Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.1 imposte e tributi |
Data: | 29/12/1989 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Governo della Regione è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 28 febbraio 1990, il bilancio della Regione [...] |
Art. 2. 1. L'esecuzione del disposto di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 42, è rinviata all'esercizio finanziario 1991. |
Art. 3. 1. Sino all'entrata in vigore della normativa regionale prevista dall'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, al fine di assicurare, in via provvisoria, [...] |
Art. 4. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1990. |
§ 5.1.103 - L.R. 29 dicembre 1989, n. 19.
Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1990, norme per assicurare la riscossione delle entrate e norme relative al bilancio dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.).
(G.U.R. n. 62 del 30 dicembre 1989).
Titolo I
Esercizio provvisorio
1. Il Governo della Regione è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 28 febbraio 1990, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1990, secondo gli stati di previsione della entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati all'Assemblea regionale, con esclusione degli stanziamenti dei capitoli: 19011, 42402, 42452, 42469, 48615, 48618, 48619, 55706, 55929, 55930, 56820, 56821, 56824, 82602, 82955.
Titolo II
Norme urgenti per l'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) ed in materia di
entrate
1. L'esecuzione del disposto di cui al comma 2 dell'articolo 1 della
1. Sino all'entrata in vigore della normativa regionale prevista dall'articolo 132 del
2. Gli ambiti territoriali di cui al
3. Le commissioni, i compensi ed i rimborsi di cui all'articolo 25 del
a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;
b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 1 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 15.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;
c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quelli stabiliti nella lettera b;
d) i rimborsi delle spese delle procedure esecutive e gli interessi semestrali di mora sono determinati nella misura stabilita ai sensi dei commi 4 e 6 dell'articolo 61 del
4. E' fatto divieto al Commissario governativo di procedere a nuove assunzioni di personale.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1990.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.