| Settore: | Codici provinciali |
| Regione: | Trento |
| Materia: | 2. ordinamento della provincia |
| Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
| Data: | 05/09/1956 |
| Numero: | 10 |
| Sommario |
| Art. 1. E' approvata l'unita tabella unica degli stipendi, paghe, e retribuzioni incrementati e conglobati, da corrispondere al personale dipendente dalla Provincia di Trento, con decorrenza 1 luglio [...] |
| Art. 2. La misura degli stipendi, paghe e retribuzioni è suscettibile di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 12,50% della misura iniziale, per ogni biennio di permanenza [...] |
| Art. 3. Nella prima applicazione della presente legge al fine |
| Art. 4. Qualora l'ammontare netto degli stipendi, paghe e retribuzioni derivante dalla prima applicazione del precedente articolo, risulti inferiore a quello netto spettante al 30 giugno 1956, la [...] |
| Art. 5. Per quanto non è previsto dalla presente legge, valgono, in quanto applicabili, le norme del Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. |
| Art. 6. Con decorrenza dal 1° gennaio 1968, al personale dipendente dalla Provincia è corrisposta l'aggiunta di famiglia, in misura unica, di lire 10.000 per il coniuge, per ogni figlio e per i genitori [...] |
| Art. 7. (Omissis) |
§ 2.1.2 - Legge Provinciale 5 settembre 1956, n. 10. [*]
Conglobamento totale del trattamento economico del personale provinciale.
(B.U. 20 settembre 1956, n. 18).
E' approvata l'unita tabella unica degli stipendi, paghe, e retribuzioni incrementati e conglobati, da corrispondere al personale dipendente dalla Provincia di Trento, con decorrenza 1 luglio 1956.
La misura degli stipendi, paghe e retribuzioni è suscettibile di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 12,50% della misura iniziale, per ogni biennio di permanenza senza demerito, del personale interessato, nello stesso grado o qualifica.
Nella prima applicazione della presente legge al fine
dell'attribuzione degli aumenti biennali, di cui al precedente articolo, si ha riguardo all'anzianità maturata nel grado o qualifica attuale.
Qualora l'ammontare netto degli stipendi, paghe e retribuzioni derivante dalla prima applicazione del precedente articolo, risulti inferiore a quello netto spettante al 30 giugno 1956, la differenza è conservata a titolo di assegno personale non pensionabile, da riassorbirsi con i successivi aumenti a qualsiasi titolo.
Per quanto non è previsto dalla presente legge, valgono, in quanto applicabili, le norme del
Con decorrenza dal 1° gennaio 1968, al personale dipendente dalla Provincia è corrisposta l'aggiunta di famiglia, in misura unica, di lire 10.000 per il coniuge, per ogni figlio e per i genitori a carico del dipendente.
La determinazione delle persone a carico seguirà con le norme del D.L.
(Omissis) [2].
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Grado Totale arrotond. |
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I A 2.010.000 |
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II A 1.750.000 |
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III A 1.460.000 |
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III B 1.450.000 |
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IV A 1.210.000 |
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B 1.185.000 |
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C 1.140.000 |
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IV A 1.053.000 |
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B 1.032.000 |
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C 1.012.000 |
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V B 907.000 |
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V C 887.000 |
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V B 815.000 |
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V C 770.000 |
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VI C 664.000 |
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VI C 620.000 |
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Usciere Capo 650.000 |
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Usciere 608.000 |
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Inservienti 555.000 |
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Macchinista 645.000 |
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Capo Meccanico 711.000 |
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Meccanico camionista 691.000 |
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Ospedale Psichiatrico Provinciale - Pergine. |
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Categoria Totale arrotond. |
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Ispettore infermiere 658.000 |
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Vice Ispettore 613.000 |
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Infermiere reparto ed operai 599.000 |
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Infermiere allievo 588.000 |
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Infermiere donna 549.000 |
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Infermiere allieva 528.000 |
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Artigiani-Capi d'arte 613.000 |
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Lavandaie, sarti-operai-cucine 548.000 |
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Personale cantoniere. |
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Assistenti stradali 766.000 |
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Cantonieri di ruolo 594.000 |
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Cantoniere allievo di r. 588.000 |
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Cantoniere anziano non di r. 600.000 |
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Cantoniere strade Pinè-Gardolo Lases 592.000 |
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Cantoniere strade Costalunga e Valles 598.000 |
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Cantoniere non r. (I assunzione) 588.000 |
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Personale inserviente non di ruolo del Sanatorio Provinciale di Arco e |
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Colonia Infantile Provinciale di Riva del Garda |
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Inservienti uomini 481.000 |
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Inservienti donne 429.000 |
[*] Legge abrogata dall'art. 2 della
[1] Articolo sostituito dall'art. 1 della
[2] Entrata in vigore.