§ 4.2.99 - L.R. 3 gennaio 1985, n. 4.
Integrazioni alla L.R. 15 novembre 1982, n. 134, recante: «Norme per la gestione degli impianti di dissalamento delle acque marine» (G.U.R. 5 gennaio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:03/01/1985
Numero:4


Sommario
Art. 1.      La Presidenza della Regione è autorizzata a versare al gestore di impianti di dissalamento di acque marine di cui all'art. 7 della L.R. 15 novembre 1982, n. 134, le somme anticipate dallo stesso [...]
Art. 2.      La Presidenza della Regione è autorizzata a provvedere alle esigenze di manutenzione e di gestione delle opere realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno trasferite alla Regione in applicazione [...]
Art. 3.      Per la realizzazione di un impianto di trattamento finale dell'acqua dissalata per l'approvvigionamento igienico-potabile delle popolazioni servite dal dissalatore di Gela, al fine di rendere la [...]
Art. 4.      Per il completamento della condotta idrica realizzata, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 15 novembre 1982, n. 134, per il trasporto dell'acqua dissalata da Licata ad Agrigento nonché per [...]
Art. 5.      Per le finalità dell'art. 9, lett. b), della L.R. 15 novembre 1982, n. 134, è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'esercizio finanziario 1986.
Art. 6.      Gli eventuali contributi della Cassa per il Mezzogiorno, in applicazione del secondo comma dell'art. 139 del testo unico sugli interventi nel Mezzogiorno 6 marzo 1978, n. 218, saranno versati [...]
Art. 7.      Gli oneri di lire 21.350 milioni, autorizzati per le finalità della presente legge e ricadenti nell'esercizio finanziario 1985, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice [...]


§ 4.2.99 - L.R. 3 gennaio 1985, n. 4.

Integrazioni alla L.R. 15 novembre 1982, n. 134, recante: «Norme per la gestione degli impianti di dissalamento delle acque marine» (G.U.R. 5 gennaio 1985, n. 1).

 

Art. 1.

     La Presidenza della Regione è autorizzata a versare al gestore di impianti di dissalamento di acque marine di cui all'art. 7 della L.R. 15 novembre 1982, n. 134, le somme anticipate dallo stesso per la produzione e la fornitura di acqua dissalata nell'anno 1982 per le esigenze civili, sulla base delle risultanze del conto consuntivo riferito all'esercizio finanziario predetto.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1985, la spesa di lire 8.800 milioni.

 

     Art. 2.

     La Presidenza della Regione è autorizzata a provvedere alle esigenze di manutenzione e di gestione delle opere realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno trasferite alla Regione in applicazione dell'art. 139 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218, nelle more dell'espletamento delle procedure per l'assunzione in consistenza al demanio della Regione.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1985, la spesa di lire 5.000 milioni.

 

     Art. 3.

     Per la realizzazione di un impianto di trattamento finale dell'acqua dissalata per l'approvvigionamento igienico-potabile delle popolazioni servite dal dissalatore di Gela, al fine di rendere la qualità dell'acqua conforme alle vigenti prescrizioni del Ministero della sanità ed alle direttive CEE, l'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato ad erogare la spesa di lire 350 milioni, a carico dell'esercizio finanziario 1985.

     La realizzazione dell'opera è affidata all'Ente acquedotti siciliani (EAS).

 

     Art. 4.

     Per il completamento della condotta idrica realizzata, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 15 novembre 1982, n. 134, per il trasporto dell'acqua dissalata da Licata ad Agrigento nonché per consentire l'automazione dei relativi impianti e la loro provvisoria gestione è stanziata la somma di lire 2.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1985.

 

     Art. 5.

     Per le finalità dell'art. 9, lett. b), della L.R. 15 novembre 1982, n. 134, è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'esercizio finanziario 1986.

     Per le finalità della lett. a) dello stesso articolo, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'esercizio finanziario 1985.

 

     Art. 6.

     Gli eventuali contributi della Cassa per il Mezzogiorno, in applicazione del secondo comma dell'art. 139 del testo unico sugli interventi nel Mezzogiorno 6 marzo 1978, n. 218, saranno versati all'erario della Regione.

 

     Art. 7.

     Gli oneri di lire 21.350 milioni, autorizzati per le finalità della presente legge e ricadenti nell'esercizio finanziario 1985, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.64 - Fondi speciali destinati al finanziamento del progetto prioritario «Piano delle acque, completamento dei grandi invasi, irrigazione, ricerche idriche, reti idriche».