Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.4 trasporti |
Data: | 04/04/1995 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. Corresponsione dei contributi. |
Art. 2. Previsione finanziaria. |
Art. 3. Ammontare complessivo dei contributi. |
Art. 4. Modalità di determinazione ed erogazione dei contributi. |
Art. 5. Abrogazione. |
Art. 6. Copertura finanziaria. |
Art. 7. Destinazione delle economie realizzate dall'AST. |
Art. 8. Entrata in vigore. |
§ 4.4.63 - L.R. 4 aprile 1995, n. 31.
Contributi di esercizio 1995 in favore delle aziende di trasporto pubblico.
(G.U.R. 8 aprile 1995, n. 18).
Art. 1. Corresponsione dei contributi.
1. Nelle more della nuova disciplina degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone, la Regione provvede alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della
Art. 2. Previsione finanziaria.
1. Per le necessità finanziarie, sino al 31 luglio 1995, relative alle finalità di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 200.000 milioni.
Art. 3. Ammontare complessivo dei contributi.
1. Il contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi spettanti ai sensi della
Art. 4. Modalità di determinazione ed erogazione dei contributi.
1. I commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 10 della
(Omissis).
2. Dal computo della percorrenza annua, di cui al sesto comma dell'articolo 10 della
Art. 5. Abrogazione.
1. L'articolo 3 della
Art. 6. Copertura finanziaria.
1. All'onere di lire 200.000 milioni derivante dalla applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1995 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 7. Destinazione delle economie realizzate dall'AST.
1. Le economie realizzate dall'Azienda Siciliana Trasporti sulle anticipazioni alla stessa già attribuite ai sensi dell'articolo 2 della
Art. 8. Entrata in vigore.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.