§ 5.1.75 - L.R. 4 gennaio 1957, n. 1.
Interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale 1 agosto 1953, n. 44.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.1 imposte e tributi
Data:04/01/1957
Numero:1


Sommario
Art. 1.      La stipula degli atti aggiuntivi previsti all'art. 2 della legge regionale 1 agosto 1953, n. 44, ha effetto quando dagli atti di cessione o di costituzione in pegno di crediti, oggetto della [...]
Art. 2.      Le disposizioni contenute nell'art. 2 della legge regionale 1 agosto 1953, n. 44 si applicano a tutti gli atti, nello stesso articolo indicati, stipulati nelle Regione siciliana posteriormente [...]
Art. 3.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 5.1.75 - L.R. 4 gennaio 1957, n. 1.

Interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale 1 agosto 1953, n. 44.

(G.U.R. 12 gennaio 1957, n. 2).

 

Art. 1.

     La stipula degli atti aggiuntivi previsti all'art. 2 della legge regionale 1 agosto 1953, n. 44, ha effetto quando dagli atti di cessione o di costituzione in pegno di crediti, oggetto della tassazione, non risulti che la efficacia della garanzia è limitata al finanziamento ovvero gli atti contengano clausole che prevedano in modo generico e indeterminato l'estensione di tale efficacia ad altre operazioni senza precisarle.

     Gli atti aggiuntivi hanno valore quando contengano la specifica indicazione delle altre operazioni, diverse dal finanziamento, alle quali la garanzia sia eventualmente in parte destinata, ovvero l'esplicita dichiarazione che la cessione o la costituzione in pegno dei crediti era destinata o ebbe efficacia, esclusivamente e per il suo importo a garanzia e soddisfacimento del finanziamento stesso, e non di altre e diverse operazioni di credito.

 

     Art. 2.

     Le disposizioni contenute nell'art. 2 della legge regionale 1 agosto 1953, n. 44 si applicano a tutti gli atti, nello stesso articolo indicati, stipulati nelle Regione siciliana posteriormente al 1 luglio 1947, i quali siano stati registrati in termine con l'applicazione delle aliquote speciali stabilite dal R.D.L. 19 dicembre 1936, n. 2170, e successivi provvedimenti.

 

     Art. 3.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.