli atti stipulati nell'interesse del comune.

     2. Le funzioni, i compiti e gli obblighi di cui al precedente comma, sono attribuiti ai segretari di consorzi intercomunali, dei comprensori, delle comunità di valle o montane, in quanto attribuibili.

 

     Art. 38.

(art. 33 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 6 L.R. 15 novembre 1978, n. 21).

     1. Ciascun comune o consorzio dei comuni della Regione deve istituire nei propri ruoli organici il posto di segretario comunale, determinando la qualifica da attribuirgli, secondo quanto stabilito nella tabella A) allegata alla presente legge.

     2. I consorzi non potranno essere costituiti da più di due comuni, qualora nel loro complesso la popolazione superi i mille abitanti.

     3. Per i comuni consorziati la classe del consorzio è determinata in base alla popolazione complessiva dei comuni consorziati e al segretario spetta, oltre ai normali emolumenti previsti per la classe del consorzio, una retribuzione mensile di un quarto dello stipendio in godimento, più il rimborso delle spese effettive di viaggio per recarsi dall'uno all'altro dei comuni consorziati.

 

     Art. 39.

(art. 34 L.R. 1 1 dicembre 1975, n. 11, art. 7 L.R. 15 novembre 1978, n. 21).

     1. Entro quattro mesi dalla pubblicazione dei risultati ufficiali del censimento della popolazione, ciascun comune dovrà procedere alla eventuale revisione della classificazione della qualifica del posto di segretario, il quale passerà automaticamente alla classe che gli compete in base alla nuova classifica.

     2. Decorsi cinque anni da una revisione senza che sia stato effettuato il censimento, il consiglio comunale procede, ai fini di cui al primo comma, alla eventuale revisione della classificazione del comune, in base al decreto che il Presidente della Giunta regionale emette, sentito l'Istituto centrale di statistica per quanto ha riferimento ai dati statistici.

 

     Art. 40.

(art. 35 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).

     1. Si applicano ai segretari comunali le norme del titolo I che non siano in contrasto con le disposizioni seguenti.

 

     Art. 41.

(art. 36 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 8 L.R. 15 novembre 1978, n. 21).

     1. L'assunzione in ruolo dei segretari di IV classe è deliberata, per ciascun comune, dal consiglio comunale e, per i consorzi, dall'assemblea consorziale, a seguito di apposito concorso per titoli, la cui disciplina dovrà essere stabilita dai regolamenti comunali.

     2. Potranno partecipare al concorso i segretari comunali in servizio e i cittadini italiani i quali abbiano raggiunto la maggiore età e non abbiano superato i 35 anni, salvo le eccezioni di legge, i quali, oltre a possedere i generali requisiti richiesti per accedere a posti di impiego comunale, siano in possesso di certificato di idoneità all'esercizio delle funzioni di segretario comunale rilasciato dai competenti organi statali o dalle Giunte provinciali di Trento e Bolzano a norma degli articoli 42 e 46 del presente testo unico. Al concorso di cui al presente comma per le sedi segretarili della Provincia di Bolzano possono altresì partecipare coloro che, pur non essendo in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche, economiche, politiche, sociali e statistiche, abbiano conseguito il certificato di idoneità all'esercizio delle funzioni di segretario comunale nelle sessioni di esame fino al 1985 compreso, secondo la disposizione transitoria di cui all'articolo 54 della legge regionale 1 1 dicembre 1975, n. 11 e fatte salve le limitazioni di carriera di cui al secondo comma del predetto articolo 54 [3].

     3. Costituisce titolo preferenziale e valutabile ai fini del concorso, l'attestato di frequenza al corso teorico-pratico di preparazione di cui al successivo articolo 43.

 

     Art. 42.

(art. 37 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 9 L.R. 15 novembre 1978, n. 11).

     1. Le Giunte provinciali di Trento e di Bolzano dovranno indire ogni biennio, possibilmente al termine del corso teorico-pratico e del periodo di esperimento di cui all'articolo seguente, un esame per il conferimento dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale al quale potranno partecipare gli aspiranti muniti di laurea in discipline giuridiche, economiche, politiche, sociali e statistiche.

     2. Le commissioni provinciali cui spetterà di accertare la idoneità alle funzioni di segretario comunale saranno composte:

     1) dal Presidente del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino - Alto Adige e dal Presidente della Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano o da un loro delegato, rispettivamente per le Province di Trento e di Bolzano, quale Presidente;

     2) da tre esperti in materia amministrativa, scelti dalla Giunta provinciale, di norma tra i docenti del corso teorico-pratico di cui al successivo articolo 43, tra i quali possibilmente un professore ordinario di diritto amministrativo o di disciplina affine di una Università;

     3) da un segretario comunale di un comune di 3ª classe, scelto dalla Giunta provinciale su una terna proposta dalle organizzazioni sindacali di categoria di ciascuna Provincia.

     3. Un funzionario della Provincia, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

     4. La composizione della Commissione giudicatrice per la Provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati in quel Consiglio provinciale.

 

     Art. 43.

(art. 38 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 10 L.R. 15 novembre 1978, n. 21, art. 15 L.R. 4 marzo 1983, n. 1).

     1. Le Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, per delega della Regione, organizzano, ogni biennio, direttamente o a mezzo di istituzioni scientifiche o culturali che dispongono di adeguate strutture e diano garanzie di espletarli in maniera soddisfacente, distinti corsi abitanti alle funzioni di segretario comunale, ai quali possono partecipare i cittadini italiani residenti nella Regione, che siano in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche, economiche, politiche, sociali e statistiche. Le Giunte provinciali possono costituire una Commissione, che sovraintenda alla organizzazione e allo svolgimento del corso abitante.

     2. La Commissione è composta da:

     - 1 membro nominato dalla Giunta provinciale, Presidente;

     - 1 membro nominato dalla Giunta regionale;

     - 2 membri nominati dal Consiglio provinciale di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

     - 1 membro nominato dall'istituzione scientifica o culturale che eventualmente organizza il corso;

- 1 membro nominato dall'UNCEM, quando il corso è organizzato dalla Provincia di Trento, o dal consorzio dei comuni, quando il corso è organizzato dalla Provincia di Bolzano;

     - 1 membro nominato dalle organizzazioni sindacali provinciali dei segretari comunali.

     3. La predetta Commissione viene integrata da un rappresentante dei corsisti, nominato non appena costituita, dall'Assemblea medesima.

     4. Spetta alle Giunte provinciali o alla Commissione, ove costituita, stabilire il programma didattico del corso, tenuto conto dì quanto stabilito dal successivo articolo 45, sentite le proposte dei docenti.

     5. Al corso organizzato dalla Giunta provinciale di Bolzano, potranno partecipare solo i cittadini che conoscono adeguatamente le lingue italiana e tedesca.

     6. L'onere relativo sarà a carico della Regione.

     7. Prima dell'inizio dei corsi le Province invieranno, per l'approvazione, alla Giunta regionale i relativi preventivi di spesa. Al rimborso della spesa effettivamente sostenuta dalle Province, sarà provveduto dietro presentazione di idonea documentazione.

     8. In deroga al disposto di cui al comma precedente, sono ammesse al rimborso anche le spese del corso organizzato dalla Giunta provinciale di Bolzano su autorizzazione della Giunta regionale, in via di espletamento alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

 

     Art. 44.

(art. 11 L.R. 15 novembre 1978, n. 21).

     1. Spetta alle Giunte provinciali stabilire il numero massimo dei candidati da ammettere al corso di cui all'articolo precedente.

     2. Le Giunte provinciali o la Commissione, ove costituita provvedono a formare una apposita graduatoria degli aspiranti, sulla base dei seguenti criteri:

     - votazione di laurea;

     - votazione degli esami del corso di laurea;

     - altri titoli di studio;

     - titoli di servizio;

     - certificato di iscrizione nelle liste speciali di cui all'articolo 4 della legge 1 giugno 1977, n. 285;

     - situazione di famiglia.

     3. Ai partecipanti al corso di preparazione può essere corrisposto un assegno di studio il cui ammontare viene stabilito, per delega della Regione, dalla Giunta provinciale competente, tenuto conto delle condizioni economiche dei partecipanti al corso, a condizione che gli stessi abbiano frequentato almeno l'ottantacinque per cento delle ore complessive di insegnamento teorico pratico su cui si articola il corso, e superato con esito favorevole il periodo di esperimento pratico di cui al successivo articolo 45.

 

     Art. 45.

(art. 39 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 12 L.R. 15 novembre 1978, n. 21).

     1. Lo svolgimento del corso dovrà prevedere almeno quattrocento ore di insegnamento teorico-pratico nelle materie di cui all'allegata tabella B).

     2. Le ore di insegnamento pratico di cui al comma precedente, non devono comunque essere inferiori al venti per cento delle ore complessive su cui si articola il corso.

     3. I partecipanti al corso dovranno effettuare un periodo di esperimento pratico della durata di due mesi in un comune della Provincia, scelto dalla Giunta provinciale, possibilmente di gradimento degli interessati.

 

     Art. 46.

(art. 40 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 16 L.R. 4 marzo 1983, n. 1).

     1. L'esame finale, che conclude il corso teorico-pratico, consta di una prova teorica e di una prova pratica, consistente nella redazione di un atto amministrativo e di una prova orale nelle materie indicate all'allegata tabella B.

     2. Il superamento dell'esame abita alle funzioni di segretario comunale.

     3. Una apposita Commissione esaminatrice provvede alla valutazione dei candidati.

     4. Ciascun commissario ha a disposizione, in sede di valutazione, dieci punti per ciascuna prova.

     5. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportano in ciascuna prova scritta almeno sei punti.

     6. La prova orale si intende superata se il candidato ha conseguito la votazione di almeno sette punti.

     7. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi parziali riportati nelle tre prove.

     8. Al termine della seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

     9. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è affisso all'albo della Provincia autonoma.

     10. La graduatoria di merito è approvata con decreto del Presidente della Giunta provinciale ed è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

     Art. 47.

(art. 41 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).

     1. La nomina a segretario comunale nella qualifica iniziale avviene a titolo di esperimento per il periodo di dodici mesi.

     2. Ogni segretario espleta una sola volta in tutta la sua carriera il periodo di esperimento.

     3. Al segretario comunale di nuova nomina, che abbia prestato servizio di ruolo presso un altro comune, deve essere riconosciuto ad ogni effetto sia l'esperimento sia l'anzianità acquisita nelle funzioni di segretario comunale.

 

     Art. 48.

(art. 42 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 13 L.R. 15 novembre 1978, n. 21).

     1. L'esame per il conferimento del certificato di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, di cui all'articolo 42, deve constare di due prove scritte ai cui una teorica e l'altra pratica, consistente nella redazione di un atto amministrativo, e di una prova orale sulle materie indicate nell'allegata tabella B).

     2. Ciascun commissario ha a disposizione, in sede di valutazione, dieci punti per ciascuna prova.

     3. Conseguono l'ammissione alla prova i candidati che abbiano riportano in ciascuna prova scritta almeno sei punti.

     4. La prova orale si intende superata se il candidato ha conseguito la votazione di almeno sette punti.

     5. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi parziali riportati nelle tre prove.

     6. Al termine della seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

     7. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è affisso all'albo della Provincia autonoma.

     8. La graduatoria di merito è approvata con decreto del Presidente della Giunta provinciale ed è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

     9. Il certificato di idoneità alle funzioni di segretario comunale è rilasciato con la data del decreto di approvazione, di cui al precedente comma.

 

     Art. 49.

(art. 17 L.R. 4 marzo 1983, n. 1).

     1. La Commissione esaminatrice prevista dall'articolo 46 del presente testo unico, si compone:

     1) da un magistrato, civile o amministrativo, quale

Presidente;

     2) da tre docenti di materie amministrative del corso abitante, di cui all'articolo 43 del presente testo unico;

     3) da un segretario comunale di comune di III classe o classe superiore, scelto dalla Giunta provinciale su una terna proposta dalle organizzazioni sindacali di categoria.

     2. Un funzionario della Provincia, con qualifica funzionale non inferiore al VI livello, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

     3. La nomina della Commissione viene fatta dalla Giunta provinciale.

     4. La composizione della Commissione per la Provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati in quel Consiglio provinciale.

 

     Art. 50.

(art. 43 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 14 L.R. 15 novembre 1978, n. 21, art. 19 L.R. 4 marzo 1983, n. 1).

     1. La nomina a segretario comunale di III classe è deliberata dal consiglio comunale, in base al risultato di un concorso comunale per titoli ed esami, consistente in due prove scritte di cui una teorica e altra pratica, ed in una prova orale, come risulta dall'allegata tabella D, al quale possono partecipare i segretari comunali di ruolo comunale o statale in servizio presso comuni di classe III ed i segretari comunali di ruolo comunale o statale in servizio presso comuni di classe IV, con almeno tre anni e sei mesi di servizio effettivo giudicati sempre favorevolmente.

     2. Ai fini del conseguimento dell'anzianità di cui al comma precedente, sono interamente valutabili i servizi prestati in qualità di incaricato delle funzioni di segretario comunale presso sedi di III e IV classe.

     3. Nel caso in cui il concorso sia andato deserto, possono essere ammessi al successivo nuovo concorso, i segretari comunali già in servizio, anche se non in possesso della prescritta anzianità di anni tre e mesi sei, nonché i dipendenti di ruolo di enti locali in possesso di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, che alla data del bando abbiano un'anzianità di servizio di almeno anni tre e mesi sei [4].

     4. Possono partecipare ai concorsi per titoli ed esami per sedi segretarili di III classe, anche i vicesegretari generali I e II classe, che siano in possesso del certificato di idoneità all'esercizio delle funzioni di segretario comunale, rilasciato dai competenti organi statali o dalle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano a norma degli articoli 42 e 46 del presente testo unico. Ai fini della ammissione ai concorsi, i vicesegretari generali sono equiparati ai segretari comunali dei ruoli statali o comunali in servizio presso sedi segretarili di IV classe.

 

     Art. 51.

(art. 44 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).

     1. La nomina a segretario comunale generale di li classe è disposta dal consiglio comunale, in base al risultato di un concorso comunale per titoli ed esami, al quale possono partecipare, oltre ai segretari generali di II classe dei ruoli comunale e statale, i segretari di comuni di III classe, che alla data del bando di concorso abbiano prestato in tale qualifica almeno cinque anni di servizio effettivo di cui gli ultimi quattro giudicati favorevolmente, i segretari di comuni di IV classe, che alla data del bando di concorso abbiano prestato in tale qualifica dieci anni di servizio effettivo e che negli ultimi cinque anni siano stati giudicati favorevolmente ed i vicesegretari generali ed i capi ripartizione di comuni della Regione con almeno otto anni di servizio nella qualifica, i quali siano stati giudicati favorevolmente negli ultimi cinque anni.

     2. Le prove d'esame consistono in una prova scritta, concernente l'illustrazione e la redazione di un atto o provvedimento amministrativo comunale e in una prova orale, concernente la risoluzione di problemi pratici di amministrazione comunale.

 

     Art. 52.

(art. 45 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).

     1. La nomina a segretario generale di I classe è disposta dal consiglio comunale, in base al risultato di un concorso comunale per titoli, al quale possono partecipare, oltre ai segretari generali di I classe dei ruoli comunale o statale, i segretari generali di II classe, i quali alla data del bando di concorso abbiano prestato in tale qualifica almeno tre anni di servizio effettivo nei ruoli statale o comunale e che negli ultimi tre anni siano stati giudicati favorevolmente, nonché i vicesegretari generali di sedi di I classe con almeno dieci anni di servizio nella qualifica, i quali siano stati giudicati favorevolmente in almeno otto anni.

 

     Art. 53.

(art. 18 L.R. 4 marzo 1983, n. 1).

     1. I comuni ed i consorzi segretarili possono bandire il concorso per la copertura della sede segretarile sei mesi prima che si verifichi la vacanza della sede; una volta verificatasi la vacanza della sede, i comuni ed i consorzi segretarili debbono provvedere a bandire il relativo concorso entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data del collocamento a riposo o dell'accettazione delle dimissioni del segretario comunale, già in servizio.

 

     Art. 54.

(art. 46 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 20 L.R. 4 marzo 1983, n. 1).

     1. La Commissione giudicatrice dei concorsi comunali per la nomina a segretario generale di I classe e II classe e di segretario comunale di III e IV classe è nominata dal consiglio comunale o dall'assemblea consorziale ed è composta:

     1) dal Sindaco o da un assessore da lui delegato, quale Presidente;

     2) da un professore ordinario di diritto amministrativo o di materie affini o da un esperto in materia amministrativa;

     3) da un funzionario della ex carriera direttiva o da un funzionario della carriera dirigenziale della Provincia, alla quale appartiene il comune o consorzio che ha bandito il concorso;

     4) da due segretari comunali scelti su una terna proposta dalle organizzazioni sindacali della categoria, alla quale appartiene il comune o il consorzio che ha bandito il concorso.

     2. Funge da segretario della Commissione un funzionario della ex carriera direttiva, dipendente dalla Regione o dalla Provincia, alla quale appartiene il comune o il consorzio che ha bandito il concorso.

 

     Art. 55.

(art. 47 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).

     1. I regolamenti comunali debbono fare salvi i diritti e l'anzianità acquisiti dai segretari provenienti da altri comuni.

 

     Art. 56.

(art. 48 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).

     1. Spetterà al consiglio comunale stabilire il trattamento economico iniziale del segretario, tenendo conto delle condizioni economiche locali e dell'importanza che il servizio assume nel comune.

     2. Il detto trattamento dovrà essere omnicomprensivo e, in sede di prima applicazione della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, non potrà superare il trattamento previsto dall'allegata tabella C).

     3. La progressione economica del segretario seguirà quella dei restanti impiegati comunali.

 

     Art. 57.

(art. 15 L.R. 15 novembre 1978, n. 21).

     1. Il servizio comunque prestato presso lo Stato o altri enti pubblici, o presso società appaltatrici del servizio di riscossione delle ex imposte di consumo, anteriormente alla nomina a segretario comunale, anche se discontinuo o in posizione di assunto con contratto di diritto privato, è valutato per metà ai soli fini economici da calcolarsi come prestato presso sedi segretarili di classe IV.

 

     Art. 58.

(art. 21 L.R. 4 marzo 1983, n. 1).

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applicano anche nei confronti dei segretari comunali in servizio presso sedi segretarili della Regione.

 

     Art. 59.

(art. 49 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 16 L.R. 15 novembre 1978, n.

21).

     1. Nel caso di fusione di più comuni o della costituzione di consorzi di segreterie e della conseguente soppressione in ruolo di posti di segretario comunale, i segretari di qualifica meno elevata o in caso di uguale qualifica, di minore anzianità, sono collocati in disponibilità per il periodo massimo di due anni.

     2. Il segretario in disponibilità e esonerato dal prestare servizio. Allo stesso compete, a carico del comune o del consorzio di segreterie di nuova costituzione, il trattamento economico in godimento ad eccezione delle indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario e dell'indennità consorziale.

     3. Il segretario in disponibilità è collocato a riposo ed ammesso al trattamento di quiescenza e di previdenza cui abbia diritto, qualora, allo scadere di due anni dal collocamento in disponibilità, non abbia ottenuto la nomina in ruolo presso altro comune o non sia stato assunto in uffici della Regione, delle

Province e di altri enti locali.

     4. In caso di scioglimento di un consorzio di segreteria, il segretario comunale titolare dovrà essere assunto da uno dei comuni consorziati, mantenendo grado, sviluppo di carriera ed emolumenti in godimento.

     5. In caso di mancato accordo tra i comuni, circa l'assunzione del segretario comunale, la decisione verrà presa dalla Giunta provinciale competente.

 

     Art. 60.

(art. 3 L.R. 7 luglio 1978, n. 11).

     1. Per assicurare la regolarità del servizio in caso di assenza o di impedimento prolungato del segretario comunale, sempre che non sia previsto nei ruoli organici del comune il posto di vicesegretario comunale, il Presidente della Giunta provinciale territorialmente competente dispone, su richiesta scritta del Sindaco del comune interessato, da presentarsi almeno otto giorni prima del verificarsi dell'assenza nei casi normali, che il servizio di segreteria sia svolto, in supplenza del titolare, da un segretario comunale di un comune viciniore, sentito il Sindaco di questo comune, o da un segretario comunale collocato in disponibilità a sensi del precedente articolo.

     2. Analogamente si procede in caso di vacanza della sede segretarile, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali.

     3. I regolamenti comunali fissano il compenso spettante al segretario comunale reggente o supplente che non può essere superiore ai quattro quinti del trattamento economico iniziale già previsto per il posto di segretario comunale.

     4. L'onere di spesa per la reggenza o la supplenza è a carico del comune o del consorzio presso cui vengono prestati i servizi di reggenza o di supplenza.

 

     Art. 61.

(art. 4 L.R. 7 luglio 1978, n. 11).

     1. Quando, provvedendovi a termini del precedente articolo 60, possa essere compromessa la regolarità del servizio segretaria, gli incarichi di reggenza o di supplenza presso comuni o consorzi della terza e quarta classe possono essere conferiti dal Presidente della Giunta provinciale territorialmente competente a coloro che siano in possesso del certificato di idoneità all'esercizio delle funzioni di segretario comunale rilasciato dai competenti organi statali o dalle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano a norma di quanto disposto dagli articoli 42 e 46 del presente testo unico, secondo l'ordine di apposita graduatoria provinciale, o che abbiano frequentato con profitto i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale di cui all'articolo 38 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11.

     2. La graduatoria è formata nel gennaio di ciascun anno da apposita Commissione sulla base dei seguenti criteri:

     - votazione di laurea;

     - votazione risultante dal certificato di idoneità di cui all'articolo 42, secondo comma;

     - votazione del corso di cui all'articolo 43;

     - altri titoli di studio;

     - titoli di servizio;

     - situazione di famiglia.

     3. Le istanze per l'inserimento nelle graduatorie provinciali debbono essere prodotte alle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano nel mese di dicembre.

 

     Art. 62.

(art. 5 L.R. 7 luglio 1978, n. 11).

     1. La Commissione provinciale di cui al precedente articolo è nominata dalla Giunta provinciale ed è così composta:

     - dall'Assessore provinciale per gli enti locali o suo delegato, in qualità di Presidente;

     - da un funzionario addetto all'Assessorato provinciale per gli enti locali;

     - da due Sindaci scelti su una terna proposta dalle organizzazioni rappresentative dei comuni della Provincia;

     - da un segretario comunale, scelto su una terna proposta dalle organizzazioni sindacali provinciali della categoria.

     2. Un funzionario della Provincia eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

     3. Per la validità delle adunanze della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre membri, compreso il Presidente; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

     4. La composizione della Commissione per la Provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati in quel Consiglio provinciale.

 

     Art. 63.

(art. 51 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 18 L.R. 15 novembre 1978, n. 21).

     1. Per essere assunti in comuni della Provincia di Bolzano, i segretari comunali debbono avere la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

     2. Per la nomina a segretario dei comuni ove si parla ladino, è richiesta anche la conoscenza del ladino.

     3. La conoscenza del ladino viene accertata dall'Intendente scolastico per la scuola delle località ladine.

 

     Art. 64.

(art. 52 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).

     1. L'esame di idoneità alle funzioni di segretario comunale è sostenuto, per la Provincia di Bolzano, nella lingua materna di ciascun candidato, salvo che un candidato non richieda di svolgerlo nella lingua non materna.

 

     Art. 65.

(art. 53 L.R. II dicembre 1975, n. 11, art. 18 L.R. 15 novembre 1978, n. 21).

     1. Per quanto riguarda l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca e la dichiarazione di appartenenza ai gruppi linguistici, si applicano le norme contenute nel D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. I segretari comunali i quali abbiano superato con esito positivo l'accertamento della conoscenza della seconda lingua, sono esonerati in futuro da qualsiasi ulteriore accertamento su tale conoscenza.

 

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 66.

(art. 54 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).

     1. Per la durata massima di dieci anni dall'entrata in vigore della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, ai concorsi per l'assunzione in ruolo dei segretari comunali di IV classe della Provincia di Bolzano possono partecipare anche coloro i quali sono in possesso del titolo di studio della licenza di scuola media superiore, purché abbiano partecipato con profitto, ai sensi dell'articolo 46, al corso di preparazione alle funzioni di segretario comunale di cui all'articolo 43 e superato l'esame previsto dall'articolo 46 del presente testo unico.

     2. I candidati, i quali anche successivamente, non abbiano conseguito la laurea in una delle discipline di cui all'articolo 42, potranno espletare le loro funzioni solo in comuni che appartengono alla III o I classe della Provincia di Bolzano.

 

     Art. 67.

(art. 7 L.R. 7 luglio 1978, n. 11).

     1. Per la durata massima di anni cinque dall'entrata in vigore della legge regionale 7 luglio 1978, n. 11, allo scopo di assicurare la regolarità e la continuità del servizio di segreteria in caso di assenza o di impedimento del segretario comunale o di vacanza provvisoria del posto, nonché per consentire l'attribuzione dell'incarico di vicesegretario, potranno essere ammessi sia ai corsi di preparazione di cui all'articolo 38 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, che, direttamente, all'esame per il conferimento dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale di cui all'articolo 42 del presente testo unico, indetti dalla Giunta provinciale di Trento, i cittadini italiani con residenza nella regione, in possesso del diploma di scuola media di secondo grado, che si trovino in servizio presso una delle amministrazioni comunali della Regione e che alla data del bando di indizione delle prove in esame abbiano già maturato un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella carriera di concetto o equipollente.

     2. Per consentire il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale dei soggetti di cui al primo comma del presente articolo, la Provincia di Trento può indire sessioni speciali per gli esami previsti dall'articolo 42 del presente testo unico.

     3. Gli abilitati di cui al presente articolo i quali anche successivamente non abbiano conseguito il diploma di laurea in una delle discipline previste dall'articolo 42 del presente testo unico, potranno espletare le funzioni di segretario comunale titolare solo in sedi segretarili che appartengono alla terza e quarta classe della Provincia di Trento.

 

     Art. 68.

(art. 22 L.R. 4 marzo 1983, n. 1).

     1. Per la durata massima di un anno dalla data di entrata in vigore della legge regionale 4 marzo 1983, n. 1 in deroga alle vigenti disposizioni possono essere ammessi a partecipare ai concorsi per la copertura di sedi segretarili di classe IV anche coloro i quali abbiano frequentato con profitto i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale già organizzati dalle Giunte provinciali sulla base delle precedenti disposizioni di legge in materia, e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino essere incaricati delle funzioni di segretario comunale ed abbiano maturato in tale posizione una anzianità minima di servizio di almeno sei mesi.

 

     Art. 69.

(art. 7 L.R. 4 marzo 1983, n. 1).

     1. Nei confronti del personale femminile assunto in servizio posteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 4 marzo 1983, n. 1, non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 26, quarto e quinto comma, del presente testo unico.

 

     Art. 70.

(art. 24 L.R. 4 marzo 1983, n. 1).

     1. I corsi già indetti dalle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, ed in via di espletamento alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 marzo 1983, n. 1, sono qualificati abitanti, purché vengano conclusi da esami secondo le disposizioni contenute nel presente testo unico.

 

     Art. 71.

(art. 56 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).

     1. Sintantoché non saranno costituiti il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino Alto Adige e la Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, tutte le volte che il presente testo unico prevede la partecipazione a commissioni del Presidente o di un componente del Tribunale medesimo o della Sezione autonoma, la partecipazione spetterà rispettivamente ai Presidenti del Tribunale civile di Trento e di Bolzano, o loro delegati.

 

     Art. 72.

(art. 59 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 17 L.R. 15 novembre 1978, n. 21).

     1. Ai segretari comunali, che già ne usufruiscono, è mantenuto il beneficio delle agevolazioni e concessioni speciali, godute dagli impiegati dello Stato e relative famiglie in materia di trasporto di persone. A tale fine i comuni rimborseranno agli interessati la differenza tra la spesa sostenuta per l'acquisto dei biglietti a tariffa intera e quella per la tariffa ridotta prevista per i dipendenti statali.

     2. I segretari comunali della Provincia di Bolzano, i quali prima dell'entrata in vigore della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, godevano a sensi dell'articolo 4 della legge 16 aprile 1925, n. 667, deluso gratuito di un alloggio o del suo corrispettivo e dell'indennità di bilinguismo, mantengono tali benefici ad personam. L'indennità di bilinguismo è riassorbibile con i miglioramenti economici di carattere generale.

     3. Manterranno inoltre il beneficio dell'indennità di bilinguismo ad personam i segretari comunali, che, alla data di entrata in vigore della legge regionale, 11 dicembre 1975, n. 11, avranno superato gli esami scritti, a condizione che sostengano gli esami orali con esito favorevole. Tale indennità sarà riassorbibile a termini del comma che precede.

     4. La misura del corrispettivo deluso gratuito dell'alloggio di cui al secondo comma del presente articolo, non può essere superiore, anche a seguito dei nuovi trattamenti economici fissati ai sensi dell'articolo 31 del presente testo unico, ad un quinto dello stipendio base iniziale previsto per il posto di segretario generale di seconda classe.

 

     Art. 73.

(art. 66 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11).

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare un regolamento di esecuzione, relativamente alle norme del titolo II, entro un anno dall'entrata in vigore della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11.

 

     Art. 74.

(art. 68 L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, art. 20 L.R. 15 novembre 1978, n.

21).

     1. L'onere per l'organizzazione dei corsi di cui all'articolo 43, è previsto in lire 110 milioni in ragione d'anno [5].

 

 

Tabella A)

 

Classifica dei comuni o dei consorzi di comuni agli effetti della qualifica

da attribuire ai segretari.

 

------------------------------------------------------------------

Con popolazione oltre                       Segretario generale di

65 mila abitanti                                          I classe

Con popolazione da                          Segretario generale di

10 mila a 65 mila                                        II classe

abitanti

Con popolazione da 2                          Comuni di III classe

mila a 10 mila abitanti                       (Segretario comunale

                                          di comuni di III classe)

Con popolazione non                            Comuni di IV classe

superiore a 2 mila                         Segretario di IV classe

abitanti

------------------------------------------------------------------

 

 

 

Tabella B)

 

------------------------------------------------------------------

1) Diritto costituzionale.

2) Diritto amministrativo.

3) Principi di diritto civile.

4) Principi di diritto penale (Libro I e II - Titolo II e VI).

5) Principi di economia politica.

6) Diritto del lavoro e legislazione sociale.

7) Ragioneria e finanza locale.

8) Ordinamento regionale con particolare riguardo all'ordinamento del

Trentino-Alto Adige.

9) Tecnica amministrativa.

10) Leggi e regolamenti speciali.

11) Elementi di statistica.

12) Esercitazioni pratiche.

13) Elementi dell'ordinamento urbanistico in vigore nelle Province di

Trento e di Bolzano.

------------------------------------------------------------------

 

 

Tabella C)

 

Trattamento economico iniziale omnicomprensivo dei segretari comunali.

 

------------------------------------------------------------------

Classe             Qualifica dei segretari             Trattamento

Comune                   Comunali                        economico

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IV                  Segretario comunale                  3.750.000

III                 Segretario comunale                  4.500.000

II                  Segretario generale di II classe     6.000.000

I                   Segretario generale di I classe      8.100.000

------------------------------------------------------------------

 

 

 

Tabella D)

 

Programma delle prove di esame per il concorso per sedi di terza classe.

------------------------------------------------------------------

1) Legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali;

2) Ragioneria e finanza locale;

3) Diritto costituzionale ed amministrativo;

4) Nozioni di diritto civile;

5) Diritto penale (Codice penale: Libro I, Libro II - Titoli II e VI);

6) Legislazione sociale;

7) Elementi di contabilità generale dello Stato;

8) Elementi dell'ordinamento urbanistico in vigore nelle Province di Trento

e Bolzano;

9) Ordinamento regionale con particolare riguardo all'ordinamento del

Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

10) Nozioni di statistica metodologica ed applicata (statistica economica,

della finanza locale, sociale e demografica).

La prova scritta teorica potrà riguardare le so le materie indicate ai

numeri 1, 2 e 3; la prova scritta pratica consisterà nella redazione di un

atto amministrativo; la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

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[1] Testo coordinato delle disposizioni recate dalle leggi regionali 11 dicembre 1975, n. 11 (B.U. 15 dicembre 1975, n. 62 - straord.), 7 luglio 1978, n. 11 (B.U. 18 luglio 1978, n. 36), 15 novembre 1978, n. 21 (B.U. 21 novembre 1978, n. 59) e 4 marzo 1983, n. 1 (B.U. 15 marzo 1983, n. 12). Le successive leggi regionali 3 giugno 1988, n. 11 e 18 agosto 1989, n. 3 (B.U. 22 agosto 1989, n. 37) hanno ulteriormente modificato la L.R. 11 dicembre 1975, n. 11.

[2] L'art. 2 della L.R. 3 giugno 1988, n. 11 ha così modificato il primo comma dell'art. 4 della L.R. 11 dicembre 1975, n. 11.

[2]2a L'art. 1 della L.R. 18 agosto 1989, n. 3 ha così modificato il primo comma dell'art. 11 del D.P.G.R. 10 maggio 1983, n. 3/L.

[3] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 14 agosto 1986, n. 4.

[4] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 14 agosto 1986, n. 4.

[5] Importo così modificato dall'art. 1 della L.R. 24 dicembre 1986, n. 13.