§ 4.4.66 - L.R. 2 settembre 1998, n. 22.
Contributo di esercizio alle aziende esercenti il trasporto pubblico locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:02/09/1998
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Corresponsione di contributi.
Art. 2.  Norma finanziaria.
Art. 3.  Misura e modalità di corresponsione dei contributi.
Art. 4.  Riduzione proporzionale dei contributi.
Art. 5.  Modifica dell'articolo 29 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.
Art. 6.  Modifica del primo comma dell'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.
Art. 7.  Conferenza di servizio.
Art. 8.  Composizione della Conferenza di servizio.
Art. 9.  Abrogazione di norma.
Art. 10.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.


§ 4.4.66 - L.R. 2 settembre 1998, n. 22.

Contributo di esercizio alle aziende esercenti il trasporto pubblico locale.

(G.U.R. 5 settembre 1998, n. 44).

 

Art. 1. Corresponsione di contributi.

     1. Nelle more della nuova disciplina degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone, la Regione provvede alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 2. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, fino al 31 agosto 1998, la spesa di lire 225.000 milioni.

     2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 60791 - codice 5003 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1998.

 

     Art. 3. Misura e modalità di corresponsione dei contributi.

     1. La misura e le modalità di corresponsione dei contributi sono determinati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, così come modificato dall'articolo 18 della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16.

 

     Art. 4. Riduzione proporzionale dei contributi.

     1. Il contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi spettanti ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 superi il finanziamento previsto dall'articolo 2.

 

     Art. 5. Modifica dell'articolo 29 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.

     1. [1].

 

     Art. 6. Modifica del primo comma dell'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.

     1. [2].

 

     Art. 7. Conferenza di servizio.

     1. [3].

 

     Art. 8. Composizione della Conferenza di servizio.

     [4].

 

     Art. 9. Abrogazione di norma.

     1. E' abrogato l'articolo 30 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.

 

     Art. 10.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 29 della L.R. 14 giugno 1983, n. 68.

[2] Sostituisce il primo comma dell'art. 31 della L.R. 14 giugno 1983, n. 68.

[3] Modifica il primo comma dell'art. 6, il quinto comma dell'art. 12 e il secondo comma dell'art. 15 della L.R. 14 giugno 1983, n. 68.

[4] Sostituisce l'art. 7 della L.R. 14 giugno 1983, n. 68.