§ 4.8.43 - L.R. 28 dicembre 1979, n. 260.
Integrazioni alla L.R. 18 marzo 1977, n. 11, recante provvedimenti per i sinistrati della città di Agrigento a seguito dell'evento calamitoso del 19 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 calamità naturali
Data:28/12/1979
Numero:260


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Le ditte che, allo scadere del termine di cui all'art. 4 della L.R. 18 marzo 1977, n. 11, non fecero alcuna opzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di [...]
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      L'intendenza di finanza di Agrigento, entro quindici giorni dalla ricezione della delibera della Giunta regionale e delle domande di cui al precedente articolo, nomina con decreto tre notai cui [...]


§ 4.8.43 - L.R. 28 dicembre 1979, n. 260.

Integrazioni alla L.R. 18 marzo 1977, n. 11, recante provvedimenti per i sinistrati della città di Agrigento a seguito dell'evento calamitoso del 19 luglio 1966.

(G.U.R. 5 gennaio 1980, n. 1).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     Le ditte che, allo scadere del termine di cui all'art. 4 della L.R. 18 marzo 1977, n. 11, non fecero alcuna opzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, possono esercitare la facoltà di scelta prevista dallo stesso art. 4.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 4.

     L'intendenza di finanza di Agrigento, entro quindici giorni dalla ricezione della delibera della Giunta regionale e delle domande di cui al precedente articolo, nomina con decreto tre notai cui affidare le pratiche.

     All'onere per l'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto dall'art. 7 della citata L.R. 18 marzo 1977, n. 11.

 

 


[1] Gli artt. 1 e 3 modificano, rispettivamente, gli artt. 1 e 4 L.R. 18 marzo 1977, n. 11.

[1] Gli artt. 1 e 3 modificano, rispettivamente, gli artt. 1 e 4 L.R. 18 marzo 1977, n. 11.