§ 4.7.26 - L.R. 3 giugno 1975, n. 28.
Adeguamento del trattamento economico dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale della Regione alle norme contenute nella L.R. 1 agosto 1974, n. 30.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.7 foreste
Data:03/06/1975
Numero:28


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° marzo 1974, la tabella «B» allegata alla L.R. 5 aprile 1972, n. 24, modificata dall'art. 12 della L.R. 1 agosto 1974, n. 30, relativa al trattamento economico del personale [...]
Art. 2.      L'art. 12 della L.R. 1 agosto 1974, n. 30, è soppresso.
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'esercizio in corso in lire 38.978.000, si fa fronte con lo stanziamento del cap. 11054 del bilancio della Regione per [...]
Art. 4.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.7.26 - L.R. 3 giugno 1975, n. 28.

Adeguamento del trattamento economico dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale della Regione alle norme contenute nella L.R. 1 agosto 1974, n. 30.

(G.U.R. 4 giugno 1975, n. 24).

 

Art. 1.

     A decorrere dal 1° marzo 1974, la tabella «B» allegata alla L.R. 5 aprile 1972, n. 24, modificata dall'art. 12 della L.R. 1 agosto 1974, n. 30, relativa al trattamento economico del personale sottufficiali e guardie del Corpo forestale della Regione, è sostituita da quella annessa alla presente legge.

     Le note della tabella di cui all'art. 8 della L.R. 1 agosto 1974, n. 30, si applicano al personale di cui al primo comma del presente articolo, in quanto compatibili.

 

     Art. 2.

     L'art. 12 della L.R. 1 agosto 1974, n. 30, è soppresso.

 

     Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'esercizio in corso in lire 38.978.000, si fa fronte con lo stanziamento del cap. 11054 del bilancio della Regione per l'anno 1975, concernente stipendi ed altri assegni fissi al personale del ruolo dei sottufficiali e guardie forestali.

 

     Art. 4.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.