§ 1.3.9 - Del.G.P. 9 novembre 1990, n. 13988.
Criteri per lo svolgimento delle selezioni previste dall'ultimo comma dell'art. 66 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:1. assetto istituzionale
Capitolo:1.3 organi
Data:09/11/1990
Numero:13988


Sommario
Art. 1.      1. Le prove di selezione previste dall'ultimo comma dell'art. 66 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni sono indette con determinazione dell'Assessore per [...]
Art. 2.      1. Per l'assunzione di personale da assegnare alle sedi periferiche degli uffici provinciali, le selezioni potranno essere limitate a candidati residenti nei comuni ricompresi nell'ambito [...]
Art. 3.      1. Saranno ammessi alla selezione coloro che abbiano presentato domanda all'amministrazione provinciale non oltre la data di indizione della selezione stessa e che risultino in possesso dei [...]
Art. 4.      1. La data di svolgimento dell'esame colloquio e/o della prova di mestiere sarà comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi non più tardi di venti giorni antecedenti la [...]
Art. 5.      1. Alla prova di mestiere saranno ammessi coloro che nell'eventuale esame colloquio abbiano riportato una votazione non inferiore a 7/10. La stessa non si intenderà superata qualora il candidato [...]
Art. 6.      1. Il numero dei posti da coprire sarà ridotto a seguito dell'inquadramento dei dipendenti appartenenti ad altro profilo professionale del medesimo livello funzionale-retributivo risultati [...]
Art. 7.      1. Osservata la riserva di cui all'art. 67, comma 4, della citata legge provinciale n. 12/1983, così come modificato dall'art. 33 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, ai fini [...]
Art. 8.      1. La graduatoria avrà durata pari a quella dei pubblici concorsi. Alla stessa l'amministrazione farà ricorso per la copertura dei posti che si renderanno vacanti entro il termine di validità, [...]
Art. 9.      1. Per quanto non previsto nel presente articolato sono applicabili le vigenti norme in materia di concorsi.


§ 1.3.9 - Del.G.P. 9 novembre 1990, n. 13988.

Criteri per lo svolgimento delle selezioni previste dall'ultimo comma dell'art. 66 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni.

(B.U. 4 dicembre 1990, n. 54).

 

Art. 1.

     1. Le prove di selezione previste dall'ultimo comma dell'art. 66 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni sono indette con determinazione dell'Assessore per l'organizzazione e il personale.

     2. Con la medesima determinazione sono indicati:

     - il numero dei posti da coprire;

     - i requisiti culturali e professionali richiesti ai fini dell'accesso al profilo;

     - le materie oggetto delle singole prove.

 

     Art. 2.

     1. Per l'assunzione di personale da assegnare alle sedi periferiche degli uffici provinciali, le selezioni potranno essere limitate a candidati residenti nei comuni ricompresi nell'ambito territoriale di competenza dell'ufficio.

 

     Art. 3.

     1. Saranno ammessi alla selezione coloro che abbiano presentato domanda all'amministrazione provinciale non oltre la data di indizione della selezione stessa e che risultino in possesso dei requisiti indicati nella determinazione assessoriale.

     2. Ai fini dell'ammissione alle selezioni, le domande di cui al punto precedente saranno ritenute valide fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione.

 

     Art. 4.

     1. La data di svolgimento dell'esame colloquio e/o della prova di mestiere sarà comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi non più tardi di venti giorni antecedenti la data stessa.

 

     Art. 5.

     1. Alla prova di mestiere saranno ammessi coloro che nell'eventuale esame colloquio abbiano riportato una votazione non inferiore a 7/10. La stessa non si intenderà superata qualora il candidato non abbia conseguito un punteggio almeno 6/10.

 

     Art. 6.

     1. Il numero dei posti da coprire sarà ridotto a seguito dell'inquadramento dei dipendenti appartenenti ad altro profilo professionale del medesimo livello funzionale-retributivo risultati idonei nella selezione, con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 68, comma 4, della legge provinciale n. 12/1983.

 

     Art. 7.

     1. Osservata la riserva di cui all'art. 67, comma 4, della citata legge provinciale n. 12/1983, così come modificato dall'art. 33 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, ai fini dell'assegnazione dei rimanenti posti da coprire, il trenta per cento di essi sarà conferito agli idonei iscritti nelle liste di mobilità e il dieci per cento agli iscritti nelle liste di collocamento, purché l'iscrizione in quest'ultime liste sia anteriore almeno di quattro mesi dalla data di indizione della selezione.

 

     Art. 8.

     1. La graduatoria avrà durata pari a quella dei pubblici concorsi. Alla stessa l'amministrazione farà ricorso per la copertura dei posti che si renderanno vacanti entro il termine di validità, nel rispetto di quanto disposto dal precedente art. 7.

 

     Art. 9.

     1. Per quanto non previsto nel presente articolato sono applicabili le vigenti norme in materia di concorsi.