§ 4.3.27 - L.R. 9 novembre 1957, n. 59.
Finanziamenti integrativi al programma di edifici scolastici previsto dalla legge regionale 16 gennaio 1951, n. 5.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia
Data:09/11/1957
Numero:59


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa ripartita di L. 6.000.000.000 per provvedere al completamento del programma di edilizia scolastica approvato dalla Giunta Regionale in attuazione del disposto dell'art. 2 [...]
Art. 2.      L'esecuzione delle opere previste dall'articolo precedente è effettuata con la procedura e le modalità indicate nella legge regionale 16 gennaio 1951, n. 5.
Art. 3.      La spesa autorizzata con l'art. 1 della presente legge sarà iscritta nel bilancio della Regione per sei anni consecutivi a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58 fino all'esercizio [...]
Art. 4.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.


§ 4.3.27 - L.R. 9 novembre 1957, n. 59.

Finanziamenti integrativi al programma di edifici scolastici previsto dalla legge regionale 16 gennaio 1951, n. 5.

(G.U.R. 9 novembre 1957, n. 61).

 

Art. 1.

     E' autorizzata la spesa ripartita di L. 6.000.000.000 per provvedere al completamento del programma di edilizia scolastica approvato dalla Giunta Regionale in attuazione del disposto dell'art. 2 della legge regionale 16 gennaio 1951, n. 5.

 

     Art. 2.

     L'esecuzione delle opere previste dall'articolo precedente è effettuata con la procedura e le modalità indicate nella legge regionale 16 gennaio 1951, n. 5.

 

     Art. 3.

     La spesa autorizzata con l'art. 1 della presente legge sarà iscritta nel bilancio della Regione per sei anni consecutivi a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58 fino all'esercizio finanziario 1962-63 in ragione di un miliardo per ciascun esercizio.

     L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.