§ 5.3.13 - L.R. 25 marzo 1949, n. 5.
Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1-30 giugno 1947.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:25/03/1949
Numero:5


Sommario
Art. 1.      Resta autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle che per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto [...]
Art. 2.      Gli Assessori, ciascuno per la materia di propria competenza, restano autorizzati al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione Siciliana per l'esercizio dal 1° al 30 giugno [...]
Art. 3.      Agli effetti di cui all'art. 40 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai capitoli riportati [...]
Art. 4.      Per il pagamento delle spese di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, restano autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati, ai termini [...]
Art. 5.      I capitoli di spesa, a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'art. 41 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità [...]
Art. 6.      Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1946-47 dal 1° al 30 giugno 1947 le seguenti spese straordinarie:
Art. 7.      E' autorizzata la concessione di sovvenzioni straordinarie, a favore delle Amministrazioni provinciali nei limiti dei fondi iscritti e di quelli che sarà necessario iscrivere al capitolo n. 149 [...]
Art. 8.      L'Assessore per le finanze è autorizzato a ripartire con propri decreti fra i capitoli della spesa dei vari Assessorati i fondi iscritti ai capitoli nn. 152 e 153 della rubrica "Assessorato [...]
Art. 9.      E' approvato il seguente riepilogo dal quale risulta il complesso della entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° al 30 giugno 1947.
Art. 10.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana con effetto per l'esercizio finanziario dal 1° al 30 giugno 1947.


§ 5.3.13 - L.R. 25 marzo 1949, n. 5.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1-30 giugno 1947.

(G.U.R. 25 marzo 1949, n. 14).

 

Art. 1.

     Resta autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle che per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione Siciliana sono riservate allo Stato, e il versamento nelle casse della Regione della somma e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1 giugno al 30 giugno 1947, giusta lo stato di previsione dell'entrata, annesso alla presente legge (parte prima).

 

     Art. 2.

     Gli Assessori, ciascuno per la materia di propria competenza, restano autorizzati al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione Siciliana per l'esercizio dal 1° al 30 giugno 1947, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (parte seconda).

 

     Art. 3.

     Agli effetti di cui all'art. 40 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

 

     Art. 4.

     Per il pagamento delle spese di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, restano autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati, ai termini dell'art. 56 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

 

     Art. 5.

     I capitoli di spesa, a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'art. 41 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli riportati negli elenchi nn. 3 e 4 annessi alla presente legge.

     Per i capitoli compresi nell'elenco n. 3 il decreto, con il quale sarà disposta l'iscrizione dovrà essere emanato dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per le finanze sentita la Giunta regionale. Tale decreto dovrà essere presentato alla Assemblea Regionale per la convalida.

     Per i capitoli compresi nell'elenco n. 4, il decreto, con il quale sarà disposta l'iscrizione, potrà essere emanato dall'Assessore per le finanze.

 

     Art. 6.

     Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1946-47 dal 1° al 30 giugno 1947 le seguenti spese straordinarie:

     1) Assessorato dell'agricoltura:

     L. 200.000.000 per opere concernenti la difesa e l'incremento dell'agricoltura, delle foreste e della bonifica integrale;

     2) Assessorato dei lavori pubblici:

     L. 255.400.000 per opere pubbliche di carattere straordinario;

     3) Assessorato della industria e del commercio:

     L. 8.000.000 per spese straordinarie per l'incremento della industria e per incoraggiare e sviluppare la industria mineraria;

     4) Assessorato della sanità, lavoro, previdenza ed assistenza sociale:

     L. 61.000.000 per spese straordinarie concernenti la previdenza, la sanità e la cooperazione;

     5) Assessorato dell'alimentazione:

     L. 8.000.000 per sovvenzioni ad Enti e privati per l'impianto ed il funzionamento di mense popolari e cucine economiche;

     6) Enti locali:

     L. 38.000.000 per spese straordinarie di beneficienza e per spese inerenti al controllo ed al razionamento dei consumi alimentari ed industriali.

     Le somme da iscriversi, con decreto dell'Assessore per le finanze, per spese di carattere straordinario, nelle rubriche della spesa degli Assessorati di cui al primo comma del presente articolo per l'esercizio finanziario dal 1° al 30 giugno 1947 restano stabilite negli importi indicati nel presente articolo.

     Agli stanziamenti indicati ai nn. 1 e 2 sarà aggiunta, con decreto dell'Assessore per le finanze, la quota parte che, in quanto ritenuto necessario ed indispensabile, potrà essere attribuita a ciascun Assessorato con la ripartizione del fondo di solidarietà nazionale dovuto dallo Stato ai sensi dell'art. 38 dello Statuto della Regione Siciliana.

 

     Art. 7.

     E' autorizzata la concessione di sovvenzioni straordinarie, a favore delle Amministrazioni provinciali nei limiti dei fondi iscritti e di quelli che sarà necessario iscrivere al capitolo n. 149 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 8.

     L'Assessore per le finanze è autorizzato a ripartire con propri decreti fra i capitoli della spesa dei vari Assessorati i fondi iscritti ai capitoli nn. 152 e 153 della rubrica "Assessorato delle finanze" per l'esercizio finanziario dal 1° al 30 giugno 1947.

 

     Art. 9.

     E' approvato il seguente riepilogo dal quale risulta il complesso della entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° al 30 giugno 1947.

 

 

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       |                       RIEPILOGO                  |

       |               Entrata e spesa effettiva          |

       | Entrata                         L. 1.370.945.000 |

       | Spesa                           "  1.370.845.000 |

       | Differenza                      L.       100.000 |

       |                                                  |

       |                 Movimento di capitali            |

       | Entrata                         L. ------------- |

       | Spesa                           "        100.000 |

       | Differenza                      L.       100.000 |

       |                                                  |

       |                  Riassunto generale              |

       | Entrata                         L. 1.370.945.000 |

       | Spesa                           "  1.370.945.000 |

       | Differenza                      L.-------------- |

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     Art. 10.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana con effetto per l'esercizio finanziario dal 1° al 30 giugno 1947.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.