Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 27/11/2003 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione |
Art. 2. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione |
Art. 3. Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana |
Art. 4. Abrogazione e modifiche di norme |
Art. 5. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |
§ 5.3.352 - L.R. 27 novembre 2003, n. 19.
Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2003 - Assestamento.
(G.U.R. 28 novembre 2003, n. 52).
Art. 1. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003 sono intro dotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.
Art. 2. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003 sono intro dotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.
Art. 3. Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana
1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2003 sono introdotte, rispettivamente, le variazioni di cui alle annesse tabelle C e D.
Art. 4. Abrogazione e modifiche di norme
1. Il comma 6 dell'articolo 18 della
2. Nel comma 2 dell'articolo 4 della
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.