§ 4.4.77 - L.R. 8 giugno 2005, n. 8.
Norme per la circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale. Istituzione di un turno elettorale autunnale per il rinnovo degli organi dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:08/06/2005
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Circolazione gratuita per motivi di servizio.
Art. 2.  Turno elettorale autunnale per il 2005.
Art. 3.  Avviamento al lavoro nel settore forestale.
Art. 4.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 4.4.77 - L.R. 8 giugno 2005, n. 8.

Norme per la circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale. Istituzione di un turno elettorale autunnale per il rinnovo degli organi dei comuni e delle province in gestione straordinaria. Nuove norme per l'avviamento al lavoro nel settore forestale.

(G.U.R. 10 giugno 2005, n. 25).

 

Art. 1. Circolazione gratuita per motivi di servizio.

     1. Gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di finanza, al Corpo dei Vigili del fuoco, al Corpo di Polizia penitenziaria, al Corpo forestale, alla Polizia municipale e provinciale, hanno diritto, esclusivamente per motivi di servizio, alla circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale espletato con contributo della Regione, mediante l'esibizione della tessera di servizio rilasciata dai rispettivi comandi.

     2. Per gli appartenenti alla Polizia municipale la circolazione di cui al comma 1 è limitata ai servizi di trasporto svolti nell'ambito del territorio comunale.

     3. Gli oneri conseguenti all'applicazione del comma 1 sono a carico della Regione, che provvede, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, a stabilire le direttive relative alla modalità di rimborso delle aziende di trasporto [1].

     4. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti emana apposita direttiva relativa alle modalità di applicazione del presente articolo.

 

     Art. 2. Turno elettorale autunnale per il 2005.

     1. Per l'anno 2005, fermo restando quanto previsto per lo scioglimento e la cessazione dalla carica degli organi comunali o provinciali conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, il Presidente della Regione, nei casi in cui la gestione straordinaria degli organi comunali e provinciali si protragga per un periodo superiore ai dodici mesi, ove ne ricorrano le condizioni, indice le nuove elezioni dei suddetti organi in una domenica compresa tra il 15 novembre e il 15 dicembre.

     2. Nella tornata elettorale autunnale del 2005 sono inclusi anche i comuni in cui, in forza di provvedimento giudiziario, è stato annullato, in tutto o in parte, il voto per il rinnovo del consiglio comunale.

     3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati per l'esercizio finanziario 2005 in 300 migliaia di euro, gravano sulle disponibilità dell'UPB 3.2.1.5.1, capitolo 182514.

 

     Art. 3. Avviamento al lavoro nel settore forestale.

     1. Per l'avviamento al lavoro nel settore forestale trovano applicazione le disposizioni di cui al Titolo III della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Per l'attuazione dell'articolo 55 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni trovano applicazione, ai fini della formazione delle graduatorie su base comunale e limitatamente ai lavoratori non inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 49 della citata legge regionale, i criteri e gli elementi di valutazione dei titoli di cui al decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2005, emanato in applicazione del comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, nonché quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.

     3. Per la formazione delle graduatorie, per l'avviamento al lavoro e per ogni altro adempimento è competente il dipartimento lavoro dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma così sostituito dall’art. 27 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.