Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.4 trasporti |
Data: | 09/06/1994 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. Misura e modalità di corresponsione dei contributi. |
Art. 2. Copertura finanziaria |
Art. 3 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |
§ 4.4.62 - L.R. 9 giugno 1994, n. 29.
Contributi in favore delle aziende pubbliche e private ed agli enti locali e loro consorzi che esercitano servizi di trasporto pubblico locale.
(G.U.R. n. 30 del 14 giugno 1994).
Art. 1. Misura e modalità di corresponsione dei contributi.
1. Nelle more della nuova disciplina degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone, la Regione provvede alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 240.000 milioni.
3. Il contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi spettanti ai sensi della
4. Il terzo comma dell'articolo 10 della
(Omissis).
5. Il primo comma dell'articolo 11 della
Art. 2. Copertura finanziaria
1 All'onere di lire 240.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1994 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.