Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.8 calamità naturali |
Data: | 28/12/1979 |
Numero: | 260 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. Le ditte che, allo scadere del termine di cui all'art. 4 della L.R. 18 marzo 1977, n. 11, non fecero alcuna opzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di [...] |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. L'intendenza di finanza di Agrigento, entro quindici giorni dalla ricezione della delibera della Giunta regionale e delle domande di cui al precedente articolo, nomina con decreto tre notai cui [...] |
§ 4.8.43 - L.R. 28 dicembre 1979, n. 260.
Integrazioni alla L.R. 18 marzo 1977, n. 11, recante provvedimenti per i sinistrati della città di Agrigento a seguito dell'evento calamitoso del 19 luglio 1966.
(G.U.R. 5 gennaio 1980, n. 1).
(Omissis) [1].
Le ditte che, allo scadere del termine di cui all'art. 4 della
(Omissis) [1].
L'intendenza di finanza di Agrigento, entro quindici giorni dalla ricezione della delibera della Giunta regionale e delle domande di cui al precedente articolo, nomina con decreto tre notai cui affidare le pratiche.
All'onere per l'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto dall'art. 7 della citata
[1] Gli artt. 1 e 3 modificano, rispettivamente, gli artt. 1 e 4
[1] Gli artt. 1 e 3 modificano, rispettivamente, gli artt. 1 e 4