§ 5.3.88 - L.R. 17 settembre 1964, n. 19.
Autorizzazione al Presidente della Regione ad apportare variazioni compensative fra gli stanziamenti di bilancio, in relazione al comando o distacco [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:17/09/1964
Numero:19


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative fra gli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio della [...]
Art. 2.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed avrà effetto dal 1° luglio 1964.


§ 5.3.88 - L.R. 17 settembre 1964, n. 19.

Autorizzazione al Presidente della Regione ad apportare variazioni compensative fra gli stanziamenti di bilancio, in relazione al comando o distacco di personale da un ramo all'altro dell'Amministrazione regionale.

(G.U.R. 19 settembre 1964, n. 40).

 

Art. 1.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative fra gli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, concernenti stipendi ed altri assegni di carattere continuativo e fra gli stanziamenti dei capitoli concernenti compensi per lavoro straordinario, in dipendenza delle necessità determinatesi a seguito di comandi di personale da uno all'altro ramo dell'Amministrazione regionale, in applicazione dell'art. 14 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28.

 

     Art. 2.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed avrà effetto dal 1° luglio 1964.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.