§ 4.4.62 - L.R. 9 giugno 1994, n. 29.
Contributi in favore delle aziende pubbliche e private ed agli enti locali e loro consorzi che esercitano servizi di trasporto pubblico locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:09/06/1994
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Misura e modalità di corresponsione dei contributi.
Art. 2.  Copertura finanziaria
Art. 3      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 4.4.62 - L.R. 9 giugno 1994, n. 29.

Contributi in favore delle aziende pubbliche e private ed agli enti locali e loro consorzi che esercitano servizi di trasporto pubblico locale.

(G.U.R. n. 30 del 14 giugno 1994).

 

Art. 1. Misura e modalità di corresponsione dei contributi.

     1. Nelle more della nuova disciplina degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone, la Regione provvede alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 240.000 milioni.

     3. Il contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi spettanti ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 superi il finanziamento previsto dal comma 2.

     4. Il terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n 68, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     5. Il primo comma dell'articolo 11 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, è abrogato.

 

     Art. 2. Copertura finanziaria

     1 All'onere di lire 240.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1994 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 3

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.