Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 01/10/1992 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 6 le parole «le disposizioni di cui agli articoli 2 e 6 entreranno in vigore» sono sostituite dalle seguenti: |
Art. 2. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, si applicano anche ai servizi di trasporto urbani ed extraurbani gestiti dalle aziende di trasporto [...] |
Art. 3. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 5.3.279 - L.R. 1 ottobre 1992, n. 9.
Modifica degli articoli 2 e 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 6«Disposizioni di carattere finanziario», e norme concernenti il servizio di trasporto gratuito per i soggetti portatori di handicap.
(G.U.R. n. 46 del 1 ottobre 1992).
1. Al comma 1 dell'articolo 12 della
(Omissis).
2. Al comma 2 dell'articolo 2 della
(Omissis).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 21 della
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.