§ 4.3.52 - L.R. 22 aprile 1968, n. 8.
Liquidazione dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia
Data:22/04/1968
Numero:8


Sommario
Art. 1.      L'Ente siciliano per le case ai lavoratori istituito con L.R. 18 gennaio 1949, n. 1 e riordinato con L.R. 24 luglio 1958, n. 19, è soppresso e posto in liquidazione dalla data di entrata in [...]
Art. 2.      Per le esigenze della liquidazione è autorizzata la erogazione da parte della Regione della somma di lire 1.800 milioni.
Art. 3.      Alle operazioni di liquidazione provvede una commissione nominata con decreto del Presidente della Regione e composta di tre membri, di cui uno scelto dal Presidente e due, funzionari regionali [...]
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      La commissione prevista dall'art. 3 provvede, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'accertamento della situazione debitoria degli assegnatari degli [...]
Art. 6.      Alla chiusura della liquidazione ed in ogni caso allo scadere dei due anni, indicato nell'art. 1, la commissione presenta al Presidente della Regione il rendiconto della gestione corredato da [...]
Art. 7.      Il personale inquadrato nei ruoli dell'ESCAL, anche in soprannumero, alla data del 31 dicembre 1963, è trasferito, con effetto dall'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli ad [...]
Art. 8.      Al personale indicato nell'articolo precedente si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dei ruoli organici dell'Amministrazione centrale della [...]
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.      I portieri, i custodi degli immobili amministrati dall'ESCAL purché in servizio anche alla data del 31 dicembre 1963 saranno mantenuti in servizio per la custodia degli alloggi del demanio della [...]
Art. 14.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1968.


§ 4.3.52 - L.R. 22 aprile 1968, n. 8.

Liquidazione dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori.

(G.U.R. 27 aprile 1968, n. 20).

 

Art. 1.

     L'Ente siciliano per le case ai lavoratori istituito con L.R. 18 gennaio 1949, n. 1 e riordinato con L.R. 24 luglio 1958, n. 19, è soppresso e posto in liquidazione dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le operazioni di liquidazione devono essere definite nel termine massimo di due anni.

     Ferme restando le vigenti norme di legge in materia di assegnazione e di riscatto degli alloggi appartenenti all'E.S.C.A.L., il patrimonio di quest'ultimo è trasferito alla Regione siciliana, Assessorato alle finanze.

     La Regione subentra nei residui rapporti attivi e passivi.

 

     Art. 2.

     Per le esigenze della liquidazione è autorizzata la erogazione da parte della Regione della somma di lire 1.800 milioni.

 

     Art. 3.

     Alle operazioni di liquidazione provvede una commissione nominata con decreto del Presidente della Regione e composta di tre membri, di cui uno scelto dal Presidente e due, funzionari regionali della carriera direttiva, designati rispettivamente dall'Assessore per le finanze e dall'Assessore per i lavori pubblici. La commissione elegge il presidente al quale è attribuita la rappresentanza anche in giudizio della gestione di liquidazione.

     La commissione prende in consegna, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti nonchè i libri contabili e gli altri documenti dell'ente e riceve, dal legale rappresentante del medesimo, il conto delle gestioni relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 5.

     La commissione prevista dall'art. 3 provvede, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'accertamento della situazione debitoria degli assegnatari degli alloggi che abbiano fatto parte del patrimonio dell'ESCAL e alla determinazione dei criteri per il relativo recupero, anche per gli assegnatari morosi a carico dei quali sono state iniziate procedure di sfratto.

     In sede di accertamento della situazione debitoria saranno valutate eventuali riparazioni eseguite a spese degli assegnatari.

 

     Art. 6.

     Alla chiusura della liquidazione ed in ogni caso allo scadere dei due anni, indicato nell'art. 1, la commissione presenta al Presidente della Regione il rendiconto della gestione corredato da una relazione sull'attività svolta.

     Il Presidente della Regione dichiara con suo decreto chiusa a tutti gli effetti la liquidazione del patrimonio dell'ente e ne approva il rendiconto.

     Il decreto suddetto insieme con il rendiconto e la relazione illustrativa è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

     Il decreto e il rendiconto sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

     Le restanti operazioni di liquidazione sono svolte dall'Assessorato alle finanze.

 

     Art. 7.

     Il personale inquadrato nei ruoli dell'ESCAL, anche in soprannumero, alla data del 31 dicembre 1963, è trasferito, con effetto dall'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli ad esaurimento di cui all'annessa tabella, istituiti presso la Presidenza della Regione, al fine di sopperire alle nuove esigenze di personale derivanti all'Amministrazione regionale, anche dall'assunzione dei compiti del soppresso ente.

     Il trasferimento è disposto con decreti del Presidente della Regione in relazione alla carriera di appartenenza, al coefficiente economico ed all'anzianità nella qualifica rivestita.

     Qualora un contingente di personale venga trasferito in ruoli organici di nuova istituzione, saranno proporzionalmente ridotti, con decreto del Presidente della Regione, i posti previsti nell'annessa tabella.

 

     Art. 8.

     Al personale indicato nell'articolo precedente si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dei ruoli organici dell'Amministrazione centrale della Regione.

     Al medesimo è riconosciuto agli effetti del trattamento di quiescenza il servizio comunque prestato alle dipendenze dell'ESCAL, fin dalla data di assunzione.

     E' conseguentemente autorizzato il versamento al Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione della somma di lire 1.200 milioni.

     I contributi assicurativi già versati dagli impiegati dell'ESCAL all'INPS, sono acquisiti dal fondo di quiescenza del personale dell'Amministrazione centrale della Regione ed il loro importo è computato ai fini della determinazione degli oneri a loro carico per il riscatto del servizio non di ruolo dello stesso personale dell'ESCAL.

 

     Art. 9.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 10.

     I portieri, i custodi degli immobili amministrati dall'ESCAL purché in servizio anche alla data del 31 dicembre 1963 saranno mantenuti in servizio per la custodia degli alloggi del demanio della Regione siciliana. A tal uopo, le convenzioni per l'assegnazione in gestione degli immobili sopradetti dovranno fare espresso obbligo agli enti gestori del mantenimento in servizio del personale di guardia proveniente dal soppresso ente.

     Il rapporto di lavoro del personale di cui al presente articolo nonché del personale salariato in servizio al 31 dicembre 1963 continua ad essere regolato in base ai contratti di categoria.

 

     Artt. 11. - 13.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 14.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1968.

 

 


[1] Disposizione ormai superata.

[2] Articolo abrogato per effetto della L.R. 23 marzo 1971, n. 7.

[3] Norma transitoria e disposizioni finanziarie.