§ 5.3.44 - L.R. 21 aprile 1953, n. 31.
Variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1952-53 ed altre norme di carattere finanziario (primo provvedimento).


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:21/04/1953
Numero:31


Sommario
Art. 1.      Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1952-53 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A, firmata dall'Assessore per [...]
Art. 2.      Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana, per l'anno finanziario 1952-53 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B, firmata dall'Assessore per [...]
Art. 3.      Nel bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1952-53 allegato al bilancio della Regione Siciliana sotto la appendice n. Il, sono introdotte le [...]
Art. 4.      Il capitolo 724 aggiunto allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per lo anno finanziario 1952-53, istituito in corrispondenza di quello n. 389 dell'anno [...]
Art. 5.      E' autorizzata la spesa di L. 15.000.000 per provvedere a spese, contributi e sussidi a favore di scuole professionali marittime.
Art. 6.      E' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 75.000.000 per contributo straordinario a pareggio del bilancio dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1952-53 [...]
Art. 7.      La quota di L. 75.000.000 a carico dell'esercizio 1952-53 della spesa di L. 100.000.000, autorizzata con il decreto legislativo del Presidente della Regione 31 ottobre 1952, n. 21, per la [...]
Art. 8.      Per le finalità previste dalla legge regionale 19 febbraio 1951, n. 20, è autorizzata per l'anno finanziario 1952-53 la spesa di L. 450.000.000 che si attribuisce al capitolo 553 bis (veggasi [...]
Art. 9.      I 'Assessore per la pubblica istruzione, avvalendosi dei fondi di cui al cap. 560 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1952-53 è autorizzato anche a sostenere, per [...]
Art. 10.      L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 18 della legge regionale 31 dicembre 1952, n. 56, è aumentata di L, 50.000.000.
Art. 11.      Per I 'anno finanziario 1952-53 la spesa annua autorizzata con il decreto legislativo presidenziale 15 novembre 1949, n. 32, convertito nella legge regionale 25 febbraio 1950, n. 10, è aumentata [...]
Art. 12.      L'importo complessivo dei mutui, da contrarsi con garanzia della Regione da parte delle aziende minerarie, previsto dall'art. 3 del decreto legislativo presidenziale 13 aprile 1951, n. 14, [...]
Art. 13.      Per le finalità previste dall'art. 14 del decreto legislativo presidenziale 13 aprile 1951, n. 14. convertito nella legge regionale 4 luglio 1952, n. 21, è autorizzata per l'anno finanziario [...]
Art. 14.      L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 19 della legge regionale 31 dicembre 1952, n. 56, è aumentata di L. 33.000.000 che si attribuisce quanto a L 10 milioni al cap. 611 e quanto a L. [...]
Art. 15.      L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 21 della legge regionale 31 dicembre 1952, n. 56, è aumentata di L. 25.000.000 che si attribuisce al cap. 622 (veggasi l'annessa tabella B).
Art. 16.      La quota di spesa autorizzata con l'art. 22 della legge regionale 31 dicembre 1952, n. 56, relativa al capitolo n. 636 è ridotta di L. 10.000.000 e correlativamente la quota di spesa attribuita [...]
Art. 17.      L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 23 della legge regionale 31 dicembre 1952, n. 56, è aumentata di L. 53.000.000 che si attribuisce quanto a lire 15.000.000 al cap. 644 e quanto a L. 8 [...]
Art. 18.      E' autorizzata la spesa di L. 3.000.000 quale quota della Regione Siciliana per la partecipazione alla Commissione per il turismo del Consiglio dei Comuni d'Europa, che si attribuisce al [...]
Art. 19.      Per le finalità previste dalla legge regionale 11 luglio 1952, n. 23, relativa ad agevolazioni per l'incremento delle macchine agricole in Sicilia, è prelevata, ai sensi dell'art. 2 della legge [...]
Art. 20.      Per le finalità, previste dal decreto legislativo del Presidente della Regione 31 marzo 1952, n. 7, concernente provvidenze per l'esecuzione di opere edili e stradali con particolare riguardo [...]
Art. 21.      L autorizzazione di spesa di cui all'art. 19 della legge regionale 31 dicembre 1952, n. 56, è ridotta di L. 15.000.000 che si detrae quanto a L. 10 milioni dall'assegnazione del cap. 607 e [...]
Art. 22.      L'autorizzazione di spesa di cui all'art 23 della legge regionale 31 dicembre 1952, n. 56, è ridotta di L. 30.000.000 che si detrae quanto a L. 20 milioni dall'assegnazione del cap. 642 e quanto [...]
Art. 23.      Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti sino all'entrata in vigore della legge regionale 31 dicembre 1952, n. 56, a carico del cap. 602 dello stato di previsione della spesa del bilancio per [...]
Art. 24.      Il cap. 554 ter "Spese per le elezioni amministrative" istituito nel bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio 1952-53 con la legge regionale 12 aprile 1952, n. 13, è soppresso.
Art. 25.      I pagamenti effettuati, sino all'entrata in vigore della presente legge, nell'esercizio 1952-53 con imputazione al cap. 672 aggiunto, istituito con il decreto dell'Assessore per le finanze del [...]
Art. 26.      Per la esecuzione dei lavori relativi agli stanziamenti di cui ai capitoli 555 e 555 bis dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario in [...]
Art. 27.      Nell'elenco n. 1 allegato al bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1952-53, sono aggiunti i seguenti capitoli:
Art. 28.      L'Amministrazione del demanio è autorizzata ad utilizzare industrialmente le acque minerali esistenti in zone non comprese nel territorio dei bacini idrotermominerali di Sciacca ed Acireale [...]
Art. 29.      Alla maggiore spesa risultante dalla tabella B, si fa fronte utilizzando le maggiori entrate di cui alla tabella A, nonché le disponibilità provenienti dalle previsioni precedenti.
Art. 30.      Alla maggiore spesa risultante dalla tabella C, si fa fronte utilizzando le maggiori entrate risultanti dalla tabella medesima.
Art. 31.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 5.3.44 - L.R. 21 aprile 1953, n. 31.

Variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1952-53 ed altre norme di carattere finanziario (primo provvedimento).

(G.U.R. 21 aprile 1953, n. 21).

 

Art. 1.

     Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1952-53 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A, firmata dall'Assessore per le finanze.

 

     Art. 2.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana, per l'anno finanziario 1952-53 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B, firmata dall'Assessore per le finanze.

 

     Art. 3.

     Nel bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1952-53 allegato al bilancio della Regione Siciliana sotto la appendice n. Il, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C, firmata dall'Assessore per le finanze.

 

     Art. 4.

     Il capitolo 724 aggiunto allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per lo anno finanziario 1952-53, istituito in corrispondenza di quello n. 389 dell'anno finanziario 1951-52 è soppresso (veggasi l'annessa tabella B).

     I pagamenti effettuati nell'esercizio 1952-53 con imputazione al capitolo aggiunto 724, s'intendono effettuati, sul capitolo di nuova istituzione 323 bis al quale si intendono affluiti i residui accertati al 30 giugno 1952 sul capitolo n. 389 del bilancio per l'anno finanziario 1951-52.

 

     Art. 5.

     E' autorizzata la spesa di L. 15.000.000 per provvedere a spese, contributi e sussidi a favore di scuole professionali marittime.

     La somma stessa è attribuita al cap. 476 bis (veggasi l'annessa tabella B).

     Il capitolo n. 677 aggiunto allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1952-53 istituito in corrispondenza. di quello n. 572 dell'anno finanziario 1951-52, è soppresso (veggasi l'annessa tabella B).

     I pagamenti effettuati nell'esercizio 1952-53 Con imputazione al capitolo aggiunto 677 s'intendono effettuati sul capitolo 476 bis di cui al secondo comma del presente articolo, al quale sono altresì trasferiti i residui accertati al 30 giugno 1952 sul capitolo 572 del bilancio per l'esercizio 1951-52.

     Sullo stesso capitolo n. 476 bis si intendono assunti gli impegni disposti a carico del soppresso capitolo aggiunto n. 677.

 

     Art. 6.

     E' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 75.000.000 per contributo straordinario a pareggio del bilancio dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1952-53 (veggasi l'annessa tabella B).

 

     Art. 7.

     La quota di L. 75.000.000 a carico dell'esercizio 1952-53 della spesa di L. 100.000.000, autorizzata con il decreto legislativo del Presidente della Regione 31 ottobre 1952, n. 21, per la riattivazione, completamento e costruzione di abbeveratoi pubblici in Sicilia, è assegnata al capitolo n. 533 bis (veggasi l'annessa tabella B).

     Il capitolo n. 697 aggiunto allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1952-53, istituito in corrispondenza di quello n. 765 aggiunto al bilancio dell'anno finanziario 1951-52 è soppresso.

     I pagamenti effettuati nell'esercizio 1952-53 con imputazione al capitolo aggiunto 697 si intendono emessi sul capitolo 533 bis di cui al primo comma del presente articolo, al quale sono altresì trasferiti i residui accertati al 30 giugno 1952 sul capitolo 765 aggiunto al bilancio per l'esercizio 1951-52.

     Sullo stesso capitolo n. 533 bis si intendono assunti gli impegni disposti a carico del soppresso capitolo aggiunto n. 697.

 

     Art. 8.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 19 febbraio 1951, n. 20, è autorizzata per l'anno finanziario 1952-53 la spesa di L. 450.000.000 che si attribuisce al capitolo 553 bis (veggasi l'annessa tabella B).

 

     Art. 9.

     I 'Assessore per la pubblica istruzione, avvalendosi dei fondi di cui al cap. 560 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1952-53 è autorizzato anche a sostenere, per l'intero importo, le spese per fornitura di materiale didattico e di arreda mento di scuole elementari di nuova costruzione.

     Tale disposizione non si applica agli uffici scolastici che possano godere dei benefici consentiti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589.

 

     Art. 10.

     L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 18 della legge regionale 31 dicembre 1952, n. 56, è aumentata di L, 50.000.000.

 

     Art. 11.

     Per I 'anno finanziario 1952-53 la spesa annua autorizzata con il decreto legislativo presidenziale 15 novembre 1949, n. 32, convertito nella legge regionale 25 febbraio 1950, n. 10, è aumentata di L. 25.000.000.

     Il predetto aumento è attribuito al capitolo n. 588 (veggasi la annessa tabella B).

 

     Art. 12.

     L'importo complessivo dei mutui, da contrarsi con garanzia della Regione da parte delle aziende minerarie, previsto dall'art. 3 del decreto legislativo presidenziale 13 aprile 1951, n. 14, convertito nella legge regionale 4 luglio 1952, n. 21, già elevato a L. 100 milioni con l'art. 29 della legge regionale 31 dicembre 1951, n. 47, è ulteriormente elevato a h. 110 milioni.

 

     Art. 13.

     Per le finalità previste dall'art. 14 del decreto legislativo presidenziale 13 aprile 1951, n. 14. convertito nella legge regionale 4 luglio 1952, n. 21, è autorizzata per l'anno finanziario 1952-53 la spesa di lire 10.000.000 che si iscrive al capitolo n. 599 bis cl nuova istituzione (veggasi l'annessa tabella B)

 

     Art. 14.

     L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 19 della legge regionale 31 dicembre 1952, n. 56, è aumentata di L. 33.000.000 che si attribuisce quanto a L 10 milioni al cap. 611 e quanto a L. 13.000.000 al cap. 613 ter e quanto a L. 10.000.000 al cap 615 (veggasi la annessa tabella B).

 

     Art. 15.

     L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 21 della legge regionale 31 dicembre 1952, n. 56, è aumentata di L. 25.000.000 che si attribuisce al cap. 622 (veggasi l'annessa tabella B).

 

     Art. 16.

     La quota di spesa autorizzata con l'art. 22 della legge regionale 31 dicembre 1952, n. 56, relativa al capitolo n. 636 è ridotta di L. 10.000.000 e correlativamente la quota di spesa attribuita al cap. 638 è aumentata di L. 10.000.000 (veggasi l'annessa tabella B).

 

     Art. 17.

     L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 23 della legge regionale 31 dicembre 1952, n. 56, è aumentata di L. 53.000.000 che si attribuisce quanto a lire 15.000.000 al cap. 644 e quanto a L. 8 milioni al cap. 646 e quanto a L. 30.000.000 al cap. 652 (veggasi l'annessa tabella B).

 

     Art. 18.

     E' autorizzata la spesa di L. 3.000.000 quale quota della Regione Siciliana per la partecipazione alla Commissione per il turismo del Consiglio dei Comuni d'Europa, che si attribuisce al capitolo 644 bis (veggasi l'annessa tabella B).

 

     Art. 19.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 11 luglio 1952, n. 23, relativa ad agevolazioni per l'incremento delle macchine agricole in Sicilia, è prelevata, ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, la somma di L. 100.000.000 dalle disponibilità del cap. 690 aggiunto allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1952-53, che si attribuisce al capitolo 531 del bilancio medesimo (veggasi l'annessa tabella B).

 

     Art. 20.

     Per le finalità, previste dal decreto legislativo del Presidente della Regione 31 marzo 1952, n. 7, concernente provvidenze per l'esecuzione di opere edili e stradali con particolare riguardo alle zone colpite dalle alluvioni, convertito, con modificazioni, nella legge regionale 21 luglio 1952, n. 44, è autorizzata la spesa di L. 203.000.000 che si attribuisce al capitolo 712 aggiunto, conto dei residui, dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1952-53.

     Alla spesa di cui al comma precedente si fa fronte mediante il capitolo 530, conto dei residui, e per L. 101 milioni 500 mila le disponibilità del capitolo 550, conto dei residui (veggasi l'annessa tabella B).

 

     Art. 21.

     L autorizzazione di spesa di cui all'art. 19 della legge regionale 31 dicembre 1952, n. 56, è ridotta di L. 15.000.000 che si detrae quanto a L. 10 milioni dall'assegnazione del cap. 607 e quanto a L. 5 milioni dall'assegnazione del cap. 608 ter (veggasi l'annessa tabella B).

 

     Art. 22.

     L'autorizzazione di spesa di cui all'art 23 della legge regionale 31 dicembre 1952, n. 56, è ridotta di L. 30.000.000 che si detrae quanto a L. 20 milioni dall'assegnazione del cap. 642 e quanto a L. 10 milioni dal cap. 649 (veggasi l'annessa tabella B).

 

     Art. 23.

     Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti sino all'entrata in vigore della legge regionale 31 dicembre 1952, n. 56, a carico del cap. 602 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario ,1952- 53 s'intendono assunti o disposti a carico del cap. 602 bis del bilancio per l'anno finanziario medesimo.

 

     Art. 24.

     Il cap. 554 ter "Spese per le elezioni amministrative" istituito nel bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio 1952-53 con la legge regionale 12 aprile 1952, n. 13, è soppresso.

     I pagamenti effettuati nell'esercizio predetto con imputazione al cap. 554 ter s'intendono effettuati sul cap. 738 XIX "Spese per le elezioni amministrative" che si istituisce nel bilancio per l'esercizio 1951-52 nella rubrica "Assessorato degli enti locali" paragrafo "Spese per le elezioni amministrative". Al predetto cap. 738 XIX sono anche trasferiti gli impegni assunti sul cap. 554 ter.

 

     Art. 25.

     I pagamenti effettuati, sino all'entrata in vigore della presente legge, nell'esercizio 1952-53 con imputazione al cap. 672 aggiunto, istituito con il decreto dell'Assessore per le finanze del 25 agosto 1952, si intendono effettuati sul capitolo aggiunto 764 bis "Spese per le elezioni amministrative" che si Istituisce nel bilancio della Regione Siciliana, rubrica "Assessorato degli enti locali", paragrafo "Spese per le elezioni amministrative" in corrispondenza del cap . 738 XIX istituito nell'esercizio 1951 -52.

     Al predetto cap. 764 bis affluiscono gli impegni provenienti dall'esercizio 1951-52 del cap. 738 XIX. Il cap. 672 aggiunto al bilancio per I esercizio 195253 è soppresso.

 

     Art. 26.

     Per la esecuzione dei lavori relativi agli stanziamenti di cui ai capitoli 555 e 555 bis dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario in corso si applicano le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 5 agosto 1949, n. 46.

 

     Art. 27.

     Nell'elenco n. 1 allegato al bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1952-53, sono aggiunti i seguenti capitoli:

 

PARTE ORDINARIA

ASSESSORATO DEL TURISMO

E DELLO SPETTACOLO

 

     Cap. 487 bis "Spese per rilievi fotogrammetrici, ecc." (Veggasi l'annessa tabella B).

 

     Art. 28.

     L'Amministrazione del demanio è autorizzata ad utilizzare industrialmente le acque minerali esistenti in zone non comprese nel territorio dei bacini idrotermominerali di Sciacca ed Acireale provvedendo alla relativa delimitazione a norma dell'art. 4 del D.Lgs.P.Reg. 12 dicembre 1949, n. 35, modificata dall'art. 1 della legge regionale 13 marzo 1950, n. 26 [1].

     Le norme dell'art. 3 della legge 21 luglio 1952, n. 43, sono estese al bacino idrotermominerale di Sciacca ed alle zone previste dal comma precedente.

     Alle società, previste dall'ultimo comma del detto articolo e con le modalità fissate nel primo comma del medesimo, può anche essere concessa l'utilizzazione dei complessi alberghieri di proprietà demaniali nelle zone idrotermominerali già delimitate o da delimitare.

 

     Art. 29.

     Alla maggiore spesa risultante dalla tabella B, si fa fronte utilizzando le maggiori entrate di cui alla tabella A, nonché le disponibilità provenienti dalle previsioni precedenti.

 

     Art. 30.

     Alla maggiore spesa risultante dalla tabella C, si fa fronte utilizzando le maggiori entrate risultanti dalla tabella medesima.

 

     Art. 31.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

     Tabelle

     (Omissis).

 

 


[1] L'art. 2 della legge regionale 18 febbraio 1955, n. 15, autorizzava il Governo regionale ad adottare i provvedimenti necessari per la istituzione di una Azienda autonoma. Detta Azienda venne istituita con il Decreto Lgs. P. Reg. 25 marzo 1957, n. 1, ma successivamente fu soppressa dalla legge regionale 27 luglio 1970, n. 25.