§ 4.2.76 - L.R. 23 luglio 1977, n. 64.
Completamento dell'aeroporto civile di Palermo «Punta Raisi».


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:23/07/1977
Numero:64


Sommario
Art. 1.      Per il completamento dell'aeroporto civile di Palermo «Punta Raisi» è autorizzata la spesa di lire 6.800 milioni, ad integrazione del finanziamento statale di lire 10.200 milioni disposto ai [...]
Art. 2.      Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.800 milioni ripartita come segue:


§ 4.2.76 - L.R. 23 luglio 1977, n. 64.

Completamento dell'aeroporto civile di Palermo «Punta Raisi».

(G.U.R. 27 luglio 1977, n. 34).

 

Art. 1.

     Per il completamento dell'aeroporto civile di Palermo «Punta Raisi» è autorizzata la spesa di lire 6.800 milioni, ad integrazione del finanziamento statale di lire 10.200 milioni disposto ai sensi della L. 22 dicembre 1973, n. 825, e del D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella L. 16 ottobre 1975, n. 493.

     L'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato a stipulare la relativa convenzione con il Ministero dei trasporti e ad assumere in concessione la realizzazione delle opere.

 

     Art. 2.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.800 milioni ripartita come segue:

     - esercizio 1977 lire 800 milioni;

     - esercizio 1978 lire 1.000 milioni;

     - esercizio 1979 lire 5.000 milioni.

     All'onere di lire 800 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

     All'onere ricadente negli esercizi successivi a quello in corso si provvede con parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.