Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.4 trasporti |
Data: | 02/09/1998 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Corresponsione di contributi. |
Art. 2. Norma finanziaria. |
Art. 3. Misura e modalità di corresponsione dei contributi. |
Art. 4. Riduzione proporzionale dei contributi. |
Art. 5. Modifica dell'articolo 29 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68. |
Art. 6. Modifica del primo comma dell'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68. |
Art. 7. Conferenza di servizio. |
Art. 8. Composizione della Conferenza di servizio. |
Art. 9. Abrogazione di norma. |
Art. 10. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. |
§ 4.4.66 - L.R. 2 settembre 1998, n. 22.
Contributo di esercizio alle aziende esercenti il trasporto pubblico locale.
(G.U.R. 5 settembre 1998, n. 44).
Art. 1. Corresponsione di contributi.
1. Nelle more della nuova disciplina degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone, la Regione provvede alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della
Art. 2. Norma finanziaria.
1. Per le finalità della presente
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 60791 - codice 5003 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
Art. 3. Misura e modalità di corresponsione dei contributi.
1. La misura e le modalità di corresponsione dei contributi sono determinati ai sensi dell'articolo 10 della
Art. 4. Riduzione proporzionale dei contributi.
1. Il contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi spettanti ai sensi della
Art. 5. Modifica dell'articolo 29 della
1. [1].
Art. 6. Modifica del primo comma dell'articolo 31 della
1. [2].
Art. 7. Conferenza di servizio.
1. [3].
Art. 8. Composizione della Conferenza di servizio.
[4].
Art. 9. Abrogazione di norma.
1. E' abrogato l'articolo 30 della
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Sostituisce l'art. 29 della
[2] Sostituisce il primo comma dell'art. 31 della
[3] Modifica il primo comma dell'art. 6, il quinto comma dell'art. 12 e il secondo comma dell'art. 15 della
[4] Sostituisce l'art. 7 della