§ 4.8.10 - L.R. 12 aprile 1967, n. 44.
Integrazione della legge regionale 29 luglio 1966, n. 21. Provvedimenti per la costruzione di alloggi per sinistrati delle città Agrigento e Marsala.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 calamità naturali
Data:12/04/1967
Numero:44


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per la attuazione delle finalità della legge regionale 29 luglio 1966, n. 21, ad integrazione dello stanziamento disposto con l'art. 5 della stessa [...]
Art. 2.      E' altresì autorizzata la spesa di L. 500.000.000 per la costruzione di alloggi per sinistrati nella città di Marsala, a seguito di movimenti franosi verificatasi nel mese di marzo 1967.
Art. 3.      Per gli alloggi costruiti in Agrigento e in Marsala con i finanziamenti previsti dalla presente legge e per quelli costruiti in Agrigento ai sensi della legge regionale 29 luglio 1966, n. 21, [...]
Art. 4.      Agli oneri relativi all'autorizzazione di spesa prevista all'art. 1 si fa fronte mediante utilizzazione della corrispondente somma iscritta nel capitolo 667 bis del bilancio della Regione [...]
Art. 5.      All'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1967 sono apportate le seguenti variazioni:
Art. 6.      Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.8.10 - L.R. 12 aprile 1967, n. 44.

Integrazione della legge regionale 29 luglio 1966, n. 21. Provvedimenti per la costruzione di alloggi per sinistrati delle città Agrigento e Marsala.

(G.U.R. 12 aprile 1967, n. 16).

 

Art. 1.

     E' autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per la attuazione delle finalità della legge regionale 29 luglio 1966, n. 21, ad integrazione dello stanziamento disposto con l'art. 5 della stessa legge.

     La spesa autorizzata con la presente legge può essere destinata anche alla costruzione di alloggi popolari con sistemi tradizionali.

 

     Art. 2.

     E' altresì autorizzata la spesa di L. 500.000.000 per la costruzione di alloggi per sinistrati nella città di Marsala, a seguito di movimenti franosi verificatasi nel mese di marzo 1967.

     Alle opere relative si applicano le norme previste dalla legge regionale 29 luglio 1966, n. 21 e della presente legge.

 

     Art. 3.

     Per gli alloggi costruiti in Agrigento e in Marsala con i finanziamenti previsti dalla presente legge e per quelli costruiti in Agrigento ai sensi della legge regionale 29 luglio 1966, n. 21, oltre che per il gruppo di 262 alloggi del quartiere Villa Seta finanziati con i fondi di cui alla legge regionale 19 maggio 1956, n. 33, le condizioni della gestione sono determinate con decreto dell'Assessore per i lavori pubblici e la quota frutto capitale da applicare è fissata in deroga all'art. 1 della legge regionale 22 luglio 1960, n. 27, in misura non superiore all'1%.

     Ai fini dell'applicazione della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, per gli alloggi di cui al precedente comma, il periodo previsto dall'art. 5, primo comma della predetta legge, è prolungato ad anni 30.

 

     Art. 4.

     Agli oneri relativi all'autorizzazione di spesa prevista all'art. 1 si fa fronte mediante utilizzazione della corrispondente somma iscritta nel capitolo 667 bis del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1X7, mentre agli oneri relativi alla autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 84 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'almo finanziario 1967 destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi.

 

     Art. 5.

     All'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1967 sono apportate le seguenti variazioni:

     partita che si elimina modifiche ed integrazioni alle disposizioni per ; il fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione - variazione in meno L. 355.000.000.

     partita che si modifica:

     provvedimenti per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli - variazione in meno lire 145 milioni.

 

     Art. 6.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 7.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.