§ 4.2.156 - L.R. 5 dicembre 2006, n. 23.
Accelerazione delle procedure di gara per l'appalto di lavori pubblici. Costituzione di una seconda commissione di gara presso le sezioni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:05/12/2006
Numero:23


Sommario
Art.  1. Costituzione di una seconda commissione di gara presso le sezioni provinciali dell'Ufficio regionale.
Art.  2. Composizione della commissione di gara della sezione centrale dell'Ufficio regionale.
Art.  3. Svolgimento del procedimento di gara presso le commissioni delle sezioni centrale e provinciali.
Art.  4. Affidamento dell'attività di espletamento della gara di appalto.
Art.  5. Variazione dei prezzi dei materiali da costruzione.
Art.  6. Entrata in vigore.


§ 4.2.156 - L.R. 5 dicembre 2006, n. 23.

Accelerazione delle procedure di gara per l'appalto di lavori pubblici. Costituzione di una seconda commissione di gara presso le sezioni provinciali. Variazione dei prezzi dei materiali da costruzione.

(G.U.R. 7 dicembre 2006, n. 56).

 

Art. 1. Costituzione di una seconda commissione di gara presso le sezioni provinciali dell'Ufficio regionale. [1]

     1. All'articolo 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti commi:

     "9 bis. Il presidente di ciascuna sezione provinciale, in caso di indifferibile necessità ed urgenza di espletamento di gara in ragione delle richieste pervenute, costituisce una seconda commissione di gara, la cui composizione è pubblicata sul sito internet dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

     9 ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, nell'ipotesi della costituzione di una seconda commissione di gara, le due commissioni sono così composte:

     a) la prima:

     1) dal componente di cui alla lettera a) del comma 9, che la presiede;

     2) da un dirigente della segreteria tecnico-amministrativa della sezione provinciale;

     3) dal componente di cui alla lettera c) del comma 9;

     b) la seconda:

     1) dal componente di cui alla lettera b) del comma 9, che la presiede;

     2) da un altro dirigente della segreteria tecnico-amministrativa della sezione provinciale;

     3) dal componente di cui alla lettera c) del comma 9.

     9 quater. Nessun ulteriore compenso è dovuto per la partecipazione alla seconda commissione costituita ai sensi del comma 9 bis.".

     2. Alla fine del comma 13 dell'articolo 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunte le parole: "fatto salvo quanto previsto dal comma 9 bis".

     3. Al comma 16 dell'articolo 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole "ai componenti delle commissioni" sono aggiunte le parole "di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo".

 

     Art. 2. Composizione della commissione di gara della sezione centrale dell'Ufficio regionale. [2]

     1. Il comma 10 dell'articolo 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

     "10. La commissione di gara della sezione centrale dell'Ufficio è costituita dai presidenti delle sezioni provinciali territorialmente interessate per l'appalto dei lavori oggetto della gara ed è composta da non meno di tre componenti, compreso il presidente di turno. Nel caso in cui questi sia anche presidente di una sezione territorialmente interessata, le funzioni di presidenza del seggio sono assunte da altro presidente di sezione provinciale, individuato nell'ordine previsto dall'art. 7 del D.P.Reg. 14 gennaio 2005, n. 1, recante "Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici"".

 

     Art. 3. Svolgimento del procedimento di gara presso le commissioni delle sezioni centrale e provinciali. [3]

     1. Dopo il comma 17 dell'articolo 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente:

     "17 bis. Il procedimento di gara si svolge senza soluzione di continuità, salve le interruzioni stabilite dal regolamento di cui al comma 17. La gara è espletata nella seduta ordinaria successiva al termine di due giorni a partire dalla scadenza del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande di partecipazione".

 

     Art. 4. Affidamento dell'attività di espletamento della gara di appalto. [4]

     1. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente:

     "5 bis. Il presidente di turno della sezione centrale, su richiesta motivata del presidente di una sezione provinciale, può disporre l'affidamento dell'attività di espletamento della gara di appalto di competenza di questa ad altra sezione provinciale. La facoltà di affidare ad altra sezione provinciale l'espletamento di una gara va esercitata all'inizio della procedura e pubblicata sul sito internet dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.".

 

     Art. 5. Variazione dei prezzi dei materiali da costruzione.

     1. Al comma 4 quinquies dell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16, le parole "lavori eseguiti e contabilizzati dall'1 gennaio 2005" sono sostituite con le parole "lavori eseguiti e contabilizzati dal 1° gennaio 2004".

 

     Art. 6. Entrata in vigore.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

     2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12.

[2] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12.

[3] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12.

[4] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12.