§ 5.1.1 - L.R. 29 dicembre 1947, n. 16.
Proroga di agevolazioni tributarie per anticipazioni e finanziamenti in genere in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.1 imposte e tributi
Data:29/12/1947
Numero:16


Sommario
Art. 1.      L'efficacia delle disposizioni concernenti agevolazioni tributarie contenute nel R.D.L. 19 dicembre 1936, n. 2170, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 631, già prorogata al 31 dicembre [...]
Art. 2.      La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.


§ 5.1.1 - L.R. 29 dicembre 1947, n. 16.

Proroga di agevolazioni tributarie per anticipazioni e finanziamenti in genere in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di credito.

(G.U.R. 2 gennaio 1948, n. 1).

 

Art. 1.

     L'efficacia delle disposizioni concernenti agevolazioni tributarie contenute nel R.D.L. 19 dicembre 1936, n. 2170, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 631, già prorogata al 31 dicembre 1939, in virtù del R.D.L. 3 gennaio 1939, n. 27, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, al 31 dicembre 1940 con la legge 23 marzo 1940, n. 286; al 31 dicembre 1942, con la legge 11 marzo 1941, n. 178; fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra con R.D.L. 24 dicembre 1942, n. 1633; ed infine al 30 giugno 1947 con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 480, è ulteriormente prorogata dal 1 luglio 1947 al 30 giugno 1948.

     E' altresì prorogata per lo stesso periodo l'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo unico della predetta legge 11 marzo 1941, n. 178 [1].

 

     Art. 2.

     La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Per proroga vedi art. 1 L.R. 22 agosto 1952, n. 49.