Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.3 edilizia |
Data: | 09/11/1957 |
Numero: | 59 |
Sommario |
Art. 1. E' autorizzata la spesa ripartita di L. 6.000.000.000 per provvedere al completamento del programma di edilizia scolastica approvato dalla Giunta Regionale in attuazione del disposto dell'art. 2 [...] |
Art. 2. L'esecuzione delle opere previste dall'articolo precedente è effettuata con la procedura e le modalità indicate nella legge regionale 16 gennaio 1951, n. 5. |
Art. 3. La spesa autorizzata con l'art. 1 della presente legge sarà iscritta nel bilancio della Regione per sei anni consecutivi a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58 fino all'esercizio [...] |
Art. 4. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. |
§ 4.3.27 - L.R. 9 novembre 1957, n. 59.
Finanziamenti integrativi al programma di edifici scolastici previsto dalla legge regionale 16 gennaio 1951, n. 5.
(G.U.R. 9 novembre 1957, n. 61).
E' autorizzata la spesa ripartita di L. 6.000.000.000 per provvedere al completamento del programma di edilizia scolastica approvato dalla Giunta Regionale in attuazione del disposto dell'art. 2 della
L'esecuzione delle opere previste dall'articolo precedente è effettuata con la procedura e le modalità indicate nella
La spesa autorizzata con l'art. 1 della presente legge sarà iscritta nel bilancio della Regione per sei anni consecutivi a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58 fino all'esercizio finanziario 1962-63 in ragione di un miliardo per ciascun esercizio.
L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.