Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.1 imposte e tributi |
Data: | 04/01/1957 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. La stipula degli atti aggiuntivi previsti all'art. 2 della legge regionale 1 agosto 1953, n. 44, ha effetto quando dagli atti di cessione o di costituzione in pegno di crediti, oggetto della [...] |
Art. 2. Le disposizioni contenute nell'art. 2 della legge regionale 1 agosto 1953, n. 44 si applicano a tutti gli atti, nello stesso articolo indicati, stipulati nelle Regione siciliana posteriormente [...] |
Art. 3. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. |
§ 5.1.75 - L.R. 4 gennaio 1957, n. 1.
Interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale 1 agosto 1953, n. 44.
(G.U.R. 12 gennaio 1957, n. 2).
La stipula degli atti aggiuntivi previsti all'art. 2 della
Gli atti aggiuntivi hanno valore quando contengano la specifica indicazione delle altre operazioni, diverse dal finanziamento, alle quali la garanzia sia eventualmente in parte destinata, ovvero l'esplicita dichiarazione che la cessione o la costituzione in pegno dei crediti era destinata o ebbe efficacia, esclusivamente e per il suo importo a garanzia e soddisfacimento del finanziamento stesso, e non di altre e diverse operazioni di credito.
Le disposizioni contenute nell'art. 2 della
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.