§ 5.3.279 - L.R. 1 ottobre 1992, n. 9.
Modifica degli articoli 2 e 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 6«Disposizioni di carattere finanziario», e norme concernenti il servizio di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:01/10/1992
Numero:9


Sommario
Art. 1.      1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 6 le parole «le disposizioni di cui agli articoli 2 e 6 entreranno in vigore» sono sostituite dalle seguenti:
Art. 2.      1. Le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, si applicano anche ai servizi di trasporto urbani ed extraurbani gestiti dalle aziende di trasporto [...]
Art. 3.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 5.3.279 - L.R. 1 ottobre 1992, n. 9.

Modifica degli articoli 2 e 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 6«Disposizioni di carattere finanziario», e norme concernenti il servizio di trasporto gratuito per i soggetti portatori di handicap.

(G.U.R. n. 46 del 1 ottobre 1992).

 

Art. 1.

     1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 6 le parole «le disposizioni di cui agli articoli 2 e 6 entreranno in vigore» sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

     2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 6 le parole «per il periodo 1° gennaio 1992 - 31 luglio 1992» sono sostituite con le parole:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, si applicano anche ai servizi di trasporto urbani ed extraurbani gestiti dalle aziende di trasporto pubbliche e private di cui all'articolo 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.

 

 

     Art. 3.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.